Page 32 - Nazionalizzazione veicoli esteri
P. 32

E         Immatricolazione / prima iscrizione
                    veicoli provenienti da Paesi SEE


              gli stessi risultano coperti da omologazione UE (192), già immatricolati (se usati) o
              muniti di COC (se nuovi).
                 Tuttavia, qualora dalla documentazione presentata non sia possibile dedurre
              tutti i dati tecnici per la compilazione della carta di circolazione / DU o non risulti che
              il veicolo è coperto da omologazione UE può essere necessaria la visita e prova
              del veicolo (collaudo) e/o il coinvolgimento del CPA.
                 Non sono comunque soggetti ad alcuna formalità o al controllo delle caratteristi-
              che tecniche i veicoli accompagnati da un COC riferito a una omologazione valida
              ai fi ni della prima immatricolazione e sottoscritta da persona autorizzata dal costrut-
              tore con fi rma depositata oppure legalizzata nei modi previsti (193).
                 Ai veicoli provenienti da Paesi aderenti allo SEE, si applicano, dal punto di vista:
              •  tecnico-amministrativo, le procedure già in essere per i veicoli di provenienza
                intra UE (v. § B1),
              •  fi scale, le procedure per l’immatricolazione previste per veicoli nuovi e usati og-
                getto di acquisto extra UE (v. § F1).
                 La procedura di veicoli immatricolazione dei veicoli provenienti da Paesi
              SEE può variare in base all’organizzazione del locale UMC. Tuttavia, in linea gene-
              rale, si possono individuare le seguenti fasi:
              •  l’UMC deve rilasciare e convalidare il codice di immatricolazione o il numero di
                omologazione;
              •  prima di procedere all’immatricolazione, è obbligatoria la verifica nel Sistema

                informativo Schengen, SIS II, per accertare se il veicolo sia stato rubato,
                sottratto o smarrito (v. § A2.13);
              • la richiesta di immatricolazione deve essere validata dall’operatore UMC a
                seguito della valutazione della documentazione tecnico-amministrativa e fi scale
                presente nel fascicolo digitale costituito ai fi ni del rilascio del DU e delle relative
                targhe.
                 Per attestare la validità del controllo tecnico eff ettuato nel Paese di provenienza
              aderente allo SEE occorre produrre il certificato di revisione rilasciato in base

              alla direttiva 2014/45/UE, fermo restando che il veicolo deve rispettare la frequen-
              za dei controlli prevista in Italia (194). Il certifi cato include, tra l’altro, informazioni
              sull’identità del veicolo, la lettura del contachilometri al momento del controllo e
              informazioni sui risultati del controllo (195).
                 Per quanto riguarda l’iscrizione presso il PRA, i suddetti veicoli sono soggetti
              alle norme generali (v. § A2).
              E1.1    Procedure particolari per veicoli della categoria M1 aventi come
                      posto di guida una sedia a rotelle
                 In linea generale, ogni modifi ca alle caratteristiche costruttive del veicolo che
              comporterebbe l’aggiornamento del documento di circolazione può essere apporta-
              ta solo successivamente all’immatricolazione del veicolo in Italia.
                 Qualora i veicoli di categoria M1 provenienti da Stati aderenti allo SEE risultino
              adattati per la guida con sedie a rotelle, la nazionalizzazione del veicolo è
              ammessa a determinate condizioni (196); occorre fare riferimento alla specifi ca
              casistica prevista nel caso in cui:
              •  il richiedente la nazionalizzazione sia il medesimo intestatario del documento di
                circolazione;
              •  il veicolo da nazionalizzare già risulti modifi cato dai documenti di circolazione in
                base a provvedimenti del tipo di “unico esemplare”;
              •  il veicolo sia munito di documenti di circolazione emessi in conformità alla diret-



              182
              182
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37