Page 28 - Protezione dati personali e videosorveglianza
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D Sistemi di videosorveglianza
curare la sicurezza sociale o economica nei vari settori pubblici e privati di intervento), con il diritto
degli interessati alla protezione dei propri dati personali, nel rispetto della dignità umana, dei diritti
e delle libertà fondamentali della persona (art. 1 Codice privacy).
L’implementazione dei sistemi di videosorveglianza con l’impiego di telecamere intelligenti in
grado di sfruttare ulteriormente le immagini acquisite, interferisce sui comportamenti e sulla vita
privata delle persone, intercettando: immagini, suoni, voci, abitudini e spostamenti, tanto da moni-
torare sia chi cammina per strada o si sposta in macchina, sia chi va a prendere il treno o l’aereo,
sia chi si reca in ospedale, in posta o in banca o entra in un centro commerciale.
A fronte di maggiori garanzie per la sicurezza e la protezione sociale ed economica, che con-
tribuiscono certamente a migliorare la convivenza civile, si assiste però alla consapevole invasività
della sfera privata delle persone e al progressivo affi evolimento del loro diritto alla riservatezza e
alla libertà di muoversi in anonimato (335).
Al riguardo interviene però il regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) che, sulla base dei principi
di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti dell’interessato, cui ogni trattamento di dati per-
sonali deve conformarsi (art. 5 par. 1, lett. a)), impone ad ogni titolare del trattamento di garantire
i diritti, le libertà fondamentali e la riservatezza delle persone, nel rispetto della dignità umana e
della protezione dei loro dati personali (art. 1, par. 2, GDPR e art. 1 Codice privacy).
Sono necessarie quindi adeguate misure di protezione dei dati tenuto conto che la quantità di
informazioni raccolte dai sistemi di videosorveglianza fanno aumentare il rischio di un loro possi-
bile utilizzo per scopi ulteriori o impropri rispetto alle fi nalità originarie stabilite (come ad esempio
l’utilizzo dei dati raccolti anche per ricerche di mercato o scopi pubblicitari).
D1 PRINCIPALI INTERVENTI DEL GARANTE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA
A partire dagli anni 2000 il Garante per la protezione dei dati personali ha posto l’attenzione
sulla questione del trattamento dei dati personali raccolti con l’utilizzo dei sistemi di videosorve-
glianza (336).
Una prima disciplina su detti sistemi si è avuta con il provvedimento del 29 aprile 2004 che
(335) In questo contesto si inseriva la disposizione dell’art. 134 del Codice privacy (abrogato dal DLG n. 101/2018), che
demandava al Garante il compito di promuovere la sottoscrizione di appositi codici “... di deontologia e di buona con-
dotta per il trattamento dei dati personali eff ettuato con strumenti elettronici di rilevamento di immagini, prevedendo
specifi che modalità di trattamento e forme semplifi cate di informativa all’interessato per garantire la liceità e la cor-
rettezza”.
(336) L’intervento di luglio 2000 ha fatto registrare la prima indagine a livello nazionale (affi data operativamente ai militari
della Guardia di fi nanza) sulla presenza di telecamere di videosorveglianza visibili nel territorio di alcune città scelte
a campione.
Il Garante è poi intervenuto con l’emanazione delle linee guida del 29 novembre 2000 (cd. “decalogo”, pubblicato
sul Bollettino dell’Autorità Garante n. 14/15, p. 28) “per conformare alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, gli impianti
di videosorveglianza stabili o comunque non occasionali ... che permettono la ripresa e l’eventuale registrazione di
immagini, in particolare a fi ni di sicurezza, di tutela del patrimonio, di controllo di determinate aree e di monitoraggio
del traffi co o degli accessi di veicoli nei centri storici.”.
Nel 2004, il Garante è nuovamente intervenuto in materia con l’emanazione del provvedimento generale 29 aprile
2004, per uniformare il trattamento dei dati personali raccolti con l’utilizzo di apparecchiature di videosorveglianza
alle disposizione del Codice della privacy, entrato in vigore il 1° gennaio 2004, oltre che per uniformare le procedure
di autorizzazione e di controllo alle altre disposizioni normative nel frattempo intervenute.
Il provvedimento del 2004 si è ispirato al “rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità
delle persone con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità ed alla protezione dei dati personali”, secondo
le fi nalità dell’art. 2, c. 1, del Codice, oltre che a porre “doverosa attenzione al nuovo diritto alla protezione dei dati
personali” che l’art. 1 del Codice, riconosce a “chiunque”.
Oggetto di ispirazione sono state anche “le indicazioni espresse in varie sedi internazionali e comunitarie: in partico-
lare alle linee-guida del Consiglio d’Europa del 20-23 maggio 2003”, e gli indirizzi formulati dalle autorità europee di
protezione dei dati riunite nel Gruppo istituito dalla direttiva n. 95/46/CE (11 febbraio 2004, n. 4/2004)”.
In debita considerazione è stata presa la libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, riconoscendo
che “non si possono privare gli interessati del diritto di circolare senza subire ingerenze incompatibili con una libera
società democratica (art. 8 Conv. europea diritti uomo ratifi cata con l. n. 848/1955), derivanti da rilevazioni invadenti
ed oppressive riguardanti presenze, tracce di passaggi e spostamenti, facilitate dalla crescente interazione dei si-
stemi via Internet ed Intranet”.
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