Page 37 - Nazionalizzazione veicoli esteri
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F IMMATRICOLAZIONE/PRIMA ISCRIZIONE VEICOLI
PROVENIENTI DA PAESI EXTRA UE
(1742) A. Vecchio Domanti - E. Biagetti - A. Albertini
La nazionalizzazione dei veicoli provenienti da Paesi extra UE è subordinata
alla rispondenza a tutte le vigenti norme nazionali e UE recepite nell’ordinamento
nazionale e soggette ad armonizzazione obbligatoria (217).
Pertanto tali veicoli nuovi di fabbrica oppure già circolanti in tali Paesi non go-
dono di particolari deroghe, come quelli provenienti dall’area UE (v. § B), e possono
essere immessi in circolazione a condizione che al momento della nazionalizzazio-
ne e conseguente immatricolazione (218):
• se appartenenti alle categorie M, N e O, siano conformi alle disposizioni ammi-
nistrative e alle prescrizioni tecniche pertinenti del regolamento (UE) 2018/858,
essendo soggetti a omologazione UE;
• se appartenenti alla categoria L, siano conformi alle disposizioni amministra-
tive e alle prescrizioni tecniche pertinenti del regolamento (UE) n. 168/2013, es-
sendo soggetti a omologazione UE.
È prevista l’immatricolazione in deroga alle disposizioni sopra richiamate per i
veicoli già immatricolati e provenienti da Paesi, che pur non facendo parte della UE
o dello SEE, hanno particolari accordi con l’Italia oppure devono essere immatrico-
lati a nome di soggetti con determinati requisiti.
Possono essere immatricolati in deroga:
• veicoli già circolanti nella Confederazione svizzera: i veicoli già circolanti in
Svizzera devono rispondere alla normativa nazionale e UE per l’immatricolazione
con riferimento alla data di prima immissione in circolazione in tale Paese, ovvero
alla eventuale immatricolazione precedente a quella elvetica se avvenuta in un
Paese UE o SEE (219);
• veicoli appartenenti a connazionali defi nitivamente rimpatriati: per tali vei-
coli può derogarsi dall’obbligo di comprovare la rispondenza alle normative UE
(direttive e regolamenti) vigenti al momento della richiesta di immissione, previsto
per qualsiasi veicolo che venga immatricolato per la prima volta in ambito UE;
• veicoli provenienti dalla Città del Vaticano o dalla Repubblica di San Mari-
no: equiparati di fatto a quelli già immatricolati con targa civile italiana;
• veicoli di interesse storico e collezionistico: l’immatricolazione di tali veicoli è
subordinata alla rispondenza alle prescrizioni previste in relazione alla loro data
di costruzione, indicate dalla DG MOT (220) e nel vigente CDS (v. § H1).
Prima di procedere all’immatricolazione di un autoveicolo, motoveicolo o rimor-
chio proveniente dall’estero (nazionalizzazione) occorre verificare nel Sistema In-
formativo Schengen, SIS II, se il veicolo sia stato rubato, sottratto o smarrito
(v. § A2.13).
A decorrere dal 1° ottobre 2021 non sono più rilasciati la carta di circolazione e
il CDPD e viene rilasciato esclusivamente il Documento Unico di circolazione e
di proprietà (DU), essendosi concluse le fasi graduali di attuazione (221).
Il DU è costituito dalla carta di circolazione contenente sia i dati tecnici sia quelli
attinenti alla situazione giuridico-patrimoniale del veicolo: per tutti i veicoli iscritti o
che devono iscriversi al PRA (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi con massa com-
plessiva uguale o superiore a 3.500 kg).
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