Page 38 - Modifiche veicoli senza collaudo UMC
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DOCUMENTI TECNICI DEL VEICOLO
L NON VALIDI PER LA CIRCOLAZIONE
• fabbrica e tipo,
• sede di costruzione o sede di allestimento, a seconda del caso che
ricorre,
• numero di telaio,
• tutti i dati necessari per la compilazione della parte tecnica della
carta di circolazione / DU del veicolo cui si riferisce,
• data di rilascio.
Nel caso di veicoli allestiti o trasformati da costruttori diversi da
quello che ha costruito l’autotelaio, ogni costruttore rilascia, per la par-
te di propria competenza, la certifi cazione di origine che deve essere
accompagnata dalla dichiarazione di conformità o dal certifi cato di ori-
gine relativi all’autotelaio.
Il certifi cato di origine deve essere sottoscritto dal costruttore, la cui
fi rma deve essere depositata presso gli uffi ci del DMS o autenticata e,
quando ricorre, legalizzata nei modi di legge.
Il certifi cato deve essere acquisito nel fascicolo di immatricola-
zione del veicolo completato con il timbro e la fi rma del funzionario
dell’UMC che ha proceduto alla visita e prova, nonché con il timbro
dell’uffi cio di appartenenza dello stesso.
L2 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
È il documento rilasciato dal costruttore all’acquirente di ogni vei-
colo costruito conformemente al tipo omologato (l’omologazione viene
rilasciata dall’autorità competente dello Stato UE sulla base dell’esito
favorevole delle prove eseguite sul prototipo fornito dal costruttore); di
tale dichiarazione il costruttore assume la piena responsabilità a ogni
eff etto di legge.
Delle dichiarazioni di conformità rilasciate, attestanti che il veicolo
è conforme al tipo omologato, il costruttore deve tenere una registra-
zione progressiva.
Per quanto riguarda la dichiarazione di conformità (172):
• il costruttore può emettere una copia della dichiarazione di con-
formità con la dicitura “non valida per l’immatricolazione”, da
presentare al momento del collaudo (per i veicoli la cui immatrico-
lazione è subordinata a preventiva visita e prova), rimandando al
momento dell’immatricolazione la presentazione della dichiarazione
originale;
• in molti casi, a seguito del recepimento della direttiva 2007/46/CE, il
certificato di conformità è emesso in unico esemplare;
• a seguito dell’evoluzione della normativa e dell’informatizzazione
delle procedure di immatricolazione, il documento precedentemen-
te emesso dal costruttore del veicolo in forma cartacea è stato via
via sostituito da documenti smaterializzati e telematici.
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