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B1 ACCESSO ALL'AUTOTRASPORTO
Le imprese sono tenute ad acquisire l’au- Inoltre, il regolamento (UE) 2020/1055 ha
torizzazione all’esercizio della professione abrogato la possibilità per lo Stato membro di
(AEP), mediante l’iscrizione al Registro elettro- introdurre requisiti supplementari oltre a quel-
nico nazionale (REN) previo: li previsti dal regolamento (CE) n. 1071/2009.
• accertamento dei seguenti quattro requisiti: Conseguentemente, relativamente alle imprese
- onorabilità: assenza di specifi ci provve- di trasporto merci, non è più applicabile la disci-
dimenti giurisdizionali o sanzioni ammi- plina riguardante l’accesso al mercato, nonché
nistrative in capo all’impresa, al gestore delle conseguenti disposizioni attuative e, per-
dei trasporti al direttore esecutivo e ai se- tanto, l’autorità competente, in sede di rilascio
guenti soggetti (v. § B1.2): dell’autorizzazione all’esercizio della professio-
- amministratore unico, ovvero membri ne, dovrà unicamente verifi care l’immissione in
del consiglio di amministrazione, per circolazione di almeno un veicolo (v. § B2.4).
persone giuridiche pubbliche, perso- La dimostrazione dei quattro requisiti, sia
ne giuridiche private e ogni altro tipo relativamente al trasporto merci sia relativa-
di ente, fatta eccezione per le società mente al trasporto persone si eseguono presso
di persone, l’UMC competente per la provincia in cui l’im-
- soci illimitatamente responsabili per le presa ha sede legale.
società di persone, Occorre precisare che per l’autotrasporto
- titolare dell’impresa individuale o fami- merci i requisiti di onorabilità, idoneità fi nanziaria
liare e collaboratori di impresa familiare; e idoneità professionale vengono dimostrati pres-
- idoneità fi nanziaria: l’impresa deve di- so gli UMC in fase di iscrizione all’Albo nazionale
sporre ogni anno di un capitale e di ri- delle persone fi siche e giuridiche che esercitano
serve per un valore non inferiore a una l’autotrasporto di merci per conto di terzi.
misura predeterminata (v. § B1.3) ovvero
acquisire da specifi ci soggetti le neces-
sarie idonee attestazioni;
- idoneità professionale: possesso di ap-
posito attestato in capo al gestore dei
trasporti che dirige l’attività di trasporto
dell’impresa (v. § B1.4);
- stabilimento: l’impresa deve:
- disporre di una sede eff ettiva e stabile
nello Stato membro che rilascia l’AEP
(v. § B1.3);
- disporre di una sede presso la qua-
le organizza l’attività della sua fl otta di
veicoli;
- essere iscritta nel registro delle socie-
tà commerciali dello Stato membro; Requisiti per l’autorizzazione all’esercizio della
- essere soggetta all’imposta sui redditi professione (AEP)
ed essere dotata di un numero di par-
tita IVA;
- disporre di almeno un autoveicolo, im-
matricolato in uso di terzi;
- svolgere in modo effi cace e continua-
tivo le sue attività commerciali e am-
ministrative nella sede eff ettiva e sta-
bile e gestire in modo effi cace e con-
tinuativo le operazioni di trasporto uti-
lizzando un numero di veicoli e di con-
ducenti proporzionato al volume delle
operazioni di trasporto da essa eff et-
tuate (v. § B1.3).
Autorizzazione all’esercizio della professione (AEP)
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