Page 12 - Nazionalizzazione veicoli esteri
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A         Immatricolazione / prima iscrizione veicoli
                    provenienti dall’estero in generale


                nienti da Paesi UE ove l’immissione in circolazione avviene in base alle mede-
                sime norme tecniche, oramai quasi completamente soggette ad armonizzazione
                obbligatoria;
              •  veicoli provenienti da Paesi aderenti allo SEE (v. § E); tali veicoli godono di
                particolari agevolazioni ai fi ni dell’immissione in circolazione in Italia in quanto
                sono provenienti da Paesi ove l’immissione in circolazione avviene in base alle
                medesime norme tecniche UE;
                La nazionalizzazione è comunque sottoposta alle relative procedure doganali e
                al trattamento IVA, con l’obbligo di eff ettuare una dichiarazione doganale formale
                per tutte le spedizioni in entrata nella UE, in quanto l’unione doganale dell’UE non
                si estende ai Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE).
                Ai veicoli provenienti da Paesi aderenti allo SEE, si applicano pertanto, dal punto
                di vista tecnico-amministrativo, le procedure già in essere per i veicoli di prove-
                nienza intra UE, mentre si applicano le procedure fi scali per l’immatricolazione
                previste per veicoli nuovi e usati oggetto di acquisto extra UE;
              •  veicoli provenienti da Paesi extra UE (v. § F), e possono essere immessi in
                circolazione, salvo casi particolari, solamente a condizione che al momento del-
                la nazionalizzazione e conseguente immatricolazione possiedano tutti i requisiti
                prescritti per l’immissione in circolazione di veicoli nuovi in Italia;
              •  veicoli radiati dai comandi militari USA in Italia, immatricolati a favo-
                re di connazionali rimpatriati, provenienti da San Marino o dalla Città del
                Vaticano, dal Corpo diplomatico o assimilati (v. § F); anche tali veicoli godono
                di particolari agevolazioni e possono essere immatricolati in deroga ad alcune
                norme.
                 A determinate condizioni possono essere immatricolati anche  ciclomotori e
              trenini turistici provenienti dall’estero.

              A2  IMMATRICOLAZIONE DI VEICOLI DI IMPORTAZIONE PARALLELA
                 In generale, l’immatricolazione di veicoli provenienti dall’estero è subordinata:
              •  alla presentazione di idonea documentazione (8), e

              •  all’esito favorevole della visita e prova del veicolo presso gli uffi ci del DMS che
                comprende sempre anche i controlli previsti per la revisione (9).
                 Tuttavia, fatte salve alcune esclusioni, è prevista l’immatricolazione per via
              amministrativa (senza visita e prova) dei veicoli coperti da omologazione UE
              provenienti da Stati membri della UE e Stati aderenti allo SEE (10), utilizzando
              le procedure presenti nel Portale del trasporto per l’emissione del DU:
              •  nuovi di fabbrica e muniti di COC,
              •  già immatricolati e in regola con la prescritta revisione (11).
                 È prevista l’immatricolazione per via amministrativa anche dei veicoli prove-
              nienti dalla Repubblica di San Marino e dallo Stato della Città del Vaticano.
                 Qualora dai predetti documenti non sia possibile dedurre tutti i dati tecnici per
              la compilazione della carta di circolazione / DU gli stessi possono essere rilevati
              tramite apposita visita e prova del veicolo (v. § B1).
                 L’immatricolazione di veicoli già radiati dalla circolazione in Italia e succes-
              sivamente reimmatricolati in altro Stato membro della UE (12):
              •  è ammessa se il veicolo risulta radiato per esportazione, nel rispetto delle di-
                sposizioni generali vigenti in materia;
              •  non è ammessa se il veicolo risulta radiato per demolizione (in questo caso si
                applicano le norme valide per i veicoli radiati dal PRA) (v. § I);
              •  non è ammessa se il veicolo risulta radiato per usufruire di incentivi all’ac-
                quisto (rottamazione); in questo caso l’UMC presso il quale è stata presentata
                l’istanza segnala la circostanza alla GDF.



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