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M VIGILANZA SULLE AUTOSCUOLE E RELATIVI
PROVVEDIMENTI SANZIONATORI
• dichiarazione di inizio attività (DIA) all’esercizio dell’attività di auto-
scuola o di apertura di un’ulteriore sede (267)(268);
• possesso:
- dei requisiti da parte dei titolari delle autoscuole svolte nella
forma di impresa individuale, ovvero della capacità fi nanziaria
della persona giuridica titolare di autoscuola e dei requisiti perso-
nali e di idoneità tecnica del legale rappresentante che assume la
responsabilità di gestione e didattica, ovvero, infi ne, dei requisiti
personali e di idoneità tecnica del responsabile didattico preposto
ad un’ulteriore sede;
- dei prescritti titoli abilitativi (patente, certifi cato di idoneità tec-
nica e attestato di frequenza al corso di formazione periodica) da
parte del personale dipendente: insegnanti di teoria ed istruttori di
guida.
Sebbene possa apparire superfl ua, questa previsione assume signi-
fi cato considerato che insegnanti ed istruttori, anche se muniti di cer-
tifi cato di idoneità tecnica, non possono svolgere alcuna attività, do-
vendo a tal fi ne essere inseriti nell’organizzazione di un’autoscuola
e, per continuare l’esercizio nel tempo, sono tenuti alla frequenza di
corsi di formazione periodica, in carenza dei quali dovrebbe ritener-
si inibito l’esercizio dell’attività fi no all’espletamento del corso stesso
(269). In tal modo le province sono in grado di controllare il personale
utilizzato dalle autoscuole e prevenire eventuali fenomeni di abusivi-
smo, dando concreto signifi cato alle sanzioni previste a carico di chi
esplica le mansioni di insegnante di teoria ed istruttore di guida su
veicoli delle autoscuole senza essere abilitato ed autorizzato (270);
• riconoscimento di un centro di istruzione automobilistica;
• adozione dei provvedimenti sanzionatori di sospensione e revo-
ca della facoltà di esercizio dell’attività;
(267) V. art. 123 CDS, c. 4, come modifi cato DL 7/2007 convertito nella legge n. 40/2010,
e da ultimo dalla legge n. 120/2010.
(268) V. art. 123, c. 7 bis, CDS come modifi cato dalla legge n. 120/2010, che prevede che
l’attività di autoscuola non può essere iniziata prima della verifi ca del possesso dei
requisiti prescritti e che la stessa va ripetuta successivamente ad intervalli di tempo
regolari non superiori a tre anni.
(269) V. art. 8, c. 5, DM 17.5.1995 n. 317.
In materia di vigilanza amministrativa, la sentenza del TAR Emilia Romagna sez. Bo-
logna, 3.4.1987 n. 62, fi ssa le incombenze facenti capo all’Ente in ordine all’utilizzo
del personale da parte dei titolari di autoscuola: “ai sensi degli art. 84 comma 5 Co-
dice stradale e 490 e 491 regolamento di attuazione le province hanno la potestà di
vigilare sulle autoscuole al fi ne di verifi care la disponibilità di istruttori, e di richiedere
la restituzione dei tesserini di riconoscimento e la cancellazione dagli organici di que-
gli istruttori di cui le autoscuole non possono effettivamente disporre”.
(270) V. art. 123, c. 12, CDS.
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