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M                     VIGILANZA SULLE AUTOSCUOLE E RELATIVI
                                                PROVVEDIMENTI SANZIONATORI



                •  dichiarazione di inizio attività (DIA) all’esercizio dell’attività di auto-
                  scuola o di apertura di un’ulteriore sede (267)(268);

                •  possesso:
                  -  dei requisiti da parte dei titolari delle autoscuole svolte nella
                     forma di impresa individuale, ovvero della capacità  fi nanziaria
                     della persona giuridica titolare di autoscuola e dei requisiti perso-
                     nali e di idoneità tecnica del legale rappresentante che assume la
                     responsabilità di gestione e didattica, ovvero, infi ne, dei requisiti
                     personali e di idoneità tecnica del responsabile didattico preposto
                     ad un’ulteriore sede;
                 -  dei prescritti titoli abilitativi (patente, certifi cato di idoneità tec-
                     nica e attestato di frequenza al corso di formazione periodica) da
                     parte del personale dipendente: insegnanti di teoria ed istruttori di
                     guida.
                  Sebbene possa apparire superfl ua, questa previsione assume signi-
                  fi cato considerato che insegnanti ed istruttori, anche se muniti di cer-
                  tifi cato di idoneità tecnica, non possono svolgere alcuna attività, do-
                  vendo a tal fi ne essere inseriti nell’organizzazione di un’autoscuola
                  e, per continuare l’esercizio nel tempo, sono tenuti alla frequenza di
                  corsi di formazione periodica, in carenza dei quali dovrebbe ritener-
                  si inibito l’esercizio dell’attività fi no all’espletamento del corso stesso
                  (269). In tal modo le province sono in grado di controllare il personale
                  utilizzato dalle autoscuole e prevenire eventuali fenomeni di abusivi-
                  smo, dando concreto signifi cato alle sanzioni previste a carico di chi
                  esplica le mansioni di insegnante di teoria ed istruttore di guida su
                  veicoli delle autoscuole senza essere abilitato ed autorizzato (270);
                •  riconoscimento di un centro di istruzione automobilistica;
                •  adozione dei provvedimenti sanzionatori di sospensione e revo-
                  ca della facoltà di esercizio dell’attività;



                 (267)  V. art. 123 CDS, c. 4, come modifi cato DL 7/2007 convertito nella legge n. 40/2010,
                     e da ultimo dalla legge n. 120/2010.
                 (268)  V. art. 123, c. 7 bis, CDS come modifi cato dalla legge n. 120/2010, che prevede che
                     l’attività di autoscuola non può essere iniziata prima della verifi ca del possesso dei
                     requisiti prescritti e che la stessa va ripetuta successivamente ad intervalli di tempo
                     regolari non superiori a tre anni.
                 (269)  V. art. 8, c. 5, DM 17.5.1995 n. 317.
                      In materia di vigilanza amministrativa, la sentenza del TAR Emilia Romagna sez. Bo-
                     logna, 3.4.1987 n. 62, fi ssa le incombenze facenti capo all’Ente in ordine all’utilizzo
                     del personale da parte dei titolari di autoscuola: “ai sensi degli art. 84 comma 5 Co-
                     dice stradale e 490 e 491 regolamento di attuazione le province hanno la potestà di
                     vigilare sulle autoscuole al fi ne di verifi care la disponibilità di istruttori, e di richiedere
                     la restituzione dei tesserini di riconoscimento e la cancellazione dagli organici di que-
                     gli istruttori di cui le autoscuole non possono effettivamente disporre”.
                 (270)  V. art. 123, c. 12, CDS.

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