Page 38 - Autotrasporto di merci
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L1 Regime sanzionatorio
nell’autotrasporto nazionale di cose
ciascuna Amministrazione, per gli ambiti di rispettiva competenza, ad attivare ogni utile iniziativa
per incrementare il numero dei controlli stradali e per migliorarne la qualità.
L1.1 AUTOTRASPORTO ABUSIVO DI MERCI PER CONTO DI TERZI
Chiunque (1670) esercita l’attività di autotrasporto in conto terzi con autoveicoli:
• senza essere iscritto all’Albo degli autotrasportatori (1671) e al Registro Elettronico Nazionale,
• ovvero durante il periodo di sospensione o dopo la radiazione o la cancellazione dall’Albo me-
desimo (1672),
è punito con sanzioni amministrative pecuniarie (1673) e con la sanzione accessoria del fermo am-
ministrativo del veicolo per tre mesi ovvero, in caso di reiterazione (1674) infraquinquennale, della
confi sca del veicolo (1675).
(1670) L’art. 1, c. 6, legge 23.12.1997 n. 454, ha ribadito che “tutte le persone fi siche e giuridiche che esercitano l’autotra-
sporto di cose per conto di terzi con qualsiasi mezzo e tonnellaggio e a qualsiasi titolo devono essere iscritte all’al-
bo degli autotrasportatori”, con ciò signifi cando che anche coloro che esercitano con autoveicoli in precedenza
esenti da autorizzazioni, sono soggetti a tale iscrizione (veicoli inferiori a 3,5 t). Sono tuttavia esclusi dall’iscrizione
(e quindi esclusi dall’applicazione delle sanzioni di cui si parla) i trasporti eff ettuati dai soggetti indicati dall’art. 30,
legge n. 298/1974, cioè gli autoveicoli delle forze armate, dei corpi armati dello Stato, del Corpo dei vigili del fuoco,
della Croce Rossa italiana e del Corpo forestale dello Stato oppure di proprietà dell’amministrazione dello Stato,
comprese le aziende autonome dello Stato, delle regioni, dei comuni, delle province e loro consorzi ovvero di pro-
prietà delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati esteri, nonché gli autocarri-attrezzi di ogni genere,
le autopompe, le autoinnaffi atrici stradali e tutti gli altri autoveicoli speciali non adibiti al trasporto di cose e che si-
ano da considerarsi esclusivamente quali mezzi d’opera, gli autofurgoni destinati al trasporto di salme. Per eff etto
della disposizioni richiamata dell’art. 30 legge n. 298/1974, non ricorre trasporto abusivo neanche quando con au-
tovetture e motocarrozzette destinate ad uso privato per trasporto di persone, siano trasportate occasionalmente
cose per uso esclusivo del proprietario. Per eff etto della delibera n. 1/98 del Comitato centrale dell’Albo degli au-
totrasportatori, la sanzione in esame non si applica neanche ai trasporti eff ettuati con motoveicoli. I trasportatori
che utilizzano questi veicoli, infatti, anche se genericamente sottoposti all’obbligo di iscrizione all’Albo sancito dal-
la legge n. 454/1997, secondo le direttive fornite dal Comitato centrale dell’Albo, non sono compresi tra quelli che
possono eff ettuare l’iscrizione all’Albo medesimo. La circostanza, sia pure indirettamente, sembra essere confer-
mata anche dalla defi nizione di autotrasporto di cose per conto terzi fornita dall’art. 2 DLG n. 286/2005 che precisa
che tali trasporti sono soltanto quelli realizzati con autoveicoli (tale defi nizione tuttavia, almeno formalmente, non
ha eff etto rispetto alle norme, legge n. 298/1974).
(1671) Nel caso di iscrizione all’Albo con limitazioni, il trasporto di altre merci non previste nell’ambito dell’iscrizione stes-
sa non ricade nella fattispecie l’art. 26 in esame ma in quella dell’art. 46 legge n. 298/1974.
(1672) In pratica, riscontrare la mancata iscrizione all’Albo da parte del vettore ovvero verifi care la sospensione, la cancel-
lazione o la radiazione dall’Albo dell’impresa di autotrasporto non risulta aff atto semplice. Se, infatti, con l’entrata
in vigore, legge n. 454/1997, la circolare del Comitato centrale 16.2.1998 n. 1, aveva reso obbligatoria la presen-
za a bordo del veicolo di una copia dell’istanza d’iscrizione all’Albo per le imprese regolarmente esercenti l’attivi-
tà (esclusivamente con veicoli fi no a 6 t di massa complessiva a pieno carico) alla data di entrata in vigore della
legge e che avessero presentato la domanda di iscrizione entro l’1.6.1998, non è stato successivamente stabilito
alcun obbligo in tal senso né per le imprese iscritte all’Albo con tale vincolo, né per le altre che fi no al 30.6.2001,
necessitavano di titolo autorizzativo.
(1673) Chiunque esercita abusivamente il trasporto di merci per conto di terzi è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 2.065,00 a 12.394,00 euro. La sanzione è aumentata (da 2.582,00 a 15.493,00 euro)
se il soggetto, nei cinque anni precedenti, ha commesso un’altra violazione delle disposizioni dell’art. 26 o dell’art.
46 legge n. 298/1974, accertata con provvedimento esecutivo.
(1674) Ai fi ni dell’applicazione della sanzione accessoria della confi sca, la reiterazione delle violazioni è disciplinata dall’art.
8 bis legge n. 689/1981 che stabilisce che si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di
una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un’altra viola-
zione. Si ha reiterazione anche quando più violazioni commesse nel quinquennio sono accertate con unico provve-
dimento esecutivo. Tuttavia, le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fi ni della reite-
razione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria. Gli eff etti della
reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato. La
reiterazione di cui si parla non presuppone che le violazioni siano commesse con lo steso veicolo ma richiede che
siano commesse dallo stesso soggetto (persona fi sica o giuridica responsabile dell’illecito). In occasione dell’accerta-
mento della seconda violazione, perciò, il sequestro e la confi sca si applica sul veicolo con il quale è stato eff ettuato
il trasporto abusivo anche se diverso da quello con cui era stato commesso il primo illecito.
(1675) In caso di reiterazione delle violazioni da parte dello stesso soggetto, si applica la sanzione amministrativa acces-
soria della confi sca amministrativa del veicolo, con l’osservanza delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
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