Page 11 - Nazionalizzazione veicoli esteri
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A IMMATRICOLAZIONE / PRIMA ISCRIZIONE VEICOLI
PROVENIENTI DALL’ESTERO IN GENERALE
(1740) A. Vecchio Domanti - E. Biagetti - A. Albertini
L’immatricolazione di veicoli nuovi o usati di importazione parallela o non
ufficiale provenienti da Stati esteri è soggetta ad un’operazione tecnico-ammini-
strativa nota come “nazionalizzazione” (1).
La nazionalizzazione di alcune categorie di veicoli può essere eff ettuata esclu-
sivamente per via amministrativa, mentre per altre è prescritta una specifi ca visita
e prova del veicolo.
L’immatricolazione dei veicoli nuovi o già in circolazione nel Paese estero com-
porta sempre:
• ritiro dei documenti esteri e delle eventuali targhe estere,
• rilascio di carta di circolazione / DU e targhe italiane da parte del DMS,
• iscrizione del veicolo presso gli uffi ci del PRA (esclusivamente per autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi aventi massa complessiva non inferiore a 3,5 t).
A decorrere dal 1° ottobre 2021 non sono più rilasciati la carta di circolazione e
il CDPD e viene rilasciato esclusivamente il Documento Unico di circolazione e di
proprietà (DU), essendosi concluse le fasi graduali di attuazione (2).
Il DU è costituito dalla carta di circolazione contenente sia i dati tecnici sia quelli
attinenti alla situazione giuridico-patrimoniale del veicolo: per tutti i veicoli iscritti o
che devono iscriversi al PRA (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi con massa com-
plessiva uguale o superiore ai 3.500 kg).
A1 VEICOLI DI IMPORTAZIONE PARALLELA
I veicoli nuovi o usati, provenienti dall’estero attraverso operatori economici che
hanno o non hanno rapporti con i rappresentanti uffi ciali in Italia delle fabbriche
costruttrici (3), muniti di documenti di circolazione rilasciati nel Paese d’origine o
di certifi cati di origine rilasciati dalla casa costruttrice sono soggetti alla cosiddetta
nazionalizzazione.
Per nazionalizzazione si intende il complesso delle operazioni tecnico-ammi-
nistrative necessarie per immatricolare con targa civile italiana i veicoli provenienti
dall’estero tramite canali di “importazione parallela” o “importazione non uffi cia-
le” e non tramite canali di “importazione uffi ciale” (4) per i quali valgono le proce-
dure generali (v. § H).
Per i veicoli di importazione uffi ciale il DMS rilascia, a richiesta delle case co-
struttrici, il cosiddetto codice antifalsifi cazione.
Pertanto, in linea generale, tutti i veicoli non muniti di codice antifalsifi cazio-
ne, provenienti da altri Stati della UE, sono assoggettati alle procedure di naziona-
lizzazione (v. § B) ancorché rechino il codice di immatricolazione (5) ovvero siano
accompagnati da una dichiarazione di conformità nazionale (6).
L’immatricolazione dei veicoli non coperti da omologazione UE provenienti
da Paesi membri UE (7) o provenienti da Paesi diversi da Stati membri della
UE e da Stati aderenti allo SEE è subordinata invece a specifi ca valutazione della
documentazione e/o a visita e prova del veicolo presso il competente uffi cio del
DMS (UMC, CPA, CSRPAD).
Ai fi ni dell’immatricolazione con targa civile italiana i veicoli di importazione
parallela si possono distinguere in:
• veicoli provenienti da Paesi della UE (v. § B); tali veicoli godono di particolari
agevolazioni ai fi ni dell’immissione in circolazione in Italia in quanto sono prove-
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