Page 23 - Protezione dati personali e videosorveglianza
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               C     GDPR - TRATTAMENTO DATI PERSONALI (PRIVACY) PER
                     L’AUTOTRASPORTO

               C1 GEOLOCALIZZAZIONE NELL’AUTOTRASPORTO
                  L’esigenza del datore di lavoro di utilizzare sistemi di localizzazione dei veicoli aziendali per
               fi nalità organizzative, produttive e di sicurezza sul lavoro deve potersi contemperare con la disci-
               plina per la protezione dei dati personali dei lavoratori e con la normativa giuslavorista per il divieto
               di controllo a distanza dell’attività lavorativa.
                  I sistemi di localizzazione installati sui veicoli che i datori di lavoro utilizzano nell’ambito della
               loro attività di trasporto di persone o di cose e per la fornitura di servizi manutentivi o di altre pre-
               stazioni, che consentono di localizzare e comunicare in tempo reale i dati sulla posizione dei vei-
               coli comportano di rifl esso anche la localizzazione dei lavoratori assegnatari dei veicoli, in quello
               stesso luogo geografi co.
                  La localizzazione delle persone o delle cose, ovvero “L’informazione geografi ca svolge un
               ruolo importante nella nostra società.” e “Quasi tutte le attività e le decisioni umane presentano
               una componente geografi ca e, in generale, il valore dell’informazione aumenta se è collegata a un
               luogo.”, in quanto sono molte le tipologie di informazioni collegate ad un’ubicazione geografi ca (si
               pensi ad esempio ai dati economici e fi nanziari, ai dati sulla diff usione di particolari malattie o alle
               vaccinazioni, ma anche ai dati sui comportamenti dei consumatori, o relativi all’istruzione scolasti-
               ca o all’analisi sull’aspettativa di vita).
                  Partendo da queste considerazioni, il Gruppo di lavoro europeo per la tutela dei dati, ex art. 29,
               ha elaborato il parere 13/2011 - WP 185, relativo ai servizi di geolocalizzazione mediante l’utilizzo
               di “dispositivi mobili intelligenti”, adottato il 16.5.2011 (314).
                  Il Gruppo di lavoro nel rilevare che l’evoluzione delle tecnologie ha diff uso sul mercato un’am-
               pia varietà di dispositivi mobili intelligenti che favoriscono lo sviluppo di nuovi servizi basati sulla
               localizzazione geografi ca, ha formulato il predetto parere con l’obiettivo di indicare il quadro nor-
               mativo applicabile ai servizi di geolocalizzazione attraverso dispositivi mobili intelligenti dotati di
               sensori sensibili alla posizione (come i sensori GPS) ed in grado di connettersi a Internet. Si tratta
               di mappe di navigazione, servizi geografi ci personalizzati (con le indicazione dei punti di interesse
               prossimi alla posizione), localizzazione della posizione di amici, controllo di minori, pubblicità ba-
               sata sulla localizzazione degli utenti, ecc.).
                  Per il Garante italiano bisogna tener presente che la localizzazione dei veicoli comporta di-
               rettamente o indirettamente, anche la possibilità di raccogliere dati e informazioni personali sui
               lavoratori e quindi assoggettabili alla disciplina sulla privacy (315).
                  Infatti anche se il sistema non consente di associare immediatamente i dati di localizzazione
               del veicolo al nominativo del lavoratore, è sempre possibile, per il titolare del trattamento (datore
               di lavoro), di risalire al lavoratore assegnatario del veicolo.
                  Va da sé che la possibilità di raccogliere informazioni sulla localizzazione satellitare e la diff u-
               sione della telefonia mobile determinando un notevole aumento nell’utilizzo dei “dati relativi all’u-
               bicazione” (316) nella fornitura di beni e servizi richiama l’attenzione sull’obbligo di assoggettare

                (314) Il Gruppo di lavoro è stato istituito in virtù dell’articolo 29 della direttiva 95/46/CE. L’organo consultivo indipendente
                   dell’UE per la protezione dei dati personali e della vita privata. I suoi compiti sono fi ssati all’articolo 30 della direttiva
                   95/46/CE e all’art. 15 direttiva 2002/58/CE.
                    Le funzioni di segreteria sono espletate dalla direzione C(Diritti fondamentali e cittadinanza dell’Unione) della Com-
                   missione europea,direzione generale Giustizia, B -1049 Bruxelles, Belgio, uffi  cio LX-46 01/190.
                    Sito Internet: http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/index_en.htm
                (315) V. provvedimento 4.10.2011 n. 370.
                (316) L’art. 2, lett. c), della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12.7.2002 relativa al trattamento dei
                   dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle
                   comunicazioni elettroniche), defi nisce “dati relativi all’ubicazione: ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica
                   che indichi la posizione geografi ca dell’apparecchiatura terminale dell’utente di un servizio di comunicazione elettronica ac-
                   cessibile al pubblico;”.

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