Page 30 - ADR 2023
P. 30
tiene dei termini che ne precisano il senso, l'ordine di successione di
questi termini nella documentazione o sui marchi dei colli è lasciata
alla scelta dell'interessato. Per esempio, in luogo di "DIMETILAMMINA
IN SOLUZIONE ACQUOSA", si può eventualmente indicare "SOLU-
ZIONE ACQUOSA DI DIMETILAMMINA". Per le merci della classe
1 si possono utilizzare nomi commerciali o militari che contengono la
designazione uႈ ciale di trasporto completati da un testo descrittivo.
3.1.2.4. È possibile per numerose materie una rubrica relativa allo stato
liquido ed una relativa allo stato solido (vedere la de¿ nizione di
liquido e solido alla 1.2.1) o allo stato solido e in soluzione. Sono
loro attribuiti dei numeri ONU distinti che non sono necessariamente
consecutivi (1) [2].
3.1.2.5. Salvo che non ¿ guri già in lettere maiuscole nella denominazione
indicata nella Tabella A del capitolo 3.2, si deve aggiungere il termine
quali¿ cante "FUSO" nella designazione uႈ ciale di trasporto quando
una materia che è un solido secondo la de¿ nizione data al 1.2.1 è
presentata al trasporto allo stato fuso (per esempio ALCHILFENOLO
SOLIDO, N.A.S., FUSO).
3.1.2.6. Fatte salve le materie autoreattive ed i perossidi organici e a meno
che ¿ guri già in maiuscolo il nome indicato nella colonna (2) della
tabella A del capitolo 3.2, la dicitura "STABILIZZATO" deve essere
aggiunta come parte integrante della denominazione u ciale di
trasporto quando si tratta di una materia che, in assenza di stabi-
lizzazione, sarebbe vietata al trasporto in ragione delle disposizioni
del paragrafo 2.2.x.2 poiché essa può reagire pericolosamente
nelle normali condizioni di trasporto (per esempio LIQUIDO OR-
GANICO, TOSSICO, N.A.S., STABILIZZATO). Qualora si ricorra
alla regolazione della temperatura per stabilizzare un tale materiale
allo scopo di impedire la formazione di sovrapressioni pericolose o
l'evoluzione di una temperatura eccessiva, o quando si ricorre alla
stabilizzazione chimica in combinazione con la regolazione della
temperatura [8]:
a) per i liquidi e i solidi, se la TPAA (misurata con o senza inibitore,
(2)
dove si applica la stabilizzazione chimica) è inferiore o uguale a
quella prescritta al 2.2.41.1.21, si applicano le disposizioni del
2.2.41.1.17, la disposizione speciale 386 del capitolo 3.3, 7.1.7
[12], la disposizione speciale V8 del capitolo 7.2, la disposizione
speciale S4 del capitolo 8.5 e le prescrizioni del capitolo 9.6, salvo
che l'uso del termine TDAA, in tali paragra¿ , comprenda anche la
TPAA se la materia in questione è suscettibile di polimerizzare [9];
b) a meno che non compaiano già, in lettere maiuscole, nella denomi-
nazione indicata nella colonna (2) della Tabella A del capitolo 3.2,
_________
(1) Sono date precisazioni nell’indice alfabetico (Tabella B del capitolo 3.2), per esempio:
NITROXILENE LIQUIDO 6.1 1665
NITROXILENE SOLIDO 6.1 3447
(2) Per la de¿ nizione di temperatura di polimerizzazione auto-accelerata (TPAA), vedere il 1.2.1 [8].
378 Accordo ADR 2023
13/10/2022 17:09:44
ADR_2023.indd 378 13/10/2022 17:09:44
ADR_2023.indd 378