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VIGILANZA SULLE AUTOSCUOLE E RELATIVI M
PROVVEDIMENTI SANZIONATORI
M VIGILANZA SULLE AUTOSCUOLE E
RELATIVI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI
La vigilanza sulle autoscuole può suddividersi in due fi loni (264):
• vigilanza amministrativa: controllo e verifi ca della regolarità degli
atti amministrativi conseguenti al mantenimento dell’autorizzazione,
• vigilanza tecnica: controllo sul contenuto dell’insegnamento e sulla
qualità del personale.
Queste competenze sono ora in capo alla provincia (265).
M1 VIGILANZA AMMINISTRATIVA
La vigilanza amministrativa consiste nell’attività svolta dalle pro-
vince per controllare e verifi care la regolarità degli atti amministrativi
relativi a (266):
(264) La vigilanza amministrativa e gli adempimenti autorizzatori erano stati demandati alle
province dall’articolo 96 DPR 24.7.1977 n. 616 (GU n. 234 del 29.8.1977) che modi-
fi cando l’art. 84 DPR n. 393/1959 (l’allora Codice della strada) prevedeva che erano
attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti la vigilanza e l’autoriz-
zazione delle scuole per conducenti dei veicoli a motore; tali funzioni dovevano es-
sere esercitate dalla provincia sulla base delle disposizioni contenute nella legge di
riforma degli enti locali territoriali e, in mancanza, dall’1.1.1980.
Tale competenza era stata confermata dalla legge 18.3.1988 n. 111 relativa alla co-
siddetta patente europea ed infi ne sostanzialmente ribadita dall’art. 123, c. 3, CDS,
sia pure in termini di verifi ca della sussistenza dei requisiti di legge a fronte della pre-
sentazione di una DIA per l’apertura di un’attività di autoscuola. Come è noto, a se-
guito dell’emanazione del DL 7/2007, convertito nella legge n. 40/2007, relativo alla
liberalizzazione del mercato, è stata soppressa l’autorizzazione da parte della provin-
cia ed è stato previsto che l’esercizio dell’attività di autoscuola sia soggetta alla sola
dichiarazione di inizio attività da presentare all’amministrazione provinciale territorial-
mente competente ai sensi della normativa vigente, fatto salvo il rispetto dei requisiti
morali e professionali, della capacità fi nanziaria e degli standard tecnico-organizzati-
vi previsti dalla stessa normativa. La verifi ca di tali requisiti, meramente eventuale ai
sensi della legge n. 241/1990 e successive modifi cazioni con il DL 7/2007 convertito
nella legge n. 40/2010, è diventata necessariamente prodromica all’avvio dell’attività
di autoscuola dalla data di entrata in vigore della legge n. 120/2010.
Il Codice della strada e relativo regolamento fi ssavano in materia di autoscuole una
competenza binaria:
a allo Stato il potere normativo primario e la competenza nell’emanazione di norme
di natura tecnica e vigilanza tecnica;
b alla provincia il potere normativo secondario nell’ambito di quello primario dello
Stato e la competenza all’esercizio della funzione amministrativa e relativa vigi-
lanza amministrativa.
Con le modifi che introdotte dal citato DL 7/2007, convertito, anche la vigilanza tecni-
ca è passata alle province.
(265) V. art. 123, c. 2, CDS come modifi cato dal DL 7/2007 convertito nella legge n.
40/2010, e da ultimo legge n. 120/2010.
(266) V. art. 1, c. 6, DM 17.5.1995 n. 317. Il comma 2, che demandava alla province anche
il controllo sulla congruità delle tariffe minime praticate dalle Autoscuole, è stato abro-
gato dal DM 17.9.1997, n. 391.
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