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                NAUTICA IN GENERALE
                F. Fiorin

                   Convenzioni internazionali regolano la na-  C1.1   ACQUE MARITTIME ENTRO
               vigazione marittima prevedendo 5 zone:          E OLTRE DODICI MIGLIA
               1  una zona di mare territoriale, che si esten-  DALLA COSTA
                 de per dodici miglia marine dalla linea di
                 base;                                   La convenzione di Montego Bay sul dirit-
               2  una zona contigua, che si estende per altre   to del mare del 10.12.1982 classifi ca le acque
                 12 miglia;                          marittime in cosiddette “zone” prevedendone
               3  una zona economica esclusiva (ZEE) che   sostanzialmente cinque:
                 si estende fi no a 200 miglia marine dalla li-  1  una zona di mare territoriale che si esten-
                 nea di base;                          de per dodici miglia marine dalla linea di
               4  una piattaforma continentale, che può   base (1 miglio = 1.852 m circa).
                 estendersi oltre 200 miglia dalla linea di   La linea di base normale coincide con la li-
                 base;                                 nea di bassa marea lungo la costa, come
               5  oltre i limiti della zona economica esclusiva,   indicata sulle carte nautiche a grande scala

                                                       uffi cialmente riconosciute. Negli altri casi,
                 ovvero oltre i limiti della piattaforma conti-  come quelli in cui si hanno coste frastaglia-
                 nentale, ha inizio il mare libero.    te, si utilizzano linee di base diritte con-
                   La normativa prevede una classifi cazione   venzionali, coincidenti con la retta tracciata
               in relazione a:                         tra i punti estremi del tratto di costa consi-
               •  tipologia di navigazione:            derato. In tale zona la sovranità dello Stato
                 - navigazione costiera,               è piena e assoluta: precise regole discipli-
                 -  navigazione di altura;             nano il tracciamento della linea di base da
               •  attrezzature, dotazioni di sicurezza e desti-  parte dei singoli Stati anche nei casi di isole,
                 nazione della nave stessa:            scogliere, foci di fi umi, baie, porti, rade. Le
                 -  navigazione internazionale lunga,  acque situate verso terra rispetto alla linea
                 -  navigazione internazionale breve,  di base prendono il nome di acque interne;
                 -  navigazione internazionale costiera,
                 - navigazione nazionale,            2  una zona contigua che si estende per altre
                 -  navigazione nazionale costiera,    12 miglia, ossia per 24 miglia dalla linea di
                                                       base da cui si misura il mare territoriale. In
                 -  navigazione nazionale litoranea,   tale zona la sovranità dello Stato rivierasco
                 -  navigazione nazionale locale,      è limitata alla prevenzione ed alla repres-
                 - navigazione lagunare nelle acque pro-  sione delle infrazioni alle leggi nazionali in
                    tette della laguna di Venezia,     materia doganale, fi scale, sanitaria e di im-
                 - navigazione speciale;               migrazione. A questo fi ne, può essere eser-
               •  uso di pesca marittima:              citato in acque internazionali il diritto di inse-
                 -  navigazione e pesca locale,        guimento verso navi mercantili che abbiano
                 -  navigazione costiera ravvicinata,  violato tali norme;
                 -  navigazione mediterranea o d’altura,  3  una zona economica esclusiva (ZEE) che
                 -  navigazione oltre gli stretti o oceanica;  si estende fi no a 200 miglia marine dalla li-
               •  uso da diporto:                      nea di base. In tale zona sono riservati allo
                 - navigazione marittima fi no a 1 miglio dal-  Stato rivierasco i diritti di sfruttamento delle
                    la costa,                          risorse biologiche (pesca);
                 - navigazione marittima fi no a 6 miglia dal-  4  una piattaforma continentale che può
                    la costa,                          estendersi oltre 200 miglia dalla linea di
                 - navigazione marittima fi no a 12 miglia   base e che costituisce il prolungamento na-
                    dalla costa,                       turale, sotto il livello del mare, del territorio
                 -  navigazione marittima senza alcun limite   emerso dello Stato rivierasco, che ha il di-
                    dalla costa.                       ritto di sfruttamento delle risorse minerarie
                                                       (idrocarburi);
                                                     5  oltre i limiti della zona economica esclusiva,

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