Page 34 - Autotrasporto di merci
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                  G2 ATTESTATO ATP
                        (3333) Emanuele Biagetti

                      Le carrozzerie utilizzate per il trasporto di derrate deperibili (merci che richiedono un rapido
                  trasporto per essere consumate fresche o attenzioni particolari per la conservazione), in regime di
                  temperatura controllata, devono essere munite di attestato di conformità alle norme dell’accor-
                  do internazionale ATP (denominato attestato ATP) che:
                  • viene rilasciato dall’UMC competente;
                  • è parte integrante della carta di circolazione / DU del veicolo qualora la carrozzeria sia
                     permanentemente installata sul veicolo e deve essere sempre conservato insieme a tale docu-
                     mento; l’attestato deve essere esibito a qualunque richiesta degli agenti incaricati ai controlli;
                  •  contiene dati, caratteristiche e informazioni indispensabili per l’utilizzo della carrozzeria (furgo-
                     ne o cisterna) nonché l’esito delle visite alle quali la stessa è soggetta e la scadenza;
                  • deve essere rinnovato almeno dopo 6 anni dal primo rilascio (1511);
                  •  può essere di tipo internazionale o nazionale (con validità limitata all’interno del territorio italiano).
                      Nel caso in cui il mezzo di trasporto cessi di essere conforme alla normativa ATP (ad es.
                  nel caso di rinuncia):
                  •  devono essere rimosse le targhette e le sigle di riconoscimento;
                  •  deve essere restituito l’attestato ATP.
                      A decorrere dal 16.1.2017 è in esercizio apposita procedura che consente la gestione infor-
                  matica dei certifi cati ATP (1512).

                  G2.1 CARATTERISTICHE DELL’ATTESTATO ATP
                      L’attestato ATP viene rilasciato per ogni singolo esemplare di carrozzeria isotermica, refrigera-
                  ta, frigorifera o calorifera (furgonatura e relativo dispositivo termico) e contiene:
                  •  dati del veicolo (numero di telaio e/o numero di targa) sul quale è stata installata la carrozzeria
                     e il dispositivo termico che consentono il trasporto di merci in regime ATP,
                  •  dati della carrozzeria (numero di omologazione, costruttore, numero di matricola, ecc.),
                  •  dati del dispositivo termico (numero di omologazione, costruttore, numero di matricola, ecc.),
                  •  data di rilascio (compresa quella di primo rilascio qualora trattasi di attestato emesso a seguito
                     di rinnovo) e di scadenza dell’attestato,
                  •  indicazione dell’UMC che ha rilasciato il documento con timbro e fi rma del funzionario.

                    (1511)  La data di rilascio coincide, di norma, con quella di collaudo del veicolo.
                    (1512)  V. circolare 4.11.2016, prot. n. 24419-Div3/T. L’allegato della circolare contiene dettagliate istruzioni per l’inserimento
                       del certifi cato per rinnovo per l’UMC. Tuttavia, l’esercizio eff ettivo della nuova procedura informatica previsto per il
                       31.3.2017 (v. circolare 11.1.2017, prot. n. 490-Div3/T) è stato prorogato al 30.6.2017 (v. circolare 21.3.2017, prot. n.
                       6764-Div3/T) e (v. circolare 22.6.2017, prot. n. 13549/Div3/T e circolare 3.11.2017, prot. n. 22893/Div3/T):
                       •  dal 4.7.2017 non è più possibile eff ettuare prove sul sistema;
                       •  dall’11.7.2017 è attiva la nuova procedura informatica ATP;
                       •  dal 14.7.2017 è possibile inserire i primi verbali;
                       •  dalla data di avvio del sistema, per la stampa degli ATP devono essere utilizzati i nuovi stampati TT 815;
                       • fi no al 10.2.2018 (nuovo termine stabilito con circolare 3.11.2017, prot. n. 22893/Div3/T), in casi eccezionali
                         previsti dal sistema, è possibile inserire i dati previsti per la stampa dell’attestato anche in assenza di verbali
                         preinseriti, da parte delle stazioni di prova o degli esperti, sulla base della già consueta documentazione;
                       •  per evitare disagi all’utenza è consentito il rilascio dell’attestato utilizzando la vecchia modalità, previa comuni-
                         cazione di provvedere comunque al ritiro del nuovo attestato non appena ultimato l’inserimento nel nuovo si-
                         stema, senza costi aggiuntivi;
                       •  il rilascio dell’attestato è possibile:
                          -  presso qualunque UMC, se le stazioni di prova o l’esperto hanno inserito i dati del verbale di prova nel sistema;
                          -  esclusivamente presso l’UMC competente nel caso di inserimento manuale dei dati o di produzione del cer-
                           tifi cato cartaceo secondo la vecchia procedura.
                        Inoltre, a decorrere dal 30.7.2018, sono in esercizio alcuni aggiornamenti dell’applicazione gestione certifi cati ATP
                       (v. circolare 26.7.2018, prot. n. RU18201 - File avviso n. 7/2018).

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