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Se le etichette apposte sui contenitori, contenitori per il trasporto alla
rinfusa [22], CGEM, contenitori cisterna o cisterne mobili non sono
visibili all'esterno del veicolo che le trasporta, le stesse etichette
devono essere apposte, inoltre, sulle due ¿ ancate laterali e dietro
il veicolo. Fatta salva questa eccezione, non è necessario apporre
etichette sul veicolo.
5.3.1.4. Etichettatura dei veicoli per trasporti alla rinfusa, veicoli cister-
na, veicoli batteria, MEMU [8] e veicoli con cisterne smontabili
5.3.1.4.1. [8] Le etichette devono essere apposte sulle due ¿ ancate e dietro
il veicolo.
Quando il veicolo - cisterna o la cisterna smontabile trasportata sul
veicolo comprende più scompartimenti e trasporta due o più merci
pericolose [17], i pannelli - etichetta appropriati devono essere apposti
ai due lati in corrispondenza dei compartimenti in questione e un
pannello - etichetta, per ogni modello apposto su ogni lato, nella parte
posteriore del veicolo. [21] Se gli stessi pannelli - etichetta devono
essere apposti su tutti gli scompartimenti, essi saranno apposti una
sola volta ai due lati e nella parte posteriore del veicolo.
Quando più pannelli - etichetta sono richiesti per lo stesso scom-
partimento, questi pannelli - etichetta devono essere apposti l’uno
di ¿ anco all’altro [2].
NOTA: Se, durante un tragitto sottoposto ad ADR o alla ¿ ne di un tale tragitto,
un semirimorchio-cisterna è separato dal suo trattore per essere caricato a
bordo di una nave o di un battello di navigazione interna, le etichette devono
essere apposte sul davanti del semirimorchio. 5.3
5.3.1.4.2. [9] Le MEMU che trasportano cisterne e contenitori per il trasporto
alla rinfusa devono recare le etichette conformemente al 5.3.1.4.1
per le materie in essi contenute. Nelle cisterne con capacità inferiore
a 1000 l, le etichette possono essere sostituite da etichette conformi
al 5.2.2.2.
5.3.1.4.3. [9] Le MEMU che trasportano colli contenenti materie ed oggetti della
classe 1 (diversi da quelli della divisione 1.4, gruppo di compatibilità
S), devono recare etichette sui loro lati e sul retro della MEMU.
Gli scomparti speciali per esplosivi devono recare etichette confor-
memente alle disposizioni del 5.3.1.1.2. L’ultima frase del 5.3.1.1.2
non si applica.
5.3.1.5. Etichettatura dei veicoli trasportanti solo dei colli
NOTA: Questa sottosezione non si applica anche ai veicoli trasportanti cas-
se mobili caricate con colli, ad eccezione del trasporto combinato (strada/
rotaia); per il trasporto combinato (strada/rotaia), cfr. 5.3.1.2 e 5.3.1.3.
5.3.1.5.1. I veicoli caricati con colli contenenti materie ed oggetti della classe 1
(diversi da quelli della divisione 1.4, gruppo di compatibilità S), devono
recare etichette sui loro lati e sul retro [6].
5.3.1.5.2. I veicoli trasportanti materiali radioattivi della classe 7 in imballaggi
o GIR/IBC (ad eccezione dei colli esenti), devono recare etichette
sui loro lati e dietro il veicolo.
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