Page 38 - Nazionalizzazione veicoli esteri
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F         Immatricolazione/prima iscrizione veicoli
                    provenienti da Paesi extra UE


              F1   PROCEDURA PER L’IMMATRICOLAZIONE DEI VEICOLI PROVENIENTI
                   DA PAESI EXTRA UE
                 Trattandosi di veicoli provenienti da Paesi non facenti parte della UE, e non
              aderenti allo SEE, non si applicano le procedure per l’immatricolazione previste per
              veicoli nuovi e usati oggetto di acquisto intra UE (v. § B1)
                 Si distinguono (222):
              • veicoli nuovi mai immessi in circolazione:
               -  se dotati di codice di antifalsifi cazione e, in quanto tali, giunti in Italia attra-
                   verso canali uffi ciali di importazione rientrano nell’ambito di operazioni mera-

                   mente amministrative, senza alcuna validazione specifi ca da parte dell’UMC;
               -  se non dotati di detto codice, devono essere immatricolati con validazione
                   dell’istanza di immatricolazione da parte dell’UMC (senza preventivo censi-
                   mento del veicolo ai fi ni del controllo fi scale) e l’assolvimento degli obblighi
                   IVA deve essere comprovato a mezzo di bolla doganale ovvero degli speciali
                   certifi cati rilasciati dall’Agenzia delle dogane (223);
              • veicoli già immatricolati: richiedono preventiva visita e prova al fi ne di accer-
                tarne la conformità tecnica alle vigenti disposizioni e successivamente rientrano
                nell’ambito di operazioni DU, con ulteriore validazione dell’istanza di immatrico-
                lazione da parte dell’UMC (senza preventivo censimento del veicolo ai fi ni del
                controllo fi scale).
                 La procedura di immatricolazione può variare in base all’organizzazione del lo-
              cale UMC. Tuttavia, in linea generale, si possono individuare le seguenti fasi:
              • presentazione della richiesta di visita e prova (propedeutica all’immatricola-
                zione) unitamente alla documentazione tecnica e fi scale al competente UMC
                che, eff ettuato il controllo dei documenti, rilascia il benestare per la presentazio-
                ne del veicolo a visita e prova;
              •  visita e prova (ai sensi dell’art. 75 CDS) a cui deve essere sottoposto il veicolo
                indipendentemente dalla categoria internazionale di appartenenza, ad eccezione
                dei veicoli provenienti dalla Repubblica di San Marino e dallo Stato della Città del
                Vaticano per i quali il DMS ha ammesso specifi ca deroga (224);
              • creazione del codice relativo all’unico esemplare (EU) e rilascio del certifi ca-
                to di approvazione;
              • verifi ca nel Sistema Informativo Schengen, SIS II, se il veicolo sia stato rubato,
                sottratto o smarrito (v. § A2.13);
              •  richiesta di immatricolazione, mediante le relative applicazioni per l’emissione
                del DU, che deve essere validata dall’operatore UMC, per permette l’emissione
                del DU ed il rilascio delle relative targhe.
              F1.1    Verifica documentale e visita e prova del veicolo proveniente da

                      Paesi extra UE
                 La visita e prova, propedeutica per l’immatricolazione di un veicolo di prove-
              nienza extra UE, deve essere prenotata mediante il tipo di collaudo “COLLAUDO
              ART. 75 (ex tariff a 4.1) CON CREAZIONE EU”, codice tariff a N116 che gestisce la
              richiesta di:
              •  creazione di un numero di omologazione (cd. EU) (v. § F1.2), e
              •  collaudo art. 75 CDS che comprende la revisione.
                 Tale visita, preceduta da una approfondita verifi ca documentale, deve essere
              particolarmente accurata in quanto il veicolo proveniente da un Paese extra UE,
              può non rispondere in tutto o in parte alle prescrizioni della normativa comunita-
              ria concernente i dati di identifi cazione, le caratteristiche costruttive, i dispositivi di



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