Page 37 - Nazionalizzazione veicoli esteri
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               F     IMMATRICOLAZIONE/PRIMA ISCRIZIONE VEICOLI
                     PROVENIENTI DA PAESI EXTRA UE
                     (1742) A. Vecchio Domanti - E. Biagetti - A. Albertini

                   La nazionalizzazione dei veicoli provenienti da Paesi extra UE è subordinata
               alla rispondenza a tutte le vigenti norme nazionali e UE recepite nell’ordinamento
               nazionale e soggette ad armonizzazione obbligatoria (217).
                   Pertanto tali veicoli nuovi di fabbrica oppure già circolanti in tali Paesi non go-
               dono di particolari deroghe, come quelli provenienti dall’area UE (v. § B), e possono
               essere immessi in circolazione a condizione che al momento della nazionalizzazio-
               ne e conseguente immatricolazione (218):
               •  se appartenenti alle categorie M, N e O, siano conformi alle disposizioni ammi-
                 nistrative e alle prescrizioni tecniche pertinenti del regolamento (UE) 2018/858,
                 essendo soggetti a omologazione UE;
               •  se appartenenti alla categoria L, siano conformi alle disposizioni amministra-
                 tive e alle prescrizioni tecniche pertinenti del regolamento (UE) n. 168/2013, es-
                 sendo soggetti a omologazione UE.
                   È prevista l’immatricolazione in deroga alle disposizioni sopra richiamate per i
               veicoli già immatricolati e provenienti da Paesi, che pur non facendo parte della UE
               o dello SEE, hanno particolari accordi con l’Italia oppure devono essere immatrico-
               lati a nome di soggetti con determinati requisiti.
                   Possono essere immatricolati in deroga:
               •  veicoli già circolanti nella Confederazione svizzera: i veicoli già circolanti in
                 Svizzera devono rispondere alla normativa nazionale e UE per l’immatricolazione
                 con riferimento alla data di prima immissione in circolazione in tale Paese, ovvero
                 alla eventuale immatricolazione precedente a quella elvetica se avvenuta in un
                 Paese UE o SEE (219);
               •  veicoli appartenenti a connazionali defi nitivamente rimpatriati: per tali vei-
                 coli può derogarsi dall’obbligo di comprovare la rispondenza alle normative UE
                 (direttive e regolamenti) vigenti al momento della richiesta di immissione, previsto
                 per qualsiasi veicolo che venga immatricolato per la prima volta in ambito UE;
               •  veicoli provenienti dalla Città del Vaticano o dalla Repubblica di San Mari-
                 no: equiparati di fatto a quelli già immatricolati con targa civile italiana;
               •  veicoli di interesse storico e collezionistico: l’immatricolazione di tali veicoli è
                 subordinata alla rispondenza alle prescrizioni previste in relazione alla loro data
                 di costruzione, indicate dalla DG MOT (220) e nel vigente CDS (v. § H1).
                   Prima di procedere all’immatricolazione di un autoveicolo, motoveicolo o rimor-
               chio proveniente dall’estero (nazionalizzazione) occorre verificare nel Sistema In-

               formativo Schengen, SIS II, se il veicolo sia stato rubato, sottratto o smarrito
               (v. § A2.13).
                   A decorrere dal 1° ottobre 2021 non sono più rilasciati la carta di circolazione e
               il CDPD e viene rilasciato esclusivamente il Documento Unico di circolazione e
               di proprietà (DU), essendosi concluse le fasi graduali di attuazione (221).
                   Il DU è costituito dalla carta di circolazione contenente sia i dati tecnici sia quelli
               attinenti alla situazione giuridico-patrimoniale del veicolo: per tutti i veicoli iscritti o
               che devono iscriversi al PRA (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi con massa com-
               plessiva uguale o superiore a 3.500 kg).







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