Page 18 - Autotrasporto di merci
P. 18

C1         Iscrizioni all’Albo degli autotrasportatori
                        di cose per conto terzi


                      Le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi che esercitano l’attività esclusivamente
                  con veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 t devono dimostrare solo
                  il requisito dell’onorabilità (365).
                      Per l’esercizio dell’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi è necessario dimostrare
                  l’ulteriore requisito di stabilimento all’atto della richiesta dell’autorizzazione all’esercizio/iscrizio-
                  ne al REN, indirizzata sempre all’UMC (v. § B3).
                      Contestualmente alla dimostrazione dei predetti requisiti, o comunque prima della formale
                  iscrizione all’Albo, le imprese dimostreranno l’avvenuto versamento, “una tantum”, della tassa di
                  concessione governativa (366).
                      Possono iscriversi all’Albo anche imprese extra UE (367).
                      Per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo è necessaria:
                  •  la permanenza dei requisiti sopraindicati,
                  •  il pagamento delle quote annuali (v. § M3.2).
                      L’iscrizione all’Albo e la dimostrazione del requisito di stabilimento sono indispensabili per il ri-
                  lascio della carta di circolazione / DU “uso terzi” ed è condizione necessaria ma non suffi  ciente
                  per l’esercizio dell’attività di trasportatore su strada occorrendo altresì:
                  •  iscrizione al REN (registro elettronico nazionale) che costituisce autorizzazione all’esercizio
                     della professione di trasportatore su strada (v. § B1.2);
                  •  l’immissione in circolazione di almeno un veicolo (368).
                      Il presente commento è stato aggiornato alla luce del regolamento (UE) 2020/1055 e
                  delle disposizioni di attuazione. Si segnala tuttavia che è incardinato in Parlamento il dise-
                  gno di legge di delegazione europea contenente la delega al Governo per l’adeguamento
                  della normativa nazionale alle disposizioni dei regolamenti (CE) nn. 1071/2009, 1072/2009

                   (365)  V. regolamento 1071/2009/CE per la cui prima applicazione è stato emanato il DD 25.11.2011 n. 291 che non ha
                       confermato le precedenti esenzioni disposte dall’art. 1 DM n. 161/2005, ma ha previsto la sola dimostrazione del
                       requisito dell’onorabilità per chi esercita con veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t con-
                       tro le precedenti 1,5 t. Con il successivo DL 9.2.2012 n. 5, convertito dalla legge 4.4.2012 n. 35, l’ambito di appli-
                       cazione della normativa UE è stato esteso alle imprese che esercitano con veicoli di massa complessiva superiore
                       a 1,5 t e fi no a 3,5 t.
                   (366)  Attualmente ammonta a 168,00 euro (importo così incrementato dall’art. 1, c. 300, legge 30.11.2004, n. 311, mo-
                       difi cato dal DL 31.1.2005, n. 7, convertito nella legge 31.3.2005, n. 43, con eff etto dall’1.2.2005, da eff ettuarsi sul
                       conto corrente postale n. 8003 - tasse CCGG - Agenzia delle entrate - uffi cio di Roma 2). È opportuno precisa-

                       re che la tassa si paga una sola volta e che non è dovuta dalle imprese iscritte ai sensi dell’art. 15 della legge n.
                       298/1974.
                   (367)  Non è più previsto il requisito della cittadinanza italiana e neppure di quella UE: i cittadini extra UE, titolari di im-
                       prese di autotrasporto, che chiedono l’iscrizione all’Albo, se regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, po-
                       tranno avanzare la domanda con le stesse modalità dei cittadini UE. La totale parifi cazione è avvenuta a seguito
                       abrogazione dell’art. 13 legge n. 298/1974. V. al riguardo circolare del comitato centrale 12.7.2000, n. 3, che ha
                       disposto che i cittadini extracomunitari, persone fi siche regolarmente soggiornanti sul territorio italiano, non siano
                       più soggetti alla verifi ca della condizione di reciprocità per l’esercizio dell’autotrasporto di merci per conto di terzi.
                        L’art. 3, c. 3, DPR 28.12.2000, n. 445, dispone: “Al di fuori dei casi previsti dal comma 2 (cittadini di Stati non appar-
                       tenenti all’Unione regolarmente soggiornanti in Italia-ndr) i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione autorizzati
                       a soggiornare sul territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e art. 47 nei
                       casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese di
                       provenienza del dichiarante”. Il comma precedente precisa invece che le dichiarazioni degli extracomunitari rego-
                       larmente soggiornanti sono ammesse “limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certifi cabili o attesta-
                       bili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti
                       concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero”. La verifi ca della regolarità o dell’auto-
                       rizzazione al soggiorno sul territorio nazionale da parte di titolari, soci o amministratori di imprese di autotrasporto
                       formate da cittadini extracomunitari costituisce, naturalmente, presupposto essenziale per l’iscrizione all’Albo.
                        Ai sensi dell’art. 14 legge n. 298/1974 e alla luce delle nuove disposizioni di cui alla citata circolare del comitato
                       centrale n. 3/2000, non sembrerebbe, per altro, esclusa la necessità della dimostrazione del trattamento di recipro-
                       cità nei casi, pur assai improbabili, di istanze avanzate da persone giuridiche di Stati non facenti parte dell’Unione
                       europea. V. sull’argomento circolare DTT-MOT3, 5.7.2001, prot. n. 1254/M352.
                   (368)  Dal 21 febbraio 2022, in virtù dell’attuazione del regolamento (UE) n. 2020/1055, non è più applicabile la disciplina
                       sull’accesso al mercato previsto dalla legge fi nanziaria 2008 e dalle successive disposizioni in materia.

                  158





                                                                                          30/05/2022   16:45:42
          Testo.indd   158
          Testo.indd   158                                                                30/05/2022   16:45:42
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23