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ne con capacità superiore o uguale a 1000 l e ai contenitori per il
                           trasporto alla rinfusa [7].

                5.3.2.1.3.   Non è necessario apporre i pannelli di colore arancio prescritti al
                           5.3.2.1.2 sui veicoli cisterna o le unità di trasporto comportanti una
                           o più cisterne che trasportano materie dei nn. ONU 1202, 1203 o
                           1223, o carburante avio classi¿ cato ai nn. ONU 1268 o 1863, ma
                           nessun'altra merce pericolosa, se i pannelli, ¿ ssati avanti e dietro
                           conformemente al 5.3.2.1.1, recano il numero di identi¿ cazione del
                           pericolo e il numero ONU prescritti per la materia più pericolosa,
                           vale a dire la materia avente il più basso punto d'in¿ ammabilità.

                5.3.2.1.4.   Se è indicato un numero d'identi¿ cazione del pericolo nella colonna
                           (20) della tabella A del capitolo 3.2, i veicoli, i contenitori e i contenitori
                           per il trasporto alla rinfusa [18] trasportanti materie solide o oggetti
                           non imballati [8] o delle materie radioattive imballate presentanti un
                           solo n. ONU destinate ad essere trasportate sotto utilizzo esclusivo
                           [11] in assenza di altre merci pericolose [1] devono inoltre recare,
                           sui lati di ogni veicolo, di ogni contenitore o di ogni contenitore per
                           il trasporto alla rinfusa  [18] parallelamente all'asse longitudinale
                           del veicolo, in modo chiaramente visibile, pannelli di colore aran-
                           cio identici a quelli prescritti al 5.3.2.1.1. Questi pannelli arancio
                           devono essere muniti del numero di identi¿ cazione del pericolo e
                           del numero ONU prescritti nelle colonne (20) e  della tabella A del
                           capitolo 3.2 per ognuna della materie trasportate alla rinfusa nel
                           veicolo, nel contenitore o nel contenitore per il trasporto alla rinfusa   5.3
                           [18] o per le materie radioattive imballate quando sono destinate ad
                           essere [12] trasportate sotto utilizzo esclusivo nel veicolo [18] o nel
                           contenitore [1].
                5.3.2.1.5.   Se i pannelli di colore arancio prescritti al 5.3.2.1.2 e 5.3.2.1.4 apposti
                           sui contenitori, contenitori per il trasporto alla rinfusa [19], contenitori-
                           cisterna, CGEM o cisterne mobili non sono ben visibili dall’esterno
                           del veicolo trasportatore, gli stessi pannelli devono essere posizionati
                           su entrambi i lati del veicolo [5].
                                 NOTA: Il presente paragrafo non si applica ai veicoli che trasportano
                                 contenitori per il trasporto alla rinfusa, cisterne o CGEM con capacità
                                 massima ¿no a 3000 litri [21].

                5.3.2.1.6.   Per le unità di trasporto trasportanti una sola materia pericolosa e
                           nessuna materia non pericolosa [8], i pannelli arancio prescritti al
                           5.3.2.1.2, 5.3.2.1.4 e 5.3.2.1.5 [5] non sono necessari quando quelli
                           apposti avanti e dietro conformemente al 5.3.2.1.1 sono muniti del
                           numero di identi¿ cazione del pericolo e del numero ONU prescritti
                           rispettivamente nelle colonne (20) e  della tabella A del capitolo 3.2
                           per tale materia [9].

                5.3.2.1.7.   Le disposizioni indicate dal 5.3.2.1.1 al 5.3.2.1.5 sono ugualmente
                           valevoli per le cisterne ¿ sse o smontabili, per i veicoli batteria e i
                           contenitori-cisterna, le cisterne mobili, i CGEM, vuoti, non ripuliti,

                         Accordo ADR 2023                                    1127




                                                                           13/10/2022   17:13:36
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