Page 38 - Modifiche veicoli senza collaudo UMC
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DOCUMENTI TECNICI DEL VEICOLO
            L                            NON VALIDI PER LA CIRCOLAZIONE



            •  fabbrica e tipo,
            •  sede di costruzione o sede di allestimento, a seconda del caso che
              ricorre,
            •  numero di telaio,
            •  tutti i dati necessari per la compilazione della parte tecnica della
              carta di circolazione / DU del veicolo cui si riferisce,
            •  data di rilascio.
               Nel caso di veicoli allestiti o trasformati da costruttori diversi da
            quello che ha costruito l’autotelaio, ogni costruttore rilascia, per la par-
            te di propria competenza, la certifi cazione di origine che deve essere
            accompagnata dalla dichiarazione di conformità o dal certifi cato di ori-
            gine relativi all’autotelaio.
               Il certifi cato di origine deve essere sottoscritto dal costruttore, la cui
            fi rma deve essere depositata presso gli uffi  ci del DMS o autenticata e,
            quando ricorre, legalizzata nei modi di legge.
               Il certifi cato deve essere acquisito nel fascicolo di immatricola-
            zione del veicolo completato con il timbro e la fi rma del funzionario
            dell’UMC che ha proceduto alla visita e prova, nonché con il timbro
            dell’uffi cio di appartenenza dello stesso.

            L2    DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
               È il documento rilasciato dal costruttore all’acquirente di ogni vei-
            colo costruito conformemente al tipo omologato (l’omologazione viene
            rilasciata dall’autorità competente dello Stato UE sulla base dell’esito
            favorevole delle prove eseguite sul prototipo fornito dal costruttore); di
            tale dichiarazione il costruttore assume la piena responsabilità a ogni
            eff etto di legge.
               Delle dichiarazioni di conformità rilasciate, attestanti che il veicolo
            è conforme al tipo omologato, il costruttore deve tenere una registra-
            zione progressiva.
               Per quanto riguarda la dichiarazione di conformità (172):
            •  il costruttore può emettere una copia della dichiarazione di con-
              formità con la dicitura “non valida per l’immatricolazione”, da
              presentare al momento del collaudo (per i veicoli la cui immatrico-
              lazione è subordinata a preventiva visita e prova), rimandando al
              momento dell’immatricolazione la presentazione della dichiarazione
              originale;
            •  in molti casi, a seguito del recepimento della direttiva 2007/46/CE, il

              certificato di conformità è emesso in unico esemplare;
            •  a seguito dell’evoluzione della normativa e dell’informatizzazione
              delle procedure di immatricolazione, il documento precedentemen-
              te emesso dal costruttore del veicolo in forma cartacea è stato via
              via sostituito da documenti smaterializzati e telematici.



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