Page 22 - ADR 2023
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1.4. Obblighi di sicurezza degli operatori
1.5. Deroghe
1.6. Misure transitorie
1.8. Misure di controllo e altre misure di supporto per
l'osservanza delle disposizioni di sicurezza
1.9. Restrizioni al trasporto emanate dalle autorità
competenti
Capitolo 1.10 [1]
Capitolo 3.1.
Capitolo 3.2. Colonne (1), (2), (14), (15) e (19) (applicazione
delle disposizioni delle parti 8 e 9 a singole materie
o oggetti).
1.1.2.3. Ai ¿ ni dell'articolo articolo 2 dell'ADR, l'allegato B precisa le dispo-
sizioni concernenti la costruzione, l'equipaggiamento e l'esercizio
dei veicoli approvati per il trasporto di merci pericolose:
- disposizioni relative agli equipaggi, all'equipaggiamento e all'e-
sercizio dei veicoli e alla documentazione;
- disposizioni relative alla costruzione e all'approvazione dei veicoli.
1.1.2.4. All'articolo 1, lettera c) dell'ADR, il termine "veicoli" non designa ne-
cessariamente un solo e stesso veicolo. Un'operazione di trasporto
internazionale può essere eႇ ettuata da più veicoli diversi, a condizione
che l'operazione tra lo speditore e il destinatario indicati sul documento
di trasporto avvenga sul territorio di almeno due Stati membri.
Note redazione per 1.1.2
[1] Parole aggiunte dagli emendamenti ADR 2005.
1.1.3. Esenzioni
1.1.3.1. Esenzioni relative alla natura dell'operazione di trasporto
Le disposizioni dell'ADR non si applicano:
a) ai trasporti di merci pericolose eႇ ettuati da privati quando queste
merci sono confezionate per la vendita al dettaglio e sono desti-
nate al loro uso personale o domestico o alle attività ricreative o
sportive a condizione che siano prese precauzioni per impedire
ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto.
Le merci pericolose in GIR/IBC, grandi imballaggi o cisterne, non
sono considerate come imballate per la vendita al dettaglio [1];
Se le merci sono costituite da liquidi in¿ ammabili trasportati in
recipienti ricaricabili riempiti da, o per, privati, la quantità totale
deve essere inferiore a 60 litri per recipiente e 240 litri per unità
di trasporto [19];
b) (Soppresso) [43];
c) ai trasporti eႇ ettuati dalle imprese come complemento alla loro
attività principale, quali l'approvvigionamento di cantieri edilizi o di
costruzioni civili, o per il tragitto di ritorno da questi cantieri, [2] o
per lavori di controllo, riparazione o manutenzione, in quantità non
superiori a 450 litri per imballaggio includendo i grandi recipienti
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