Page 21 - Autotrasporto di merci
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                   D1  AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO TERZI
                         (513) Antonio Macera

                       L’autotrasporto di cose per conto di terzi è “la prestazione di un servizio, eseguita in modo
                   professionale e non strumentale ad altre attività, consistente nel trasferimento di cose di terzi su
                   strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo” (489).
                       L’attività di autotrasporto cose per conto terzi, che può essere esercitata con qualsiasi tipolo-
                   gia di impresa, individuale o societaria, denominata “vettore”, è caratterizzata da:
                   •  veicolo con cui si eff ettua il trasporto, in disponibilità del vettore;
                   •  merci trasportate, che appartengono ad un terzo soggetto, diverso da chi eff ettua il trasporto
                      che deve occuparsi solo del loro trasferimento secondo le indicazioni del proprietario;
                   •  trasporto vero a proprio con cui il vettore, a seguito di contratto, si impegna a trasferire la merce
                      da un luogo ad un altro, nel rispetto della normativa in materia concernente gli aspetti autorizzativi
                      e la correttezza nell’esecuzione delle prestazioni di trasporto, il cui rispetto è fi nalizzato a garantire
                      la libera concorrenza tra le imprese nonché la tutela del lavoro e della sicurezza stradale (v. § E3).
                       Per l’esercizio dell’autotrasporto di cose per conto terzi è necessario:
                   •  accesso all’attività mediante iscrizione all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto
                      terzi (v. § C1) (490);
                   • possesso del requisito di stabilimento (491) (v. § B3.2);
                   •  autorizzazione all’esercizio della professione che si ottiene con l’iscrizione al Registro
                      Elettronico Nazionale (REN) (v. § B1.2);
                       Con l’introduzione della disciplina relativa all’accesso alla professione contenuta nel regolamento
                   (CE) n. 1071/2009 era stato previsto che gli Stati membri potessero subordinare l’accesso alla profes-
                   sione di trasportatore su strada a requisiti aggiuntivi rispetto a quelli specifi cati nella normativa unionale.
                       Il regolamento (UE) 2020/1055 ha abrogato tale facoltà, con la conseguenza che non può più
                   essere applicata la disciplina riguardante l’accesso al mercato prevista dall’articolo 2 comma
                   227 della legge n. 244/2007 e dalle conseguenti disposizioni attuative.
                       Il presente commento è stato aggiornato alla luce del regolamento (UE) 2020/1055 e
                   delle prime disposizioni di attuazione. Si segnala tuttavia che è incardinato in Parlamento il
                   disegno di legge di delegazione europea contenente la delega al Governo per l’adeguamen-
                   to della normativa nazionale alle disposizioni dei regolamenti (CE) nn. 1071/2009, 1072/2009
                   e 1073/2009, come modificati dal Pacchetto Mobilità UE. All’approvazione definitiva di tale


                    (489)  Così recita l’art. 2 DLG 21.11.2005 n. 286 mentre l’art. 88 CDS: “L’attività di trasporto di cose per conto terzi è
                         un’attività imprenditoriale avente per oggetto la prestazione di un servizio (appunto il trasporto di cose) a un cliente
                         (mittente) dietro determinato corrispettivo”.
                    (490)  L’art. 1 c. 6 della legge 23.12.1997, n. 454, infatti, ampliando la portata delle disposizioni dell’art. 88 CDS e di quel-
                         le della legge n. 298/1974, ha stabilito l’obbligo di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori per tutte le persone fi -
                         siche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi con qualsiasi mezzo e tonnellaggio e a
                         qualsiasi titolo. I decreti legislativi delegati 14.3.1998, n. 84 (poi abrogato) e n. 85 hanno fornito le prime disposi-
                         zioni attuative. L’intero sistema risulta innovato profondamente rispetto alla disciplina previgente, aprendo di fatto
                         la strada ad una graduale liberalizzazione del settore in attuazione della legge n. 454/1997.
                         La norma dell’art. 1, c. 6, legge 23.12.1997, n. 454, ha imposto l’obbligo di iscrizione all’Albo degli autotrasportato-
                         ri anche se il trasporto viene eff ettuato con veicoli di massa inferiore a 6 t, per i quali, invece, l’obbligo d’iscrizione
                         era stato escluso dalle disposizioni dell’art. 88 CDS che, almeno per questo profi lo, deve intendersi tacitamente
                         abrogato dalla disposizione richiamata.
                         Ai fi ni dell’individuazione dei soggetti tenuti all’iscrizione all’Albo occorre, tuttavia, fare alcune precisazioni:
                         •  sono tenuti all’iscrizione solo coloro che eff ettuano attività di autotrasporto di cose per conto di terzi; per eff etto
                           del rinvio operato dall’art. 1, c. 1 lettera b), per autotrasporto deve intendersi l’attività defi nita dall’art. 40 legge
                           6.6.1974, n. 298, e cioè l’attività imprenditoriale per la prestazione di servizi di trasporto verso un determinato
                           corrispettivo; l’attività di trasporto non eff ettuata per conto terzi, invece, rimane sottoposta all’ordinaria discipli-
                           na che impone il rispetto delle norme della legge n. 298/1974 solo se il veicolo ha massa superiore a 6 t;
                         •  non sono sottoposti all’obbligo di iscrizione i soggetti che eff ettuano attività non professionale di trasporto per
                           conto terzi.
                    (491)  V. art. 5, regolamento n. 1071/2009/CE e art. 5, DD 25.11.2011 prot. n. 291.

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