Page 41 - Modifiche veicoli senza collaudo UMC
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              M  CARTA DI CIRCOLAZIONE
                    Emanuele Biagetti - Giandomenico Protospataro
                    Alberto Vecchio Domanti

                 I veicoli sono soggetti a doppia registrazione presso:
              •  Archivio Nazionale Veicoli istituito presso il DMS del Ministero
                delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per il rilascio dei
                documenti di circolazione e cioè di:
                -  carta di circolazione (v. § M1),
                -  targa di immatricolazione;
              •  registro PRA per quanto concerne la registrazione degli atti rela-
                tivi alla proprietà, all’usufrutto e al leasing del veicolo.
                 Dal 1° gennaio 2020 i dati relativi alla proprietà e alla situazione giu-
              ridica dei veicoli sono annotati nella carta di circolazione che costitui-
              sce il documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo
              (DU) (178). Dalla data di eff ettivo rilascio del DU, per tutti i veicoli iscritti
              o che devono iscriversi al PRA (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi),
              pertanto, non viene più rilasciato il certifi cato di proprietà. Tale impor-
              tante innovazione, tuttavia, per la complessità di fare interagire gli ar-
              chivi Motorizzazione e quelli PRA è stato previsto che la riforma venga
              attuata per gradi. In ogni caso il DU è costituito dalla carta di circola-
              zione contenente, in basso a destra del 4° riquadro della prima pagina
              il numero di repertorio progressivo PRA, la data e il tipo di atto per la
              proprietà, l’eventuale sussistenza di vincoli o di gravami sul veicolo, il
              numero dei fogli che compongono il DU (v. § N).
                 La carta di circolazione è il documento di cui devono essere mu-
              niti gli autoveicoli, i motoveicoli, i rimorchi  (179) nonché le macchine
              agricole e le macchine operatrici (180).
                 Il documento di circolazione viene rilasciato dal punto di servizio
              (UMC, ACI-PRA o studio di consulenza) presso il quale è stata presen-
              tata la richiesta di immatricolazione e/o di rilascio del suo duplicato o
              dall’UCO in caso di furto/smarrimento dello stesso.
                 Il documento di circolazione è nominativo in quanto viene rilascia-
              to a nome di colui che si dichiara proprietario del veicolo, con l’indica-
              zione, ove ricorra, anche delle generalità dell’usufruttuario o del locata-
              rio con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio
              o del trust o dell’intestatario temporaneo.
                 Con l’istituzione del documento unico la carta di circolazione emes-
              sa con il nuovo sistema costituisce anche titolo di proprietà del

              veicolo, attestata invece dal certificato di proprietà (che ha sostituito
              il foglio complementare), che non è necessario avere a bordo del vei-
              colo, per quei veicoli ancora non transitati nel nuovo regime DU.



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