Page 18 - Modifiche veicoli senza collaudo UMC
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MODIFICHE AGLI IMPIANTI
D DI ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA
• essere eseguita a perfetta regola d’arte (69);
• essere realizzata nel pieno rispetto delle prescrizioni eventualmente
emanate dalla casa costruttrice del veicolo e dei dispositivi;
• garantire un corretto funzionamento nelle normali condizioni d’uso.
L’approvazione dell’impianto compete agli UMC; la verifi ca viene
eff ettuata sottoponendo il veicolo ad apposita visita e prova (cosiddet-
to “collaudo”):
• ai sensi dell’art. 78 CDS (veicoli circolanti): eseguita la visita e pro-
va, l’UMC aggiorna il documento di circolazione (70) (71) (autoveicoli,
motoveicoli e ciclomotori),
• ai sensi dell’art. 75 CDS (veicoli non ancora immatricolati): ese-
guita la visita e prova l’UMC rilascia il certifi cato di approvazione
valido per l’immatricolazione del veicolo (72).
D1 COMPLESSIVI E SISTEMI SPECIALI PER L’INSTALLAZIONE
DI IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE A GPL, CNG E LNG
NEI VEICOLI
L’impianto di alimentazione alternativa che utilizza quale carbu-
rante alternativo il GPL o il CNG può essere installato nel rispetto dei
criteri stabiliti dalla normativa che disciplina la trasformazione.
In particolare, per quanto riguarda le caratteristiche dei componen-
ti costitutivi dell’impianto, gli elementi e/o i dispositivi devono essere
approvati singolarmente e nel loro complesso. I componenti (ridut-
tore, centralina elettronica, attuatore, ecc.) sono individuati, di norma,
tramite fabbrica, tipo e numero di omologazione su appositi documenti
vistati e approvati dalla DGMOT.
Detti documenti, denominati complessivi di trasformazione o
sistemi speciali di adattamento, elencano i componenti approvati,
ai fi ni della trasformazione dell’alimentazione, in relazione alla data di
rilascio dell’omologazione del veicolo e/o alla norma antinquinamento
alla quale risponde il veicolo stesso. In estrema sintesi, si possono
verifi care i seguenti casi:
• CNG per motori ad accensione comandata: l’installazione è di-
sciplinata da:
- regolamento ECE/ONU n. 110: l’applicazione del regolamento
è prevista ai fi ni del rilascio dell’omologazione europea del tipo
di veicoli mentre è facoltativa per impianti installati sui veicoli in
circolazione che sono soggetti all’approvazione in unico esem-
plare (cosiddetti impianti di tipo “A”); in linea generale, fatte salve
alcune eccezioni, è richiesta l’installazione di impianti conforme-
mente a un complessivo di trasformazione omologato (a livel-
lo nazionale);
- norme nazionali (73) per impianti installati sui veicoli in circolazione
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