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VIGILANZA SULLE AUTOSCUOLE E RELATIVI                      M
                  PROVVEDIMENTI SANZIONATORI


                  M  VIGILANZA SULLE AUTOSCUOLE E
                        RELATIVI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI


                     La vigilanza sulle autoscuole può suddividersi in due fi loni (264):
                  • vigilanza amministrativa: controllo e verifi ca della regolarità degli
                     atti amministrativi conseguenti al mantenimento dell’autorizzazione,
                  • vigilanza tecnica: controllo sul contenuto dell’insegnamento e sulla
                     qualità del personale.
                     Queste competenze sono ora in capo alla provincia (265).

                  M1 VIGILANZA AMMINISTRATIVA
                     La vigilanza amministrativa consiste nell’attività svolta dalle pro-
                  vince per controllare e verifi care la regolarità degli atti amministrativi
                  relativi a (266):

                   (264)  La vigilanza amministrativa e gli adempimenti autorizzatori erano stati demandati alle
                       province dall’articolo 96 DPR 24.7.1977 n. 616 (GU n. 234 del 29.8.1977) che modi-
                       fi cando l’art. 84 DPR n. 393/1959 (l’allora Codice della strada) prevedeva che erano
                       attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti la vigilanza e l’autoriz-
                       zazione delle scuole per conducenti dei veicoli a motore; tali funzioni dovevano es-
                       sere esercitate dalla provincia sulla base delle disposizioni contenute nella legge di
                       riforma degli enti locali territoriali e, in mancanza, dall’1.1.1980.
                        Tale competenza era stata confermata dalla legge 18.3.1988 n. 111 relativa alla co-
                       siddetta patente europea ed infi ne sostanzialmente ribadita dall’art. 123, c. 3, CDS,
                       sia pure in termini di verifi ca della sussistenza dei requisiti di legge a fronte della pre-
                       sentazione di una DIA per l’apertura di un’attività di autoscuola. Come è noto, a se-
                       guito dell’emanazione del DL 7/2007, convertito nella legge n. 40/2007, relativo alla
                       liberalizzazione del mercato, è stata soppressa l’autorizzazione da parte della provin-
                       cia ed è stato previsto che l’esercizio dell’attività di autoscuola sia soggetta alla sola
                       dichiarazione di inizio attività da presentare all’amministrazione provinciale territorial-
                       mente competente ai sensi della normativa vigente, fatto salvo il rispetto dei requisiti
                       morali e professionali, della capacità fi nanziaria e degli standard tecnico-organizzati-
                       vi previsti dalla stessa normativa. La verifi ca di tali requisiti, meramente eventuale ai
                       sensi della legge n. 241/1990 e successive modifi cazioni con il DL 7/2007 convertito
                       nella legge n. 40/2010, è diventata necessariamente prodromica all’avvio dell’attività
                       di autoscuola dalla data di entrata in vigore della legge n. 120/2010.
                        Il Codice della strada e relativo regolamento fi ssavano in materia di autoscuole una
                       competenza binaria:
                        a  allo Stato il potere normativo primario e la competenza nell’emanazione di norme
                          di natura tecnica e vigilanza tecnica;
                        b  alla provincia il potere normativo secondario nell’ambito di quello primario dello
                          Stato e la competenza all’esercizio della funzione amministrativa e relativa vigi-
                          lanza amministrativa.
                        Con le modifi che introdotte dal citato DL 7/2007, convertito, anche la vigilanza tecni-
                       ca è passata alle province.
                   (265)  V. art. 123, c. 2, CDS come modifi cato dal DL 7/2007 convertito nella legge n.
                       40/2010, e da ultimo legge n. 120/2010.
                   (266)  V. art. 1, c. 6, DM 17.5.1995 n. 317. Il comma 2, che demandava alla province anche
                       il controllo sulla congruità delle tariffe minime praticate dalle Autoscuole, è stato abro-
                       gato dal DM 17.9.1997, n. 391.

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