Page 54 - Nazionalizzazione veicoli esteri
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L Visite e prove dei veicoli in generale e calcolazioni
zione) e dal PRA (certifi cato di proprietà che, recentemente, veniva rilasciato in
formato digitale);
• contiene sia i dati tecnici sia quelli attinenti alla situazione giuridico-patrimo-
niale del veicolo.
La visita e prova dei veicoli ai sensi degli artt. 75, 78, 80 CDS è stata soggetta a
una particolare disciplina durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
L1 OMOLOGAZIONE DEL TIPO
L’omologazione del tipo cui sono soggetti, ai sensi del terzo comma dell’art.
75 CDS (274), tutti i veicoli prodotti in serie è l’atto con il quale un tipo di veicolo,
sistema, componente o entità tecnica viene certificato conforme alle dispo-
sizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche della normativa in vigore e
conduce il costruttore (275) ad attestare la conformità del veicolo, sistema o compo-
nente al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
L’omologazione può essere rilasciata anche per:
• veicoli privi della carrozzeria (veicoli incompleti): in questo caso il Diparti-
mento per la mobilità sostenibile rilascia al costruttore un certificato di omolo-
gazione relativo all’autotelaio o al telaio montato per rimorchi o semirimor-
chi (276) e il costruttore emette una dichiarazione di conformità per i singoli
veicoli incompleti prodotti, sulla base della quale gli UMC possono procedere
all’approvazione del veicolo allestito (che diventa un veicolo completato) a cura
di ditte diverse dal costruttore dell’autotelaio;
• veicoli incompleti muniti di carrozzeria (veicoli completati): in questo caso il
DMS rilascia al costruttore un certificato di omologazione relativo al veicolo
completato e il costruttore emette una dichiarazione di conformità per i sin-
goli veicoli completi prodotti, sulla base della quale gli UMC possono procedere
all’immatricolazione.
La procedura di omologazione si articola essenzialmente in due fasi:
• una operativa (visita e prova del prototipo), svolta presso un qualsiasi Centro
prova (277) previa apposita richiesta corredata della prescritta documentazione;
• una amministrativa, svolta presso la competente divisione della Direzione ge-
nerale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di
trasporti e navigazione.
L1.1 Omologazione di autotelai o telai per rimorchi o semirimorchi
(veicoli incompleti)
L’autotelaio o telaio per rimorchio o semirimorchio (veicolo incompleto) è
costituito dalla struttura portante del veicolo del tipo a telaio o, più raramente, a
scocca portante munita di cabina di guida, motore, serbatoio del carburante, organi
di trasmissione, sospensioni e ruote ma priva di carrozzeria (pianale, cassone, fur-
gone, cassone ribaltabile, scarrabile, ecc.); può essere fornito completo del dispo-
sitivo di protezione posteriore, del dispositivo di protezione anteriore, dei dispositivi
di segnalazione e illuminazione visiva posteriori.
Il veicolo incompleto:
• può essere di tipo omologato dal costruttore del veicolo;
• può essere munito di dichiarazione di conformità in qualità di autotelaio o telaio
per rimorchio o semirimorchio;
• non può circolare prima di essere sottoposto ad apposito accertamento tecnico
eff ettuato sul veicolo completo di carrozzeria e dei dispositivi prescritti per la cir-
colazione (dispositivo di protezione, i dispositivi di segnalazione e illuminazione
visiva, i parafanghi e paraspruzzi, ecc.).
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