Page 31 - Nazionalizzazione veicoli esteri
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E IMMATRICOLAZIONE / PRIMA ISCRIZIONE VEICOLI
PROVENIENTI DA PAESI SEE
(1743) E. Biagetti - A. Vecchio Domanti - A. Albertini
L’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) riunisce l’Islanda, il
Liechtenstein e la Norvegia nel mercato interno dell’UE, garantendo la libera
circolazione di beni, servizi, persone e capitali, nonché le politiche correlate (con-
correnza, trasporti, energia, cooperazione economica e monetaria).
In virtù del disposto dell’art. 14 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo è
possibile la nazionalizzazione dei veicoli provenienti dai Paesi aderenti, che siano
rispondenti a tutte le vigenti norme UE recepite nell’ordinamento nazionale e sog-
gette ad armonizzazione obbligatoria, alla data della loro prima immatricolazione in
quei Paesi (187).
In linea di principio anche i veicoli immatricolati in un Paese SEE hanno i re-
quisiti per essere immatricolati, senza particolari formalità, in ogni altro Paese della
UE e ogni Stato membro può invocare legittimamente il divieto di immissione in cir-
colazione ai sensi dell’art. 36 del “Trattato sul funzionamento dell’Unione europea”
solamente se è in grado di provarne concretamente la pericolosità sotto il profi lo
della sicurezza e della salvaguardia dell’ambiente.
I veicoli provenienti dai Paesi aderenti allo SEE sono esonerati dalla rispon-
denza ai requisiti validi per l’immatricolazione di veicoli nuovi (quale data di prima
immissione in circolazione occorre considerare quella avvenuta nello Stato SEE)
ove l’immissione in circolazione sia avvenuta in base alle medesime norme tecni-
che UE (188).
Tale agevolazione, in particolare, prevede pertanto, a determinate condizioni,
l’immatricolazione in via unicamente amministrativa dei veicoli coperti da omologa-
zione UE già circolanti nei Paesi SEE, similmente a quanto in atto per i veicoli di
provenienza UE (189).
La nazionalizzazione è comunque sottoposta alle relative procedure doganali
e al trattamento IVA, con l’obbligo di eff ettuare una dichiarazione doganale formale
per tutte le spedizioni in entrata nella UE, in quanto l’unione doganale dell’UE non
si estende ai Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE).
Non trovano dunque applicazione, in questo caso, le procedure telematiche di
cooperazione tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Agenzia delle entrate
(190).
Prima di procedere all’immatricolazione di un autoveicolo, motoveicolo o rimor-
chio proveniente dall’estero (nazionalizzazione) occorre verificare nel Sistema in-
formativo Schengen, SIS II, se il veicolo sia stato rubato, sottratto o smarrito
(v. § A2.13).
A decorrere dal 1° ottobre 2021 non sono più rilasciati la carta di circolazione e il
CDPD e viene rilasciato esclusivamente il Documento Unico di circolazione e di
proprietà (DU), essendosi concluse le fasi graduali di at-tuazione (191).
Il DU è costituito dalla carta di circolazione contenente sia i dati tecnici sia quelli
attinenti alla situazione giuridico-patrimoniale del veicolo: per tutti i veicoli iscritti o
che devono iscriversi al PRA (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi con massa com-
plessiva uguale o superiore a 3.500 kg).
E1 PROCEDURA PER L’IMMATRICOLAZIONE DEI VEICOLI PROVENIENTI
DA PAESI SEE
In generale, anche l’immatricolazione di veicoli provenienti da Paesi fi rmatari
dell’Accordo SEE è consentita per via amministrativa (senza visita e prova) se
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