Page 32 - Nazionalizzazione veicoli esteri
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E Immatricolazione / prima iscrizione
veicoli provenienti da Paesi SEE
gli stessi risultano coperti da omologazione UE (192), già immatricolati (se usati) o
muniti di COC (se nuovi).
Tuttavia, qualora dalla documentazione presentata non sia possibile dedurre
tutti i dati tecnici per la compilazione della carta di circolazione / DU o non risulti che
il veicolo è coperto da omologazione UE può essere necessaria la visita e prova
del veicolo (collaudo) e/o il coinvolgimento del CPA.
Non sono comunque soggetti ad alcuna formalità o al controllo delle caratteristi-
che tecniche i veicoli accompagnati da un COC riferito a una omologazione valida
ai fi ni della prima immatricolazione e sottoscritta da persona autorizzata dal costrut-
tore con fi rma depositata oppure legalizzata nei modi previsti (193).
Ai veicoli provenienti da Paesi aderenti allo SEE, si applicano, dal punto di vista:
• tecnico-amministrativo, le procedure già in essere per i veicoli di provenienza
intra UE (v. § B1),
• fi scale, le procedure per l’immatricolazione previste per veicoli nuovi e usati og-
getto di acquisto extra UE (v. § F1).
La procedura di veicoli immatricolazione dei veicoli provenienti da Paesi
SEE può variare in base all’organizzazione del locale UMC. Tuttavia, in linea gene-
rale, si possono individuare le seguenti fasi:
• l’UMC deve rilasciare e convalidare il codice di immatricolazione o il numero di
omologazione;
• prima di procedere all’immatricolazione, è obbligatoria la verifica nel Sistema
informativo Schengen, SIS II, per accertare se il veicolo sia stato rubato,
sottratto o smarrito (v. § A2.13);
• la richiesta di immatricolazione deve essere validata dall’operatore UMC a
seguito della valutazione della documentazione tecnico-amministrativa e fi scale
presente nel fascicolo digitale costituito ai fi ni del rilascio del DU e delle relative
targhe.
Per attestare la validità del controllo tecnico eff ettuato nel Paese di provenienza
aderente allo SEE occorre produrre il certificato di revisione rilasciato in base
alla direttiva 2014/45/UE, fermo restando che il veicolo deve rispettare la frequen-
za dei controlli prevista in Italia (194). Il certifi cato include, tra l’altro, informazioni
sull’identità del veicolo, la lettura del contachilometri al momento del controllo e
informazioni sui risultati del controllo (195).
Per quanto riguarda l’iscrizione presso il PRA, i suddetti veicoli sono soggetti
alle norme generali (v. § A2).
E1.1 Procedure particolari per veicoli della categoria M1 aventi come
posto di guida una sedia a rotelle
In linea generale, ogni modifi ca alle caratteristiche costruttive del veicolo che
comporterebbe l’aggiornamento del documento di circolazione può essere apporta-
ta solo successivamente all’immatricolazione del veicolo in Italia.
Qualora i veicoli di categoria M1 provenienti da Stati aderenti allo SEE risultino
adattati per la guida con sedie a rotelle, la nazionalizzazione del veicolo è
ammessa a determinate condizioni (196); occorre fare riferimento alla specifi ca
casistica prevista nel caso in cui:
• il richiedente la nazionalizzazione sia il medesimo intestatario del documento di
circolazione;
• il veicolo da nazionalizzare già risulti modifi cato dai documenti di circolazione in
base a provvedimenti del tipo di “unico esemplare”;
• il veicolo sia munito di documenti di circolazione emessi in conformità alla diret-
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