Page 5 - Protezione dati personali e videosorveglianza
P. 5
Presentazione
L’unifi cazione sostanziale del quadro normativo dell’Unione europea, in materia di protezione e
circolazione dei dati personali, avviata il 25 maggio 2018, con l’applicazione del Regolamento (UE)
n. 2016/679, del Parlamento e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (cd. GDPR), nei primi tre anni di
applicazione, ha dimostrato di rispondere in maniera adeguata allo sviluppo delle tecnologie e all’e-
voluzione delle esigenze economiche e sociali.
Il presente lavoro aff ronta i principi che hanno ispirato la disciplina europea e le novità riguardanti
argomenti di carattere generale e approfondimenti per alcuni specifi ci settori quali in particolari:
• le autorizzazione rilasciate dal Garante prima del 25 maggio 2018;
• i procedimenti sanzionatori non defi niti entro la data del 25 maggio 2018;
• il principio di “responsabilizzazione” (cd. Accountability, art. 5, GDPR) che attribuisce diretta-
mente ai titolari e ai responsabili del trattamento il compito di garantire e dimostrare il rispetto
dei principi del regolamento UE sul corretto trattamento dei dati personali;
• l’introduzione della fi gura di Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Offi cer
(RPD-DPO), la cui designazione è obbligatoria per i soggetti pubblici e per le imprese la cui
attività principale consista nel trattamento di dati richiedenti il monitoraggio non occasionale su
larga scala degli interessati o di dati sensibili (categorie particolari, art. 9 reg.) o di dati relativi a
condanne penali e a reati (art. 10 reg.);
• l’istituzione del Registro delle attività di trattamento da tenere in forma cartacea o in formato
elettronico per la registrazione di tutte le attività dei trattamenti (art. 30 e considerando 171 del
reg.). Istituzione di cui sono esentate le imprese e le organizzazioni con meno di 250 dipen-
denti, salvo che eff ettuino trattamenti che possano presentare rischi per i diritti e le libertà degli
interessati, o trattamenti non occasionali di categorie particolari di dati (art. 9, par. 1) o di dati
relativi a condanne penali e a reati (art. 10);
• la semplifi cazione delle registrazioni dei trattamenti per le piccole e medie imprese (che ope-
rano nel settore delle tecnologie e dell’informatica, cd. PMI) esentate dalla registrazione delle
attività di trattamento occasionale di dati, salvo i casi in cui il trattamento possa comportare
rischi per i diritti e le libertà degli interessati;
• l’obbligo di notifi ca delle violazioni dei dati personali (cd. data breach), previsto per i soli casi in
cui appaia probabile che dalla violazione derivino rischi per i diritti e le libertà degli interessati
(considerando 85), posto a carico dei titolari del trattamento e dei fornitori di servizi di comuni-
cazione elettronica accessibili al pubblico. Detti soggetti sono tenuti a notifi care all’Autorità di
controllo le violazioni dei dati personali di cui siano venuti a conoscenza, “senza ingiustifi cato
ritardo” e comunque entro il termine di 72 ore (art. 33 e 34 reg.);
• la portabilità dei dati che riconosce agli interessati il diritto di trasmettere i propri dati personali
da un titolare del trattamento a un altro “senza impedimenti”, facilitandogli, in tal modo, la cir-
colazione, la copia o il trasferimento dei “propri” dati personali da un ambiente informatico ad
un altro, nonché il loro riutilizzo per scopi o servizi diversi (ad esempio per cambiare gestore
telefonico o altro fornitore di servizi);
• il nuovo obbligo per i titolari del trattamento di informare gli interessati dell’esistenza del diritto alla
portabilità dei propri dati personali attraverso un’informativa redatta “...in forma concisa, traspa-
rente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro”. Va comunque
ricordato che la portabilità dei dati personali è subordinata a specifi che condizioni:
- deve riguardare dati personali trattati con strumenti automatizzati (sono esclusi quindi gli
archivi cartacei) per i quali sia stato prestato il consenso preventivo dell’interessato salvo
che si tratti di dati necessari per l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato sia parte
contraente;
- deve trattarsi di dati personali dell’interessato e dallo stesso forniti, fatta eccezione per i dati
di soggetti terzi che siano collegati o nel contesto dei dati dell’interessato (come ad esempio i
5