Page 32 - Cyber-attacchi: truffe e minacce informatiche
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F Metodologie di difesa e tecniche di prevenzione
adeguate e proporzionate per gestire gli attacchi "cyber" a seguito del recepimento
di quanto previsto dalla direttiva (UE) 2022/2555 conosciuta come "Direttiva NIS 2"
(191) approvata dal Consiglio e poi pubblicata nella Gazzetta uffi ciale dell’UE il 27
dicembre 2022, allo stato, le azioni che possono essere attivate al fi ne di limitare il
successo degli attacchi di cyber-sicurezza possono essere condotte su più fronti:
• defi nizione di determinati livelli di protezione, sicurezza e strategia aziendale che
consentano di prevenire il proliferare di questi fenomeni illeciti o quantomeno
riducano al minimo il tempo di scoperta degli attacchi permettendo, conseguen-
temente, di ottenere quanto prima l’oscuramento dei siti o degli indirizzi IP o dei
DNS fraudolenti, fi no ad arrivare al sequestro preventivo del o dei siti per mezzo
dei quali vengono perpetrati tali illeciti;
• defi nizione dei livelli di sicurezza da e verso il personale con lo scopo di sensibi-
lizzare quest’ultimo affi nché ponga la massima cura nell’utilizzo e nella custodia
dei codici di accesso e nell’uso dei dispositivi ad essi in uso; a maggior ragione
per coloro che svolgono mansioni di carattere amministrativo-contabile o per co-
loro che sono integrati nel processo produttivo;
• defi nizione di procedure di gestione delle emergenze e conseguente diff usione
delle stesse agli attori coinvolti o comunque ai responsabili dei sistemi IT o ai
DPO, qualora nominati all’interno dell’impresa.
F1 DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI PROTEZIONE, SICUREZZA E STRATEGIA
AZIENDALE AL FINE DI PREVENIRE UN POSSIBILE DATA BREACH
Le organizzazioni, ognuna a seconda dei propri livelli e delle proprie possibilità
economiche, possono proteggere le proprie attività mettendo in pratica un approc-
cio "multilivello alla sicurezza" con lo scopo di raff orzare non solo i propri livelli di
sicurezza organizzativa, ma soprattutto ridurre al minimo i profi li di rischio. La glo-
balizzazione, il continuo progresso tecnologico e l’evoluzione culturale degli hacker
hanno messo in crisi i "sistemi di controllo delle fi rme" su cui hanno fatto il loro
core business, per diverso tempo, i tradizionali antivirus, ponendo in evidenza che,
quest’ultimi, sono importanti (se mantenuti aggiornati), ma non sono più suffi cienti
da soli a fornire una protezione completa. Pertanto, in questi sistemi organizzativi,
è necessario cambiare alcuni aspetti ben radicati nella cultura tradizionale di rife-
rimento gettando le basi per avviare un nuovo sistema del tipo "analisi comporta-
mentale" fondato sull’introduzione di livelli di protezione e archiviazione avanzata,
di aggiornamento, di verifi che periodiche della sicurezza tese a mettere in evidenza
le vulnerabilità del sistema.
F1.1 Fasi indicate dal GDPR per finalità di sicurezza preventiva
Già, in altre occasioni, è stato ribadito come un azzeramento dei rischi sia da
considerarsi utopistico, ma tendere alla minimizzazione di essi con una corretta
analisi e corrette strategie, al contrario, è possibile. Alla luce di quanto sancito
dall’art. 32 (192) del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) si potrebbe ipotizzare una
(191) Si precisa, in tal senso, che la Direttiva NIS 2, consultabile al link https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.333.01.0080.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A333
%3ATOC, entrerà in vigore il 16 gennaio 2023 e rappresenta l’evoluzione dell’omologa Direttiva NIS
1, recepita nell’ordinamento giuridico nazionale, senza sostanziali modifi che, con il DLG n. 65/2018.
(192) Art. 32 Sicurezza del trattamento del regolamento (UE) 2016/679:
"1. Tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto,
del contesto e delle fi nalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità
per i diritti e le libertà delle persone fi siche, il titolare del trattamento e il responsabile del tratta-
mento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza
adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:
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