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CAPITOLO 5.3
                  Etichettatura e segnalazione arancio dei contenitori, contenitori per il
                 trasporto alla rinfusa [22], CGEM, MEMU [8], contenitori cisterna, cisterne
                                          mobili e veicoli
                                 NOTA 1:  Per la segnalazione e l'etichettatura dei contenitori, contenitori
                                        per il trasporto alla rinfusa [22], CGEM, contenitori cisterna e ci-
                                        sterne mobili nel caso di un trasporto facente parte di una catena
                                        di trasporto comprendente un percorso marittimo, cfr. anche
                                        1.1.4.2.1 [1]. Se sono applicabili le disposizioni del 1.1.4.2.1 c)
                                        [1], si applicano soltanto le disposizioni del 5.3.1.3 e 5.3.2.1.1
                                        del presente capitolo.
                                      2: [23] Conformemente al SGH, durante il trasporto, un pittogramma
                                        SGH non richiesto dall’ADR dovrebbe comparire solo in un'eti-
                                        chetta SGH completa, e non in maniera indipendente (vedere
                                        SGH, 1.4.10.4.4).
                5.3.1.     Etichettatura
                5.3.1.1.   Disposizioni generali

                5.3.1.1.1.   Le etichette devono essere apposte sulle pareti esterne dei contenitori,
                           contenitori per il trasporto alla rinfusa [22], CGEM, MEMU [8], contenitori
                           cisterna, cisterne mobili e veicoli, secondo le disposizioni della presente
                           sezione. Le etichette devono corrispondere alle etichette prescritte nella
                           colonna (5) e, se del caso, nella colonna (6) della Tabella A del capitolo
                           3.2 per le merci pericolose contenute nel contenitore, contenitore per
                           il trasporto alla rinfusa [22], CGEM, MEMU [8], contenitore cisterna,
                           cisterna mobile o nel veicolo ed essere conformi alle speci¿ che del   5.3
                           5.3.1.7. Le etichette e le segnalazioni devono essere applicate su un
                           fondo di colore contrastante, o avere un bordo continuo o tratteggiato
                           [5]. Le etichette devono resistere alle intemperie e devono permettere
                           di garantire la presenza della segnalazione durante tutta la durata del
                           trasporto [22].

                5.3.1.1.2.   Per la classe 1, i gruppi di compatibilità non saranno indicati sulle
                           etichette quando il veicolo, il contenitore o gli scomparti speciali delle
                           MEMU contengono materie e oggetti appartenenti a più gruppi di
                           compatibilità. I veicoli, contenitori o scomparti speciali delle MEMU
                           contenenti materie od oggetti appartenenti a di௺ erenti  divisioni
                           recheranno solo etichette conformi al modello della divisione più
                           pericolosa, secondo il seguente ordine: 1.1 (la più pericolosa), 1.5,
                           1.2, 1.3, 1.6, 1.4 (la meno pericolosa) [9].
                           Quando le materie del codice di classi¿ cazione 1.5 D sono trasportate
                           con materie e oggetti della divisione 1.2, il veicolo [2] deve recare
                           le etichette corrispondenti alla divisione 1.1.
                           Le etichette non sono necessarie per il trasporto di materie e oggetti
                           esplosivi della divisione 1.4, gruppo di compatibilità S [5].

                5.3.1.1.3.   Per la classe 7, l'etichetta di  pericolo  [24] primario deve essere
                           conforme al modello n. 7D speci¿ cata al 5.3.1.7.2. Questa etichetta
                           non è richiesta per i veicoli o i contenitori trasportanti colli esenti né
                           per i piccoli contenitori.


                         Accordo ADR 2023                                    1121




                                                                           13/10/2022   17:13:34
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