Page 27 - Cyber-attacchi: truffe e minacce informatiche
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               E  COOPERAZIONE INTERNAZIONALE NELLE
                   INVESTIGAZIONI SUL CYBER-CRIME


                   Un’effi cace azione di contrasto al cybercrime non può non prescindere dalla
               cooperazione processuale penale tra le varie magistrature e tra le diverse forze di
               polizia. È proprio tra le prime e le seconde che deve partire tale interazione nella
               raccolta dei dati, già dal momento iniziale delle indagini, a maggior ragione in tema
               di reati informatici, che deve tradursi brevemente in un quotidiano, velocissimo,
               frenetico scambio di dati, notizie e informazioni non solo tra polizie giudiziarie, ma
               anche tra le diverse autorità giudiziarie di Stati diversi. Si dice infatti che, "... in un
               mondo ormai globalizzato, alla "globalizzazione della criminalità" occorre far fronte
               con una "globalizzazione della legalità ..." (145). Se pensiamo che, già negli anni
               ‘70, la giurisprudenza aveva precisato che l’istituto rogatoriale poteva considerarsi
               come "lo strumento normale, ma non esclusivo, della collaborazione tra gli Stati
               per l’assunzione all’estero delle prove penali", prevedendo che gli Stati interessati
               potevano convenire, in modo consuetudinario o per prassi, di far ricorso anche a
               mezzi diversi e più agili per l’acquisizione dei medesimi documenti all’estero oc-
               correnti per la defi nizione di un processo. Quanto aff ermato al tempo, in materia di
               assunzione delle prove penali all’estero, è ancor più attuale oggi, perché le capacità
               organizzative criminali, sempre più a carattere transnazionale, impongono la neces-
               sità di trovare strumenti ancor più effi  caci ed effi  cienti per il loro contrasto. Pertanto,
               l’acquisizione di documentazione, che attualmente si è estesa anche ai dati digitali,
               richiede, sempre più spesso, un rapporto diretto tra le diverse autorità giudiziarie,
               una certa velocità di cooperazione, tanto in ambito investigativo quanto in quello
               processuale e, infi ne, l’assenza di formalità tanto in fase di acquisizione quanto in
               quella di trasmissione degli stessi.

               E1  RACCOLTA DEL DATO DIGITALE ALL’ESTERO
                   Quando le indagini informatiche hanno ad oggetto prove digitali che non si tro-
               vano ubicate nel territorio italiano, perché residenti al di fuori della giurisdizione in
               cui operano gli organi inquirenti, quest’ultime, vanno ottenute ricorrendo agli stru-
               menti della cooperazione giudiziaria internazionale. Pertanto, l’acquisizione degli
               elementi di prova digitali, che già di per sé è particolarmente complessa e dispen-
               diosa quando concerne documenti cartacei, risulta ancora più articolata in quanto
               non esistono ancora regole sovranazionali unifi cate o standardizzate per tutti gli
               Stati, tali da fi ssare comuni criteri giuridici e protocolli tecnici. Quello che esiste è
               un mosaico di strumenti giuridici internazionali, europei o bilaterali fra Stati e un
               insieme di documenti di indirizzo politico che regolamentano alcuni aspetti ope-
               rativi, tuttavia, spesso secondo modalità ancora poco soddisfacenti e ancora nu-
               mericamente problematiche. Pertanto, lo strumento tradizionale per eccellenza per
               accedere ai dati digitali all’estero, come per i documenti cartacei, rimane sempre e
               ancora la rogatoria internazionale (146), ossia quella richiesta di collaborazione, tesa

                 (145) G. Ubertis, Considerazioni generali su investigazioni e prove transnazionali in Cass. pen., 2017,
                    f. 1, 50.
                 (146)  La relativa disciplina è rinvenibile in varie convenzioni bilaterali e multilaterali di assistenza giudi-
                    ziaria, a cui si rifanno molte delle regole interne degli Stati. Le più importanti sono la Convenzio-
                    ne del Consiglio d’Europa di assistenza giudiziaria in materia penale del 20.4.1959 (CAG 1959),
                    recepita dall’Italia con la legge 23.2.1961 n. 215, nonché la Convenzione dell’Unione europea di
                    assistenza giudiziaria in materia penale del 29.5.2000 (CAG 2000), recepita con il DLG 5.4.2017
                    n. 52. Con specifi co riguardo alle indagini informatiche, poi, nell’ambito degli Stati del Consiglio
                    d’Europa le norme sulla rogatoria sono integrate dalle più specifi che prescrizioni della Conven-


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