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C1 TEMATICHE COMUNI E GENERALI
5 oltre i limiti della zona economica esclusiva, go le coste dello Stato con distanza non su-
ovvero oltre i limiti della piattaforma conti- periore a 20 miglia;
nentale, ha inizio il mare libero. • navigazione di altura: quella eff ettuata ol-
tre le 20 miglia dalla costa.
Nell’ambito della predetta classifi cazio-
ne sono istituite ulteriori fasce di navigazione
(legge 5.6.1962, n. 616 e relativo regolamen-
to DPR n. 435/1991). Si distinguono pertanto:
• navigazione internazionale lunga (Nav.
I.L.): navigazione che si svolge tra porti ap-
partenenti a Stati diversi in qualsiasi mare
ed a qualsiasi distanza dalla costa;
• navigazione internazionale breve (Nav.
I.B.): navigazione che si svolge tra porti ap-
partenenti a Stati diversi, nel corso della qua-
le la nave non si allontana più di 200 miglia
da un porto o da una località ove l’equipaggio
ed i passeggeri possano trovare rifugio, sem-
preché la distanza fra l’ultimo porto di scalo
nello Stato ove il viaggio ha origine ed il por-
to di destinazione non superi 600 miglia;
• navigazione internazionale costiera
(Nav. I.C.): navigazione che si svolge tra
porti appartenenti a Stati diversi nel corso
della quale la nave non si allontana più di 20
miglia dalla costa;
Delimitazione delle linee di base e
delle acque territoriali italiane • navigazione nazionale (Nav. N.): naviga-
(fonte: IIM carta 330LB “Mari d’Italia - Carta indicativa dei zione che si svolge tra porti dello Stato a
confi ni marittimi e delle linee di base dalle quali è misurata qualsiasi distanza dalla costa;
la larghezza del mare territoriale italiano”, ed. 2005)
• navigazione nazionale costiera (Nav.
N.C.): navigazione che si svolge tra porti
C1.1.1.1 Navigazione marittima dello Stato nel corso della quale la nave non
A fronte della classifi cazione giuridica pre- si allontana più di 20 miglia dalla costa;
vista da accordi internazionali (v. § C1.1.1) sus- • navigazione nazionale litoranea (Nav.
sistono classifi cazioni funzionali delle acque N.Li.): navigazione che si svolge tra porti
marittime collegate alle caratteristiche struttu- dello Stato nel corso della quale la nave non
rali della nave ed al conseguente tipo di na- si allontana più di 6 miglia dalla costa;
vigazione al quale la nave stessa è abilitata. • navigazione nazionale locale (Nav.
È navigazione marittima (navigazione in ma- N.Lo.): navigazione che si svolge nell’inter-
re, nelle lagune e nei bacini di acqua salsa o no di porti, rade, estuari, canali e lagune del-
salmastra che, almeno per una parte dell’an- lo Stato, nel corso della quale la nave non si
no, comunicano liberamente con il mare) quel- allontana più di 3 miglia dalla costa;
la che si svolge entro o oltre determinate di- • navigazione nelle acque protette della la-
stanze dalla costa. Nella navigazione, in pros- guna di Venezia (NAV.A.P.LV.): la naviga-
simità delle rade e nei porti, ci si deve attenere zione eff ettuata con le navi lagunari nelle
alle ordinanze dell’Autorità marittima. acque portuali di Venezia e di Chioggia rica-
Il Codice della navigazione (art. 136) e il denti all’interno della conterminazione della
relativo regolamento marittimo (art. 302), nel laguna di Venezia;
distinguere le navi maggiori da quelle minori, • navigazione speciale (Nav. S.): navigazio-
prevede due tipi di navigazione marittima: ne i cui limiti sono indicati specifi camente
• navigazione costiera: quella eff ettuata lun- caso per caso.
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