Page 24 - Protezione dati personali e videosorveglianza
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C         GDPR - Trattamento dati personali (privacy)
                    per l’autotrasporto


              la materia alla disciplina comunitaria in materia di protezione di dati personali e al diritto naziona-
              le dello Stato Membro sede il responsabile del trattamento (indipendentemente dalla residenza
              dell’interessato) (317).
                 La raccolta dei dati sulla localizzazione impone al fornitore del “servizio a valore aggiunto” (318)
              di rendere l’informativa agli interessati, qualora detto fornitore abbia contatti diretti con la persona
              interessata, fermo restando che altrimenti l’obbligo dell’informativa ricade sull’operatore delle co-
              municazioni elettroniche.
                 Riguardo poi al consenso è da ritenersi esclusa la possibilità della sua acquisizione attraverso
              l’accettazione del quadro generale delle condizioni del servizio off erto, essendo necessario un
              consenso specifi co sicché i fornitori di servizi sono tenuti a predisporre misure adeguate per ga-
              rantire che il consenso sia manifestato eff ettivamente dal soggetto cui i dati si riferiscono e che lo
              stesso sia realmente l’utilizzatore dell’apparecchiatura terminale (319).
                 All’interessato dev’essere inoltre garantita la possibilità di revocare il consenso in qualsiasi
              momento, anche temporaneamente, attraverso una funzione semplice e gratuita.
                 Fatte salve le misure di sicurezza a garanzia della loro riservatezza e integrità, i dati relativi all’u-
              bicazione possono essere trattati soltanto per la durata della fornitura del “servizio a valore aggiunto”
              (ovvero servizio che tratta dati relativi all’ubicazione diversi da quelli sul controllo del traffi  co).
                 Sul fronte della localizzazione dei lavoratori dipendenti va ricordato che la liceità del trattamen-
              to dei dati relativi all’ubicazione non può basarsi esclusivamente sul consenso del lavoratore (in
              quanto nel rapporto tra lavoratore e datore di lavoro il lavoratore rappresenta il “soggetto debole”
              e, pertanto, viene raccomandato di acquisire il consenso sulla base delle disposizioni previste nei
              contratti collettivi, fermo restando che “Il trattamento deve inoltre corrispondere ad un’esigenza
              specifi ca dell’impresa.” e che la conservazione dei dati non può superare due mesi.
                 Per il Garante le condizioni di liceità dei trattamenti di localizzazione devono poter rispondere
              ad esigenze organizzative e produttive o di sicurezza sul lavoro nell’impresa e per l’applicazione
              del principio del bilanciamento degli interessi devono essere previste adeguate misure affi  nché il
              trattamento dei dati personali rispetti i principi del Codice privacy, del regolamento (UE) 2016/679
              e la disciplina sui tempi di guida dei conducenti prevista dall’art. 10, paragrafo 5, del regolamento
              (CE) 15.3.2006 n. 2006/561.
                 D’altra parte sono evidenti gli interessi dell’impresa che attraverso l’utilizzo dei sistemi di lo-
              calizzazione si garantiscono la possibilità di individuare la posizione dei veicoli (e di conseguenza
              anche dei lavoratori) per perseguire le proprie fi nalità organizzative e produttive, ma anche per:
              •  garantire la sicurezza sul lavoro (ad esempio per comunicare in tempo reale al conducente del
                veicolo localizzato eventuali variazioni di percorso, di orari di consegna o altre utili istruzioni);
              •  per commisurare il tempo di lavoro dei conducenti ai fi ni della determinazione della retribuzione
                e della tenuta e conservazione del libro unico del lavoro previsto dal DM 9.7.2008 che, all’art. 6,
                c. 1 così dispone: “1. Il datore di lavoro ha l’obbligo di conservare il libro unico del lavoro per la
                durata di cinque anni dalla data dell’ultima registrazione e di custodirlo nel rispetto del decreto
                legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali.”;
              •  per calcolare i costi da imputare alla clientela;

              •  per programmare con effi cienza la gestione e la manutenzione del parco veicoli aziendali così
                da migliorare gli indici di sicurezza sul lavoro anche nell’ambito della circolazione stradale.






               (317) Gruppo di lavoro ex art. 29: parere 25.11.2005 n. 5/2005, WP 115.
               (318) L’art. 2, lettera g), della direttiva 2002/58/CE, relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, defi nisce “servizio a

                  valore aggiunto: il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffi co o dei dati relativi all’ubicazione diversi dai dati

                  relativi al traffi co, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;”.
               (319) Gruppo ex art. 29: parere 25.11.2005 n. 5/2005, WP 115.
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