Page 28 - Cyber-attacchi: truffe e minacce informatiche
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E         Cooperazione internazionale nelle investigazioni
                    sul cyber-crime


              ad acquisire prove nell’ambito del procedimento penale per cui si procede, rivolta
              da uno Stato a un altro, per il tramite del Ministro di grazia e giustizia.
                 Più di recente, in rapporto agli Stati dell’Unione europea, la rogatoria (147), fon-
              data sulla richiesta di prove e/o di svolgimento di attività info-investigativa, è stata
              sostituita da uno strumento di nuova generazione: l’Ordine Europeo di Indagine
              Penale (cd. OEI) (148). Tale metodologia non prevede diff erenze signifi cative rispet-
              to alla rogatoria: anche in questo caso vi è una richiesta giudiziaria di acquisizione
              probatoria, emessa o validata da una autorità giudiziaria dello Stato di emissione,
              per compiere una o più atti di indagine specifi ci, da eseguirsi da parte dello Stato di
              esecuzione, allo scopo di acquisire prove, o di ottenere prove, già in possesso dello
              Stato di esecuzione, rivolta, quindi, da uno Stato a un altro, che dev’essere eseguita
              rapidamente e che può essere rifi utata solo in presenza di determinati presupposti.
              Gli Stati membri sono obbligati ad agire rapidamente ed eseguire l’OEI in funzione
              del "principio del mutuo riconoscimento" (149), secondo cui sulla base di un "rappor-
              to di reciproca fi ducia" e con l’intento di "darsi reciproca assistenza", le autorità di
              ciascuno Stato membro hanno riconosciuto, come interne, le decisioni giudiziarie
              adottate da parte degli altri Stati membri. In ogni caso le norme dettate dalle fonti
              internazionali sono integrate, per quanto non espressamente previsto o in quanto
              non dispongano diversamente, dalle prescrizioni sussidiarie degli artt. 696 (150) e
              ss. CPP o dalle norme che ogni singolo Stato membro ha al suo interno.
                 Per ovviare a taluni strumenti, che in talune occasioni, si sono rivelati dispen-

              diosi, lunghi e ineffi cienti, proprio in materia di dati digitali numerosi Stati si sono at-
              tivati per facilitare la cooperazione diretta con i provider e ottenere i dati conservati
              all’estero senza passare attraverso le dispendiose procedure di mutua assistenza
              legale.
                 Per quanto concerne la raccolta delle prove digitali all’estero possono essere
              distinte due tipologie:
              1  la raccolta del dato digitale in loco;
              2  la raccolta delle prove digitali a distanza.

              E1.1  Raccolta del dato digitale in loco (cenni)
                 Le prove digitali, a diff erenza delle tradizionali prove fi siche, sono immateriali:
              caratteristica, quest’ultima, che, inevitabilmente, infl uisce sulle modalità della loro
              raccolta, e che riverbera i propri eff etti pure sui connotati della cooperazione inter-

                   zione di Budapest sulla criminalità informatica del 23.11.2001 (CCI 2001), recepita con la legge
                   18.3.2008 n. 48.
                (147)  Sent. Cass., sez. I, 16.10.1979 n. 8435, a partire dalla quale la giurisprudenza ha avuto modo di
                   precisare come la rogatoria possa considerarsi "lo strumento normale, ma non esclusivo della col-
                   laborazione tra gli stati per l’assunzione all’estero delle prove penali" dal momento che gli Stati inte-
                   ressati possono convenire di far ricorso a mezzi diversi e più agili per l’acquisizione all’estero delle
                   prove occorrenti per la defi nizione del processo.
                   A tal proposito si specifi ca che i documenti acquisiti all’estero mediante rogatoria internazionale con-
                   fl uiranno direttamente nel fascicolo per il dibattimento ai sensi dell’art. 431, c. 1, lettera D), CPP allo
                   stesso modo dei verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità, consentendo l’utilizza-
                   bilità degli stessi come prove. V. sul punto Cass. sez. I, 8.10.2001, n. 36290, in CED 219740.
                (148)  La disciplina dell’OEI si trova nella direttiva 2014/41/UE, trasposta dall’Italia con il DLG 21.6.2017
                   n. 108. Per una più completa esposizione sulle procedure concernenti l’Ordine europeo di indagine
                   penale (OEI) si richiama quanto contenuto in J.P. Mifsud Bonnici, M. Tudorica, J.A. Cannataci, La
                   regolamentazione delle prove elettroniche nei processi penali in "situazioni transnazionali": problemi
                   in attesa di soluzioni, Roma, in Informatica e diritto, XLI annata, Vol. XXIV, 2015, n. 1-2, pp. 201-215.
                (149)  Principio proposto per la prima volta in occasione del Consiglio europeo di Cardiff  del 15-16.6.1999

                   e poi consacrato uffi cialmente nelle Conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 1999.
                (150) Modifi cati dal DLG 3.10.2017 n. 149.

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