Page 24 - Perito assicurativo: esame di idoneità
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D1       RESPONSABILITÀ GIURIDICA IN GENERALE E CIVILE IN PARTICOLARE



                                                      - ha responsabilità ridotta qualora sia di-
                                                         mostrato il concorso di colpa dell’altro o
                                                         degli altri conducenti;
                                                    •  proprietario del veicolo. Anche se estra-
                                                      nei all’incidente o non presenti, il proprieta-
                                                      rio del veicolo o l’usufruttuario o l’acquirente
                                                      con patto di riservato dominio o il locatario
                                                      con facoltà di riscatto sono responsabili in
                                                      solido (congiuntamente) con il conducente
                                                      se non dimostrano che la circolazione del
                                                      veicolo è avvenuta contro la loro volontà o a
                                                      loro insaputa (v. § D2.2).
                       Responsabilità contrattuale
                 Per i danni cagionati in incidenti stradali la
              responsabilità civile incombe su:
              • conducente. Nella circolazione stradale in
                caso di scontro fra veicoli vige il principio di
                pari responsabilità se non si dimostri di aver
                fatto il possibile per evitare l’incidente (art.
                2054 CC): ciascuno dei conducenti coinvol-
                ti in un incidente è ritenuto responsabile in
                concorso fi nché non dimostri il contrario (v.
                § D2) e pertanto il conducente:       Responsabilità civile di conducente e proprietario del
                - non ha responsabilità quando sia dimo-           veicolo
                   strata l’esclusiva colpevolezza dell’altro   Quiz per l’esame
                                                    Quiz per l’esame
                   o degli altri conducenti;
               D1 - RESPONSABILITÀ GIURIDICA IN GENERALE E CIVILE IN PARTICOLARE
               In caso di sinistro, il proprietario del veicolo è responsabile in solido col conducente:  P1162
               1  sempre, salvo che non provi che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà.  V F
               2  sempre.                                                         V F
               3  solo nei casi di responsabilità accertata dalle Autorità competenti.  V F
              Risposte vere: P1162: 1
               D1.1     RESPONSABILITÀ CIVILE
                        DA FATTO ILLECITO
                 La responsabilità civile si fonda sull’obbli-
              go di risarcimento in capo a chiunque cagiona
              a terzi un danno ingiusto: è la cosiddetta “re-
              sponsabilità da fatto illecito”, altrimenti detta re-
              sponsabilità extracontrattuale (per distinguerla
              dall’altra, generale forma di responsabilità civi-
              le che trova la sua fonte nel contratto).
                 Può comportare il diritto di rivalsa sull’assi-
              curato da parte dell’impresa assicuratrice.
                 La produzione di danni nel contesto della   Responsabilità civile da fatto illecito
              circolazione stradale è fattispecie collocabi-
              le, dal punto di vista sistematico e nell’ambito
              dell’ordinamento privatistico, nel contesto della
              responsabilità civile da fatto illecito.



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