Page 16 - Prontuario violazioni rifiuti e ambiente
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Nella Costituzione Italiana il termine ambiente, sino al 2022, era rinvenibile nel solo art. 117 che
            A   disciplina la ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni. Sono affidate all’esclusiva
                legislazione statale la “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” (3), mentre è oggetto
                di competenza concorrente tra Stato e Regione la “valorizzazione dei beni culturali e ambientali” (4).
                Nonostante questa preoccupante mancanza, la tutela dell’ambiente trovava comunque definizione nei
                precetti costituzionali degli artt. 9 e 32 anche grazie ai significativi pronunciamenti della giurisprudenza:
                •  se l’art. 9 della Costituzione italiana stabilisce che la Repubblica “tutela il paesaggio e il patrimo-
                  nio storico e artistico della Nazione”, è la Corte costituzionale a estendere il concetto di paesaggio
                  che diviene bellezza naturale (5), valore culturale (6), sino ad essere rappresentato come “ogni
                  elemento naturale e umano attinente alla forma esteriore del territorio” (7);
                •  se l’art. 32 della Costituzione italiana stabilisce che la Repubblica “tutela la salute come fon-
                  damentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”, sono la Cassazione (8) e la Corte
                  costituzionale (9) a individuare nel precetto la garanzia alla salubrità dell’ambiente nell’interesse,
                  inviolabile e indisponibile, dell’integrità fisica.
                   In Italia, quindi, non esisteva una vera e propria tutela costituzionale dell'ambiente se non per
                via interpretativa e grazie alle espressioni giurisprudenziali. Che fosse un'assenza da colmare non vi

                    e migliorare la qualità della vita e difendere e ripristinare l'ambiente, facendo leva sull'indispensabile solidarietà
                    collettiva. Per coloro che violano le disposizioni della sezione precedente, secondo i termini stabiliti dalla legge,
                    verranno stabilite sanzioni penali o, se del caso, amministrative, nonché l'obbligo di riparare il danno causato.
                  (3)  V. art. 117, c. 2, lett. s), Costituzione.
                  (4)  V. art. 117, c. 3, Costituzione.
              Principi generali    (6)  V. Corte costituzionale 29.12.1982, n. 239.  Prontuario violazioni rifiuti e ambiente
                  (5)  V. Corte costituzionale 24.7.1972, n. 141.
                  (7)  V. Corte costituzionale 3.3.1986, n. 39.
                  (8)  V. Cass., SU, 9.3.1979, n. 1463 e 6.10.1979, n. 5172.
                  (9)  V. Corte costituzionale 28.5.1987 n. 210, e 30.2.1987, n. 641.
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