Page 38 - Requisiti psicofisici per la patente
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H                                       CODICE DELLA STRADA




                                      Titolo IV
                GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

                                       Art. 115
             Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali (133)
               1. Fatte salve le disposizioni specifi che in materia di carta di
            qualifi cazione del conducente, chi guida veicoli o conduce animali
            deve essere idoneo per requisiti fi sici e psichici (134) e aver com-
            piuto:
            a)  anni quattordici per guidare:
               1)  veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma
                  o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di
                  animali;
               2)  sul territorio nazionale, veicoli cui abilita la patente di guida
                  della categoria AM, purché non trasportino altre persone ol-
                  tre al conducente;
            b)   anni sedici per guidare:
               1)  veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM;
               2)  veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A1;
               3)  veicoli cui abilita la patente di guida della categoria B1;
            c)  anni diciotto per guidare:
               1) (135)
               2)  veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A2;
               3)  veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie B e BE;
               4)  veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C1 e
                  C1E;
            d)  anni venti per guidare:


              (133) Per approfondimenti, vedansi:
                 •  art. 307 regolamento CDS relativo all’attestato di idoneità psicofi sica per la guida,
                 fi no a 68 anni, dei veicoli indicati al comma 2, lettere a) e b.
                Articolo modifi cato da:
                 •  DLG 10.9.1993 n. 360,
                 •  legge 29.7.2010 n. 120,
                 •  DLG 18.4.2011 n. 59,
                 •  legge 29.7.2015 n. 115.
              (134) Fra le condizioni fi siche e psichiche che possono alterare, se pur temporaneamente,
                l’idoneità alla guida vi è l’assunzione di farmaci. Al fi ne di rendere più manifesto tale
                pericolo per il conducente, la legge 29.7.2010 n. 120 ha previsto che tutti i prodotti far-
                maceutici individuati con decreto del Ministro della salute, soggetti o meno a prescri-

                zione medica e presentati sotto qualsiasi forma, che producono effetti negativi in rela-
                zione alla guida dei veicoli e dei natanti devono riportare un pittogramma che indica
                in modo ben visibile la pericolosità per la guida derivante dall’assunzione del me-
                dicinale e le avvertenze di pericolo.
              (135) Con legge 29.7.2015 n. 115 è stato abrogato il seguente numero:
                “1) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie AM, A1 e B1, che trasportano
                altre persone oltre al conducente;”.

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