Page 12 - Nazionalizzazione veicoli esteri
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A Immatricolazione / prima iscrizione veicoli
provenienti dall’estero in generale
nienti da Paesi UE ove l’immissione in circolazione avviene in base alle mede-
sime norme tecniche, oramai quasi completamente soggette ad armonizzazione
obbligatoria;
• veicoli provenienti da Paesi aderenti allo SEE (v. § E); tali veicoli godono di
particolari agevolazioni ai fi ni dell’immissione in circolazione in Italia in quanto
sono provenienti da Paesi ove l’immissione in circolazione avviene in base alle
medesime norme tecniche UE;
La nazionalizzazione è comunque sottoposta alle relative procedure doganali e
al trattamento IVA, con l’obbligo di eff ettuare una dichiarazione doganale formale
per tutte le spedizioni in entrata nella UE, in quanto l’unione doganale dell’UE non
si estende ai Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE).
Ai veicoli provenienti da Paesi aderenti allo SEE, si applicano pertanto, dal punto
di vista tecnico-amministrativo, le procedure già in essere per i veicoli di prove-
nienza intra UE, mentre si applicano le procedure fi scali per l’immatricolazione
previste per veicoli nuovi e usati oggetto di acquisto extra UE;
• veicoli provenienti da Paesi extra UE (v. § F), e possono essere immessi in
circolazione, salvo casi particolari, solamente a condizione che al momento del-
la nazionalizzazione e conseguente immatricolazione possiedano tutti i requisiti
prescritti per l’immissione in circolazione di veicoli nuovi in Italia;
• veicoli radiati dai comandi militari USA in Italia, immatricolati a favo-
re di connazionali rimpatriati, provenienti da San Marino o dalla Città del
Vaticano, dal Corpo diplomatico o assimilati (v. § F); anche tali veicoli godono
di particolari agevolazioni e possono essere immatricolati in deroga ad alcune
norme.
A determinate condizioni possono essere immatricolati anche ciclomotori e
trenini turistici provenienti dall’estero.
A2 IMMATRICOLAZIONE DI VEICOLI DI IMPORTAZIONE PARALLELA
In generale, l’immatricolazione di veicoli provenienti dall’estero è subordinata:
• alla presentazione di idonea documentazione (8), e
• all’esito favorevole della visita e prova del veicolo presso gli uffi ci del DMS che
comprende sempre anche i controlli previsti per la revisione (9).
Tuttavia, fatte salve alcune esclusioni, è prevista l’immatricolazione per via
amministrativa (senza visita e prova) dei veicoli coperti da omologazione UE
provenienti da Stati membri della UE e Stati aderenti allo SEE (10), utilizzando
le procedure presenti nel Portale del trasporto per l’emissione del DU:
• nuovi di fabbrica e muniti di COC,
• già immatricolati e in regola con la prescritta revisione (11).
È prevista l’immatricolazione per via amministrativa anche dei veicoli prove-
nienti dalla Repubblica di San Marino e dallo Stato della Città del Vaticano.
Qualora dai predetti documenti non sia possibile dedurre tutti i dati tecnici per
la compilazione della carta di circolazione / DU gli stessi possono essere rilevati
tramite apposita visita e prova del veicolo (v. § B1).
L’immatricolazione di veicoli già radiati dalla circolazione in Italia e succes-
sivamente reimmatricolati in altro Stato membro della UE (12):
• è ammessa se il veicolo risulta radiato per esportazione, nel rispetto delle di-
sposizioni generali vigenti in materia;
• non è ammessa se il veicolo risulta radiato per demolizione (in questo caso si
applicano le norme valide per i veicoli radiati dal PRA) (v. § I);
• non è ammessa se il veicolo risulta radiato per usufruire di incentivi all’ac-
quisto (rottamazione); in questo caso l’UMC presso il quale è stata presentata
l’istanza segnala la circostanza alla GDF.
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