Page 11 - Nazionalizzazione veicoli esteri
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               A     IMMATRICOLAZIONE / PRIMA ISCRIZIONE VEICOLI
                     PROVENIENTI DALL’ESTERO IN GENERALE
                     (1740) A. Vecchio Domanti - E. Biagetti - A. Albertini

                   L’immatricolazione di veicoli nuovi o usati di importazione parallela o non


               ufficiale provenienti da Stati esteri è soggetta ad un’operazione tecnico-ammini-
               strativa nota come “nazionalizzazione” (1).
                   La nazionalizzazione di alcune categorie di veicoli può essere eff ettuata esclu-
               sivamente per via amministrativa, mentre per altre è prescritta una specifi ca visita
               e prova del veicolo.
                   L’immatricolazione dei veicoli nuovi o già in circolazione nel Paese estero com-
               porta sempre:
               •  ritiro dei documenti esteri e delle eventuali targhe estere,
               •  rilascio di carta di circolazione / DU e targhe italiane da parte del DMS,
               •  iscrizione del veicolo presso gli uffi  ci del PRA (esclusivamente per autoveicoli,
                 motoveicoli e rimorchi aventi massa complessiva non inferiore a 3,5 t).
                   A decorrere dal 1° ottobre 2021 non sono più rilasciati la carta di circolazione e
               il CDPD e viene rilasciato esclusivamente il Documento Unico di circolazione e di
               proprietà (DU), essendosi concluse le fasi graduali di attuazione (2).
                   Il DU è costituito dalla carta di circolazione contenente sia i dati tecnici sia quelli
               attinenti alla situazione giuridico-patrimoniale del veicolo: per tutti i veicoli iscritti o
               che devono iscriversi al PRA (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi con massa com-
               plessiva uguale o superiore ai 3.500 kg).

               A1  VEICOLI DI IMPORTAZIONE PARALLELA
                   I veicoli nuovi o usati, provenienti dall’estero attraverso operatori economici che

               hanno o non hanno rapporti con i rappresentanti uffi ciali in Italia delle fabbriche
               costruttrici  (3), muniti di documenti di circolazione rilasciati nel Paese d’origine o
               di certifi cati di origine rilasciati dalla casa costruttrice sono soggetti alla cosiddetta
               nazionalizzazione.
                   Per nazionalizzazione si intende il complesso delle operazioni tecnico-ammi-
               nistrative necessarie per immatricolare con targa civile italiana i veicoli provenienti
               dall’estero tramite canali di “importazione parallela” o “importazione non uffi  cia-
               le” e non tramite canali di “importazione uffi  ciale” (4) per i quali valgono le proce-
               dure generali (v. § H).

                   Per i veicoli di importazione uffi ciale il DMS rilascia, a richiesta delle case co-
               struttrici, il cosiddetto codice antifalsifi cazione.
                   Pertanto, in linea generale, tutti i veicoli non muniti di codice antifalsifi cazio-
               ne, provenienti da altri Stati della UE, sono assoggettati alle procedure di naziona-
               lizzazione (v. § B) ancorché rechino il codice di immatricolazione (5) ovvero siano
               accompagnati da una dichiarazione di conformità nazionale (6).
                   L’immatricolazione dei veicoli non coperti da omologazione UE provenienti
               da Paesi membri UE (7) o provenienti da Paesi diversi da Stati membri della
               UE e da Stati aderenti allo SEE è subordinata invece a specifi ca valutazione della
               documentazione e/o a visita e prova del veicolo presso il competente uffi  cio del
               DMS (UMC, CPA, CSRPAD).
                   Ai fi ni dell’immatricolazione con targa civile italiana i veicoli di importazione
               parallela si possono distinguere in:
               •  veicoli provenienti da Paesi della UE (v. § B); tali veicoli godono di particolari
                 agevolazioni ai fi ni dell’immissione in circolazione in Italia in quanto sono prove-


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