Page 38 - Requisiti psicofisici per la patente
P. 38
H CODICE DELLA STRADA
Titolo IV
GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI
Art. 115
Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali (133)
1. Fatte salve le disposizioni specifi che in materia di carta di
qualifi cazione del conducente, chi guida veicoli o conduce animali
deve essere idoneo per requisiti fi sici e psichici (134) e aver com-
piuto:
a) anni quattordici per guidare:
1) veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma
o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di
animali;
2) sul territorio nazionale, veicoli cui abilita la patente di guida
della categoria AM, purché non trasportino altre persone ol-
tre al conducente;
b) anni sedici per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM;
2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A1;
3) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria B1;
c) anni diciotto per guidare:
1) (135)
2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A2;
3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie B e BE;
4) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C1 e
C1E;
d) anni venti per guidare:
(133) Per approfondimenti, vedansi:
• art. 307 regolamento CDS relativo all’attestato di idoneità psicofi sica per la guida,
fi no a 68 anni, dei veicoli indicati al comma 2, lettere a) e b.
Articolo modifi cato da:
• DLG 10.9.1993 n. 360,
• legge 29.7.2010 n. 120,
• DLG 18.4.2011 n. 59,
• legge 29.7.2015 n. 115.
(134) Fra le condizioni fi siche e psichiche che possono alterare, se pur temporaneamente,
l’idoneità alla guida vi è l’assunzione di farmaci. Al fi ne di rendere più manifesto tale
pericolo per il conducente, la legge 29.7.2010 n. 120 ha previsto che tutti i prodotti far-
maceutici individuati con decreto del Ministro della salute, soggetti o meno a prescri-
zione medica e presentati sotto qualsiasi forma, che producono effetti negativi in rela-
zione alla guida dei veicoli e dei natanti devono riportare un pittogramma che indica
in modo ben visibile la pericolosità per la guida derivante dall’assunzione del me-
dicinale e le avvertenze di pericolo.
(135) Con legge 29.7.2015 n. 115 è stato abrogato il seguente numero:
“1) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie AM, A1 e B1, che trasportano
altre persone oltre al conducente;”.
152