Page 13 - Autotrasporto di merci
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B1 ACCESSO E AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA
PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU STRADA
(501) Antonio Macera - Giuseppe Marcoccia
L’autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada di merci e persone,
disciplinata unitariamente dal regolamento (CE) n. 1071/2009 (48), si applica alle imprese (49) sta-
bilite nell’UE che esercitano o intendono esercitare la professione di trasportatore su strada (50)(51)
(48) V. regolamento (CE) 21.10.2009 n. 1071/2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per eser-
citare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio modifi cato dal regolamento
(UE) 15.7.2020 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio. La precedente disciplina è stata la direttiva
CEE n. 96/26, parzialmente modifi cata dalla direttiva CEE 76/98, che in Italia è stata recepita dal DLG 22.12.2000
n. 395, modifi cato a sua volta dal DLG 28.12.2001, n. 478, e la cui disciplina è stata vigente dal 17.08.05 - data di
entrata in vigore del regolamento di attuazione emanato con DM 28.4.2005 n. 161 al 3.12.2011.
Di seguito riportiamo un prospetto riepilogativo delle direttive succedutesi nel tempo con relativa normativa di re-
cepimento:
Direttiva Recepita con
561/74 del 12.11.1974 DM 20.12.1986, n. 1682
DM 5.11.1987, n. 508
89/438/CEE del 21.6.1989 DM 16.5.1991, n. 198 per il trasporto su strada di merci
DM 20.12.1991 n. 448 per il trasporto su strada di persone
96/26/CEE del 29.4.1996 DLG 14.3.1998 n. 84
98/76/CEE dell’1.10.1998 DLG 22.12.2000 n. 395
(49) Inoltre, si evidenzia la diff erente nozione di “impresa” presente nel diritto dell’Unione europea rispetto a quello ita-
liano, che comunque era già stata recepita dalla previgente normativa interna disposta dal DLG n. 395/2000, nel
momento del recepimento della direttiva 96/26/CEE. Alla luce di tale nozione i soggetti destinatari della normativa
in materia di professione di trasporto su strada sono qualsiasi:
• persona fi sica;
• persona giuridica, con o senza scopo di lucro;
• associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica, con o senza scopo di lucro;
• ente dipendente dall’autorità pubblica, dotato di personalità giuridica o dipendente da un’autorità.
V. art. 2, punto 4, regolamento (CE) n. 1071/2009.
(50) V. art. 1, paragrafo 2, regolamento (CE) n. 1071/2009, che così prevede: “Il presente regolamento si applica a tutte
le imprese stabilite nella Comunità che esercitano la professione di trasportatore su strada. Si applica altresì alle
imprese che intendono esercitare la professione di trasportatore su strada. I riferimenti alle imprese che esercitano
la professione di trasportatore su strada sono intesi, se del caso, quali riferimenti anche alle imprese che intendono
esercitarla.”.
(51) Tra le principali novità previste dal regolamento (CE) n. 1071/2009 si segnalano:
• introduzione di un quarto requisito necessario per l’esercizio della professione: lo stabilimento;
• istituzione della fi gura del “gestore dei trasporti” (in parte simile alla fi gura del “preposto” già prevista dalla pre-
vigente normativa), in possesso di onorabilità e idoneità professionale, il quale deve avere un vero legame con
l’azienda in cui è inserito (cd. “gestore interno”), ovvero la possibilità di nominare, in alternativa e a determina-
te condizioni, una persona fi sica residente nell’UE che soddisfi i requisiti dell’onorabilità e dell’idoneità profes-
sionale e che sia abilitata, per contratto, a esercitare le funzioni di gestore dei trasporti per conto dell’impresa
(cosiddetto “gestore esterno”);
• possibilità di dimostrare l’idoneità fi nanziaria, in alternativa alla certifi cazione rilasciata da soggetti abilitati e
redatta sulla base dei conti annuali dell’impresa, mediante strumenti alternativi, quali attestazione rilasciate da
banche, intermediari fi nanziari e imprese assicuratrici;
• facoltà, per gli Stati, di prevedere una riqualifi cazione obbligatoria per i gestori dei trasporti che non esercitano
da più di 5 anni o una formazione periodica volontaria decennale;
• possibilità, per gli Stati, di esentare dall’esame d’idoneità professionale le persone che dimostrino di aver diret-
to in maniera continuativa un’impresa di trasporto nei dieci anni precedenti al 4.12.2009;
• verifi ca periodica dei quattro requisiti per l’acceso alla professione, almeno ogni 5 anni;
• istituzione, presso ciascun Stato membro, di nuovi registri elettronici nazionali, con l’elencazione e i dati di tut-
te le imprese autorizzate a esercitare l’attività; interamente accessibili e interconnessi tra le varie autorità dei
diversi Paesi e con una limitata possibilità di accesso agli utenti esterni;
• disposizione transitoria, secondo la quale tutte le imprese di autotrasporto esistenti al 4.12.2009 si adeguino ai
requisiti previsti dal nuovo regolamento (in particolare a quello nuovo di stabilimento) entro il 4.12.2011.
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