Page 42 - Requisiti psicofisici per la patente
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I REGOLAMENTO CDS
specialistica rivolta ad accertare la persistenza dei requisiti fi sici e psi-
chici richiesti (158).
2. L’attestato di cui al comma 1, conforme al modello IV.1, che
fa parte integrante del presente regolamento, se accompagnato dalla
patente di guida in corso di validità e, ove ricorra il caso, dal certifi cato
di abilitazione professionale, consente la guida di autobus, autocarri,
autotreni, autoarticolati, autosnodati adibiti a trasporto di persone, per
il periodo di un anno a partire dalla data di rilascio dell’attestato ovvero
nei più ridotti limiti temporali indicati nell’attestato stesso.
omissis
Art. 311
(Art. 116 Codice della strada)
Requisiti per il rilascio del CAP (159)
1. Per il rilascio del CAP, a seconda del tipo richiesto, è necessaria
la titolarità della patente di guida come di seguito indicato:
KA - patente di categoria A;
KB - patente di categoria B;
KC - patente di categoria C (160);
KD - patente di categoria D per la guida di autobus; DE negli altri casi;
KE - patente di categoria B per la guida di ambulanze ed altri veicoli
di massa complessiva a pieno carico fi no a 3,5 t; patente di ca-
tegoria C negli altri casi (161).
2. il rilascio del cap è subordinato all’accertamento del possesso
dei requisiti fi sici e psichici richiesti per il rilascio, la revisione e la con-
ferma di validità della patente di guida dei veicoli delle categorie c, d
ed e.
3. Per ottenere il certifi cato di abilitazione professionale (CAP), oc-
corre:
a) essere residenti in un comune della Repubblica;
(158) Analoga deve intendersi la disciplina per il rilascio dell’attestato di cui all’art. 115, c. 2,
lettera a) CDS, per la guida di autotreni e autoarticolati aventi massa complessiva a
pieno carico superiore a 20 t, da parte di conducenti che hanno compiuto 65 anni e fi no
a 68 anni.
(159) V. art. 310 regolamento CDS.
(160) I CAP KC e KD devono ritenersi non più effi caci a seguito dell’entrata in vigore del DLG
21.11.2005 n. 286, capo II, e successive modifi che e integrazioni, che ha istituito la car-
ta di qualifi cazione del conducente (CQC) di cui devono essere muniti i conducenti che
effettuano professionalmente autotrasporto di persone e di cose con veicoli per la cui
guida è richiesta la patente delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE. L’obbli-
go di condurre veicoli con la CQC decorre dal:
• 10 settembre 2008 per il trasporto persone,
• 10 settembre 2009 per il trasporto di cose.
(161) Punto superato in quanto, con l’art. 17 c. 26, della legge 27.12.1997 n. 449 (fi nanziaria
1998) è stato soppresso il certifi cato di abilitazione professionale KE.
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