Page 26 - Scorte tecniche nei trasporti eccezionali
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E1      MASSA DEI VEICOLI E RELATIVA CAPACITÀ DI CARICO



               E1.1.1   Limiti generali di massa      to non deve eccedere 12 t, qualunque sia il
                        dei veicoli                   tipo di veicolo, e comunque non può ecce-
                                                      dere il valore limite riconosciuto ammissibile
                 Dall’esame del quadro normativo, risulta-  dalla casa costruttrice del veicolo stesso;
              no univocamente determinati i limiti di massa:  • la somma delle masse in corrispondenza
              •  generali (art. 62 CDS):              di due assi contigui che è fi ssata in:
                -  5 t per veicoli ad un asse,        -  12 t se la distanza assiale è inferiore a 1
                -  8 t per veicoli a due assi,           m,
                -  10 t per veicoli a tre o più assi;    -  16 t se la distanza assiale è uguale o su-
              • per rimorchi (esclusi semirimorchi) muni-  periore a 1 m e inferiore a 1,3 m,
                ti di pneumatici tali che il carico unitario me-    -  20 t se la distanza assiale è pari o supe-
                dio trasmesso all’area di impronta sulla stra-  riore a 1,3 m e inferiore a 2 m.
                da non sia superiore a 8 daN/cm²; la mas-  I limiti di massa fissati dalla normativa

                sa complessiva a pieno carico non può ec-  UE devono essere rispettati, in particolare per
                cedere:                             le condizioni di carico, nella circolazione in-
                -  6 t se il rimorchio è ad un asse (eliminan-  ternazionale mentre non sono validi come nor-
                   do dal computo l’unità posteriore dell’au-  me costruttive (v. § E1.2).
                   tosnodato),                         A determinate condizioni, sono previsti li-
                -  22 t se è a due assi,            miti di massa maggiori per veicoli a combu-
                -  26 t se è a tre o più assi;      stibile alternativo nonché per veicoli a emis-
              • per veicoli a motore isolati muniti di pneu-  sioni zero e veicoli pesanti a emissioni zero
                matici tali che il carico unitario medio tra-  (e quelli caratterizzati da particolari prestazio-
                smesso all’area di impronta sulla strada non   ni aerodinamiche) con incrementi delle masse
                sia superiore a 8 daN/cm² e quando, se trat-  massime autorizzate del veicolo fi no a 1t (per il
                tasi di veicoli a tre o più assi, la distanza fra   peso supplementare necessario per la tecnolo-
                due assi contigui non sia inferiore a 1 m; la   gia a combustibile alternativo) oppure 2 t (per il
                massa complessiva a pieno carico non può   peso supplementare necessario per la tecnolo-
                eccedere:                           gia a zero emissioni).
                -  18 t se trattasi di veicoli a due assi,
                -  25 t se trattasi di veicoli a tre, a quattro,   E1.1.2   Veicoli eccezionali per
                   o a più assi, oppure 26 t per veicoli a tre   massa e/o dimensioni
                   assi o 32 t per veicoli a quattro o più assi
                   quando l’asse motore è munito di pneu-  Il veicolo che nella propria confi gurazione
                   matici accoppiati e di sospensioni pneu-  di marcia superi, per specifi che esigenze fun-
                   matiche, ovvero riconosciute equivalenti   zionali, i limiti di sagoma o massa è considera-
                   dal Ministero delle infrastrutture e dei tra-  to veicolo eccezionale (v. § D1):
                   sporti;                          •  masse se supera i limiti di massa (art. 62
              • per autobus o fi lobus a due assi; la massa   CDS),
                complessiva a pieno carico non deve ecce-  •  dimensioni se supera i limiti di sagoma (art.
                dere le 19,5 t; dal 22.12.2021, possono es-  61 CDS),
                sere immatricolati veicoli con omologazione   •  masse e dimensioni se supera i limiti di
                europea che prevede tale massa comples-  massa e di sagoma (artt. 61 e 62 CDS).
                siva e adeguati i veicoli già immatricolati per   I veicoli eccezionali sono soggetti a speci-

                i quali l’omologazione europea prevedeva   fica autorizzazione alla circolazione rilascia-
                tale massa (v. § E1.1.5);           ta dall’ente proprietario o concessionario per le
              • per autotreni a tre assi (24 t), autoarticola-  autostrade e per le strade statali e militari e dal-
                ti o autosnodati a tre assi (30 t), autotreni,   le regioni per la rimanente rete viaria (v. § D5).
                autoarticolati o autosnodati a 4 assi (40 t)   I veicoli eccezionali:
                oppure 5 o più assi (44 t).         • devono possedere specifi che caratteristi-
                 La normativa stabilisce anche i  limiti di   che tecniche (v. § D1.1) e devono essere

              massa che non devono essere superati in   muniti di specifici dispositivi supplemen-
              corrispondenza degli assi e precisamente:  tari di segnalazione visiva e di pannelli di
              • la  massa gravante sull’asse più carica-  segnalazione (v. § D1.3);

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