Page 47 - Prontuario violazioni rifiuti e ambiente
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I  - CODICI EER
                   In vigore dal 1° giugno 2015 a seguito della decisione della Commissione 18.12.2014 che mo-
                difica la decisione 2000/532/CE relativa all’Elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del
                Parlamento europeo e del Consiglio (2014/955/UE), i codici EER definiscono e qualificano i rifiuti. Il
                DLG n. 116/2020, con l'art. 8, c. 2, ha disposto la modifica dell'Allegato D alla Parte IV contenente
                l'elenco dei rifiuti, come riportato nella seguente tabella.
                   Si intende per:
                1.  "sostanza pericolosa", una sostanza classificata come pericolosa in quanto conforme ai criteri di
                  cui alle parti da 2 a 5 dell’Allegato I al regolamento (CE) n. 1272/2008;
                2.  "metallo pesante", qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piom-
                  bo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche quando tali metalli appaiono in forme
                  metalliche nella misura in cui queste sono classificate come pericolose;
                3.  "policlorodifenili e policlorotrifenili" (PCB), i PCB, conformemente alla definizione di cui all’articolo
                  2, lettera a), della direttiva 96/59/CE;
                4.  "metalli di transizione", uno dei metalli seguenti: qualsiasi composto di scandio vanadio, manga-
                  nese, cobalto, rame, ittrio, niobio, afnio, tungsteno, titanio, cromo, ferro, nichel, zinco, zirconio,
                  molibdeno e tantalio, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche, nella misura in cui
                  questi sono classificati come pericolosi;
                5.  "stabilizzazione", i processi che modificano la pericolosità dei componenti dei rifiuti e trasformano
                  i rifiuti pericolosi in rifiuti non pericolosi;
                6.  "solidificazione", processi che influiscono esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti per mezzo di
                  appositi additivi, senza modificarne le proprietà chimiche;
                7.  "rifiuto parzialmente stabilizzato", un rifiuto che contiene, dopo il processo di stabilizzazione, com-
                  ponenti pericolosi, che non sono stati completamente trasformati in componenti non pericolosi e
                  che potrebbero essere rilasciati nell’ambiente nel breve, medio o lungo periodo.
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