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AVVERTENZE


                  Per ciascuna ora, nell’intestazione delle pagine (banda colorata in alto), sono indicati i rife-
              rimenti al docente che può svolgere la materia mediante le indicazioni A, C, D secondo la previ-
              sione dell’art. 3, c. 1, o dell'art. 4, c. 6, DM 20.9.2013:
              A  insegnante di teoria munito di abilitazione;
              C  medico specialista in medicina sociale, medicina legale, medicina del lavoro o in igiene e
                medicina preventiva, ovvero medico che abbia svolto, per almeno tre anni negli ultimi cinque,
                attività di docenza nell'ambito di corsi di formazione connessi all'attività di autotrasporto;
              D  esperto in materia di organizzazione aziendale, in possesso almeno di diploma di istruzione
                di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi quinquennale e di specifi co titolo
                acquisito presso un ente di formazione, e che abbia maturato almeno tre anni di esperienza
                in un'impresa di autotrasporto negli ultimi cinque anni o che abbia pubblicato testi specifi ci
                sull'attività giuridica-amministrativa dell'autotrasporto. Sono equiparati all'esperto di organiz-
                zazione aziendale:
                -  insegnanti di teoria di cui al punto a), che abbiano conseguito l'attestato di idoneità per l'ac-
                   cesso alla professione, sia nazionale sia internazionale, sia per l'autotrasporto di persone
                   che di cose;
                -  soggetti, in possesso almeno di diploma di istruzione di secondo grado conseguito a se-
                   guito di un corso di studi quinquennale, che abbiano svolto, per almeno tre anni negli ultimi
                   cinque, attività di docenza nell'ambito di corsi di formazione connessi all'attività di autotra-
                   sporto.

              Formazione per la sicurezza sul lavoro
                  Si segnala che la frequenza al modulo formativo A3 potrà essere utilizzata anche come
              credito formativo ai fi ni dell’aggiornamento della formazione per la sicurezza sul lavoro ai sensi
              dell’art. 34 DLG n. 81/2008 (v. accordi Stato Regioni 21.12.2011 e 25.7.2012) purché venga assi-
              curato il rispetto di scadenze, tempistiche e requisiti formali relativi a modalità corsi e docenti (DI
              6.3.2013).
































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