Page 31 - Nazionalizzazione veicoli esteri
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               E     IMMATRICOLAZIONE / PRIMA ISCRIZIONE VEICOLI
                      PROVENIENTI DA PAESI SEE
                     (1743) E. Biagetti - A. Vecchio Domanti - A. Albertini

                   L’accordo sullo Spazio economico europeo  (SEE) riunisce l’Islanda, il
               Liechtenstein e la Norvegia nel mercato interno dell’UE, garantendo la libera
               circolazione di beni, servizi, persone e capitali, nonché le politiche correlate (con-
               correnza, trasporti, energia, cooperazione economica e monetaria).
                   In virtù del disposto dell’art. 14 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo è
               possibile la nazionalizzazione dei veicoli provenienti dai Paesi aderenti, che siano
               rispondenti a tutte le vigenti norme UE recepite nell’ordinamento nazionale e sog-
               gette ad armonizzazione obbligatoria, alla data della loro prima immatricolazione in
               quei Paesi (187).
                   In linea di principio anche i veicoli immatricolati in un Paese SEE hanno i re-
               quisiti per essere immatricolati, senza particolari formalità, in ogni altro Paese della
               UE e ogni Stato membro può invocare legittimamente il divieto di immissione in cir-
               colazione ai sensi dell’art. 36 del “Trattato sul funzionamento dell’Unione europea”
               solamente se è in grado di provarne concretamente la pericolosità sotto il profi lo
               della sicurezza e della salvaguardia dell’ambiente.
                   I veicoli provenienti dai Paesi aderenti allo SEE sono esonerati dalla rispon-
               denza ai requisiti validi per l’immatricolazione di veicoli nuovi (quale data di prima
               immissione in circolazione occorre considerare quella avvenuta nello Stato SEE)
               ove l’immissione in circolazione sia avvenuta in base alle medesime norme tecni-
               che UE (188).
                   Tale agevolazione, in particolare, prevede pertanto, a determinate condizioni,
               l’immatricolazione in via unicamente amministrativa dei veicoli coperti da omologa-
               zione UE già circolanti nei Paesi SEE, similmente a quanto in atto per i veicoli di
               provenienza UE (189).
                   La nazionalizzazione è comunque sottoposta alle relative procedure doganali
               e al trattamento IVA, con l’obbligo di eff ettuare una dichiarazione doganale formale
               per tutte le spedizioni in entrata nella UE, in quanto l’unione doganale dell’UE non
               si estende ai Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE).
                   Non trovano dunque applicazione, in questo caso, le procedure telematiche di
               cooperazione tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Agenzia delle entrate
               (190).
                   Prima di procedere all’immatricolazione di un autoveicolo, motoveicolo o rimor-
               chio proveniente dall’estero (nazionalizzazione) occorre verificare nel Sistema in-

               formativo Schengen, SIS II, se il veicolo sia stato rubato, sottratto o smarrito
               (v. § A2.13).
                   A decorrere dal 1° ottobre 2021 non sono più rilasciati la carta di circolazione e il
               CDPD e viene rilasciato esclusivamente il Documento Unico di circolazione e di
               proprietà (DU), essendosi concluse le fasi graduali di at-tuazione (191).
                   Il DU è costituito dalla carta di circolazione contenente sia i dati tecnici sia quelli
               attinenti alla situazione giuridico-patrimoniale del veicolo: per tutti i veicoli iscritti o
               che devono iscriversi al PRA (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi con massa com-
               plessiva uguale o superiore a 3.500 kg).

               E1  PROCEDURA PER L’IMMATRICOLAZIONE DEI VEICOLI PROVENIENTI
                    DA PAESI SEE
                   In generale, anche l’immatricolazione di veicoli provenienti da Paesi fi rmatari
               dell’Accordo SEE è consentita per via amministrativa (senza visita e prova) se


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