Page 7 - Protezione dati personali e videosorveglianza
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necessariamente per iscritto, sebbene la forma scritta assicuri maggiore certezza per il titolare del
                 trattamento tenuto a dimostrare di averlo acquisito (art. 7 par. 1 reg.).
                 Il consenso per il trattamento dei dati personali dei minori, che per il Regolamento UE è conside-
                 rato valido a partire dagli anni 16 (con possibilità per la normativa nazionale di abbassarne il limite
                 fi no a 13 anni), è stato disciplinato dall’art. 2-quinques del Codice privacy, introdotto dal DLG n,
                 101 del 2018 (norme di adeguamento della disciplina nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679,
                 in vigore dal 19.09.2018), che ha fi ssato l’età minima in 14 anni, sicché prima di tale età il consen-
                 so deve essere prestato da chi esercita la potestà genitoriale.
                 Il consenso acquisito prima del 25 maggio 2018 rimane valido se presenta le predette caratteristi-
                 che altrimenti deve essere raccolto nuovamente in forma comprensibile, semplice e chiara (art. 7
                 par. 2, reg.).
                 I soggetti pubblici generalmente sono esentati dal chiedere il consenso dell’interessato per il
                 trattamento dei dati personali nell’esercizio di un compito di pubblico interesse (considerando 43
                 e art. 9 reg.);
               •  il bilanciamento fra il legittimo interesse del titolare o del terzo e i diritti e le libertà dell’interessato
                 prima eff ettuato dall’Autorità Garante, dal 25 maggio 2018 è stato attribuito allo stesso titolare del
                 trattamento in base al principio di “responsabilizzazione” su cui si è ispirato il GDPR. Per la liceità
                 del trattamento l’interesse legittimo del titolare o del terzo deve prevalere sui diritti e le libertà
                 fondamentali dell’interessato.
                 Per i trattamenti svolti da autorità pubbliche in esecuzione di compiti istituzionali l’interesse legit-
                 timo del titolare non costituisce idonea base giuridica essendo necessaria una legge o un regola-
                 mento che li preveda;
               •  le novità sull’informativa da rendere agli interessati (art. 13, par. 1, e 14, par. 1, reg.) che, rispetto
                 a quanto già previsto dal Codice privacy, dal 25 maggio 2018 deve essere integrata dalle seguenti
                 informazioni: l’indicazione dei dati di contatto del RPD-DPO (Responsabile della protezione dei
                 dati - Data Protection Offi cer), se previsto e designato; la base giuridica del trattamento; l’interes-

                 se legittimo del titolare se considerato come base giuridica del trattamento; l’indicazione se i dati
                 personali vengono trasferiti in Paesi terzi (rispetto all’Unione europea) ed eventualmente attraver-
                 so quali strumenti; il periodo di conservazione dei dati; il diritto di presentare un reclamo all’Au-
                 torità di controllo; la specifi cazione se il trattamento comporta processi decisionali automatizzati
                 (anche la profi lazione) indicando la logica di tali processi decisionali e le conseguenze previste
                 per l’interessato. Inoltre, qualora i dati personali non siano raccolti direttamente presso l’interes-
                 sato (art. 14 reg.), l’informativa deve essere fornita a quest’ultimo entro il termine massimo di un
                 mese dalla raccolta, oppure al momento della comunicazione dei dati a soggetti terzi o allo stesso
                 interessato (diversamente da quanto prevedeva l’art. 13, comma 4, del Codice privacy, prima
                 dell’intervento del DLG n. 101 del 2018).
                 L’informativa deve avere forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile anche
                 attraverso l’utilizza di un linguaggio chiaro e semplice, e per i minori deve attenersi a quanto pre-
                 visto dal considerando 58. Normalmente l’informativa è resa per iscritto o in formato elettronico
                 (art. 12, paragrafo 1, e considerando 58, reg.), ma può essere data anche oralmente, nonché “...
                 in combinazione con icone standardizzate per dare, in modo facilmente visibile, intelligibile e chia-
                 ramente leggibile, un quadro d’insieme del trattamento previsto. Se presentate elettronicamente,
                 le icone sono leggibili da dispositivo automatico.” (art. 12 par. 7). Le icone che devono essere
                 identiche in tutta l’Unione e defi nite dalla Commissione europea.
                 L’informativa deve inoltre riportare l’identità del titolare, del responsabile del trattamento e dell’e-
                 ventuale rappresentante nel territorio nazionale, le fi nalità del trattamento, i diritti degli interessati
                 ivi compreso il diritto alla portabilità dei dati e i destinatari dei dati trattati;
               •  il diritto alla cancellazione dei dati («diritto all’oblio») che riconosce all’’interessato il diritto di ot-
                 tenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei propri dati personali senza ingiustifi cato
                 ritardo, cui fa riscontro l’obbligo per il titolare della loro cancellazione in presenza di almeno uno
                 dei motivi indicati nell’art. 17 GDPR. Si tratta di dati personali dell’interessato che il titolare del

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