Page 41 - Modifiche veicoli senza collaudo UMC
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M CARTA DI CIRCOLAZIONE
Emanuele Biagetti - Giandomenico Protospataro
Alberto Vecchio Domanti
I veicoli sono soggetti a doppia registrazione presso:
• Archivio Nazionale Veicoli istituito presso il DMS del Ministero
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per il rilascio dei
documenti di circolazione e cioè di:
- carta di circolazione (v. § M1),
- targa di immatricolazione;
• registro PRA per quanto concerne la registrazione degli atti rela-
tivi alla proprietà, all’usufrutto e al leasing del veicolo.
Dal 1° gennaio 2020 i dati relativi alla proprietà e alla situazione giu-
ridica dei veicoli sono annotati nella carta di circolazione che costitui-
sce il documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo
(DU) (178). Dalla data di eff ettivo rilascio del DU, per tutti i veicoli iscritti
o che devono iscriversi al PRA (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi),
pertanto, non viene più rilasciato il certifi cato di proprietà. Tale impor-
tante innovazione, tuttavia, per la complessità di fare interagire gli ar-
chivi Motorizzazione e quelli PRA è stato previsto che la riforma venga
attuata per gradi. In ogni caso il DU è costituito dalla carta di circola-
zione contenente, in basso a destra del 4° riquadro della prima pagina
il numero di repertorio progressivo PRA, la data e il tipo di atto per la
proprietà, l’eventuale sussistenza di vincoli o di gravami sul veicolo, il
numero dei fogli che compongono il DU (v. § N).
La carta di circolazione è il documento di cui devono essere mu-
niti gli autoveicoli, i motoveicoli, i rimorchi (179) nonché le macchine
agricole e le macchine operatrici (180).
Il documento di circolazione viene rilasciato dal punto di servizio
(UMC, ACI-PRA o studio di consulenza) presso il quale è stata presen-
tata la richiesta di immatricolazione e/o di rilascio del suo duplicato o
dall’UCO in caso di furto/smarrimento dello stesso.
Il documento di circolazione è nominativo in quanto viene rilascia-
to a nome di colui che si dichiara proprietario del veicolo, con l’indica-
zione, ove ricorra, anche delle generalità dell’usufruttuario o del locata-
rio con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio
o del trust o dell’intestatario temporaneo.
Con l’istituzione del documento unico la carta di circolazione emes-
sa con il nuovo sistema costituisce anche titolo di proprietà del
veicolo, attestata invece dal certificato di proprietà (che ha sostituito
il foglio complementare), che non è necessario avere a bordo del vei-
colo, per quei veicoli ancora non transitati nel nuovo regime DU.
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