Page 23 - Cyber-attacchi: truffe e minacce informatiche
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D STRUMENTI DI RILEVAMENTO E MODALITÀ DI AZIONE
DELLA PG
Una indagine digitale volta a individuare gli autori di un attacco informatico per-
petrato mediante la tecnica tanto del Phishing quanto della Business E-mail Com-
promise (BEC) può essere avviata a seguito della presentazione, da parte della
vittima, di una denuncia/querela per frodi informatiche, fattispecie quest’ultima che
trova la sua qualifi cazione giuridica nell’art. 640-ter CP o anche in altre fattispecie
di reato codicistiche. La scelta sulla tipologia di atto giuridico da verbalizzare, nella
forma della denuncia o della querela, spetta alla persona off esa dal reato, sin dal
momento in cui si rivolge agli uffi ci competenti. L’Uffi ciale di Polizia Giudiziaria nel
ricevere la notizia criminis, oltre a riportare fedelmente i fatti illeciti oggetto della
segnalazione, deve farsi consegnare sempre dalla stessa parte lesa ogni evidenza
digitale e non in proprio possesso, o di cui è a conoscenza, inerente ai fatti illeciti
oggetto della segnalazione, nonché compilare correttamente l’atto di polizia giu-
diziaria, conditio sine ne qua non per il prosieguo dell’attività investigativa al fi ne
dell’identifi cazione dei responsabili dei crimini informatici suddetti.
D1 IL RICORSO A FIGURE SPECIALISTICHE
Pertanto, quando si ha a che fare con reati informatici, o con reati commes-
si attraverso l’ausilio dell’informatica o dell’elettronica o comunque con crimini nei
quali vi sono componenti tecniche digitali che richiedono conoscenze specifi che nel
campo dell’informatica o dell’elettronica, è opportuno, se non addirittura necessario,
avvalersi della collaborazione di fi gure specialistiche come, negli ultimi anni si sta
aff ermando, quella del Digital Forensics Expert, più conosciuto come Digital Eviden-
ce Specialist (94), (che può essere anche un Uffi ciale e/o Agente di PG) o comunque
anche altri soggetti, periti o tecnici, caratterizzati da una certa professionalità nello
svolgimento delle indagini e nella raccolta delle potenziali prove digitali da portare in
dibattimento. Il fatto di avvalersi di queste fi gure specializzate o qualifi cate non deve
costituire un obbligo giuridico, ma è indubbio come ciò rappresenti un vuoto norma-
tivo che prima o poi dev’essere colmato, anche in considerazione del fatto che l’art.
260 CPP, recependo le modifi che introdotte dalla Legge n. 48/2008, prevede - nel
caso di sequestro di dati, informazioni o programmi informatici - che "la copia deve
essere realizzata su adeguati supporti, mediante procedura che assicuri la confor-
mità della copia all’originale e la sua immodifi cabilità". Sono evidenti, quindi, sia il
ruolo cruciale ricoperto dagli informatici forensi nell’attività di acquisizione delle pro-
ve digitali valutabili in giudizio, sia il rischio che un giudice o un PM possano affi dare
la predetta attività a un soggetto non in possesso delle necessarie competenze (95).
(94) A. Contaldo, F. Peluso, E-detective: L’informatica giuridica e le applicazioni della digital forensics,
cit, p. 201 e ss., per approfondimenti sul ruolo svolto dal Digital Forensics Expert.
E ancora F. Giunchedi, Gli accertamenti tecnici irripetibili (tra prassi devianti e recupero della lega-
lità), UTET, Torino, 2009, p. 14, ove viene specifi cato che la Polizia giudiziaria si avvale, tra l’altro,
delle forze di polizia suddivise in Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Guardia di fi nanza. Que-
sti Corpi o Forze si articolano in vari reparti, nuclei o unità specifi che che consentono di svolgere
specifi che attività tecniche (es. la Polizia scientifi ca della Polizia di Stato, il Ra.C.I.S. dell’Arma dei
carabinieri) [attualmente anche il Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia
di fi nanza nonché le unità Computer Forensics e Data Analysis (CFDA) presenti in seno ai Nuclei
di polizia economico-fi nanziaria della Guardia di fi nanza dislocati sul territorio].
(95) https://www.agendadigitale.eu/documenti/giustizia-digitale a tal proposito per cercare di colmare
il vuoto normativo esistente, il 27 gennaio 2020 è stato presentato alla Camera dei Deputati un di-
segno di legge teso a istituire il registro degli informatici forensi teso a promuovere l’utilizzo degli
esperti ivi iscritti in seguito al conseguimento di una certifi cazione.
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