Page 10 - Patente di servizio
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B1   PATENTE DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DI POLIZIA STRADALE



                                                       L’equiparazione alla patente di servizio, tut-
               B1.1.4   Equiparazione con le patenti
                      speciali militari ovvero      tavia, non comporta l’applicazione delle disposi-
                      assimilate                    zioni riguardanti la sospensione o la revoca del-
                                                    la patente previste dal decreto attuativo dell’art.
                 Per i titolari di patenti speciali di servizio   139 CDS (7) né le altre disposizioni riguardanti
              (militari ed assimiliate) di cui all’art. 138 CDS   l’aggiornamento e la validità della patente di ser-
              non occorre il rilascio di un nuovo documen-  vizio previste dallo stesso decreto attuativo.
              to. Infatti, la patente speciale rilasciata ai sensi
              dell’art. 138 CDS al personale delle forze ar-  B1.1.5   Soggetti a cui è rilasciata
              mate e delle forze di polizia abilitato allo svolgi-
              mento dei servizi di polizia stradale corrispon-  In conseguenza dell’equiparazione con
              de a quella di servizio (4).          la patente speciale di servizio (militare o assi-
                 Il titolo abilitativo, rilasciato dall’ammini-
              strazione militare o da quella assimilata di poli-  12, c. 1 e c. 3, lett a) CDS. Tuttavia, nel predisporre le
              zia secondo le disposizione interne (5), è perciò   norme attuative dell’art. 139 CDS, è stato eff ettuato il
                                                        necessario raccordo tra la norma dell’art. 139 CDS e
              a tutti gli eff etti equiparato alla patente di servi-  le disposizioni di cui all’articolo 138 CDS, che richie-
              zio prevista dall’art. 139 CDS (6).       dono il possesso di una speciale patente per la con-
                                                        duzione di veicoli appartenenti alle forze armate ed
                                                        alle amministrazioni pubbliche assimilate (Polizia di
                (4)  Nell’originaria formulazione dell’art. 139, c. 3 prima del-  Stato, Carabinieri, Guardia di fi nanza, Corpo forestale
                  la riforma del 2003, il legislatore aveva previsto che le   dello Stato) che svolgono funzioni di polizia stradale.
                  patenti rilasciate ai sensi dell’art. 138 CDS ad organi di   Per questi soggetti, infatti, è stato ritenuto superfl uo
                  polizia stradale fossero alternative a quelle previste dal   prevedere un nuovo modello di patente di servizio,
                  comma 1 dell’art. 139 e fungessero, pertanto, anche   atteso che il possesso della patente speciale di cui
                  da patenti per l’esplicazione del servizio di polizia stra-  all’art. 138 CDS richiede comunque la verifi ca di una
                  dale. In realtà non di alternativa si trattava ma, semmai,   specifi ca idoneità alla conduzione dei veicoli di servizio
                  di patente corrispondente da rilasciare ad integrazione   (che rappresenta, in ultima analisi, anche lo scopo per
                  dei casi non rientranti nell’art. 138 CDS. Quest’ultimo,   cui è stato previsto l’obbligo di cui all’art. 139 CDS).
                  infatti, dispone che le forze armate (e quindi l’Arma dei   Perciò, poiché la patente di cui all’art. 138 CDS è stata
                  Carabinieri), la Polizia di Stato, la guardia di fi nanza e   a tutti gli eff etti assimilata alla patente di cui all’art. 139
                  gli altri corpi ivi citati “provvedono direttamente” al rila-  CDS, la disciplina della patente di servizio di cui al DM
                  scio della patente militare che abilita alla guida dei vei-  11.8.2004 n. 246 riguarda solo i conducenti dei veicoli
                  coli in dotazione. Ne consegue che la patente speciale   utilizzati dai corpi o dai servizi di polizia municipale e di
                  era limitata solo agli operatori di polizia municipale e   polizia provinciale nonché, in misura residuale, di quel-
                  provinciale addetti a servizi di polizia stradale, non-  li appartenenti ad una delle amministrazioni pubbliche
                  ché al personale di quegli enti non appartenenti alle   indicate dall’art. 12, c. 3, CDS che sono autorizzati ad
                  FF.AA., alla Polizia, ecc., ma ammessi dall’art. 12 ad   espletare servizi di polizia stradale.
                  alcuni servizi di polizia stradale (personale Dipartimen-    (7)  Infatti, secondo le disposizioni dell’art. 138 CDS
                  to per la mobilità sostenibile, ANAS, ecc.). Per questi   (che, avendo natura di norma primaria, prevalgo-
                  ultimi, che non hanno come compito prevalente quello   no su quelle del DM 11.8.2004 n. 246), le autorità
                  del servizio di polizia stradale, si trattava comunque di   militari o quelle assimilate di polizia, provvedono in
                  un titolo abilitativo sostanzialmente poco utile. Infatti,   modo autonomo a determinare i casi e le procedu-
                  per eff etto della disposizione che limitava ai veicoli im-  re adottate per disporre la sospensione o la revoca
                  matricolati per esclusivo impiego nei servizi di polizia   della patente speciale di servizio rilasciata al per-
                  stradale la patente di servizio, era poco probabile che   sonale dipendente (v. art. 138 c. 12 per il quale “la
                  questi soggetti dipendessero da enti aventi in dotazio-  patente di guida è sospesa dall’autorità che l’ha rila-
                  ne veicoli destinati esclusivamente a questo servizio.  sciata, secondo le procedure e la disciplina proprie
                   Dopo la riforma dell’agosto 2003, nel testo dell’art.   dell’amministrazione di appartenenza”). Alle patenti
                  139 CDS è scomparsa questa disposizione lascian-  speciali di servizio (militari o assimilate) di cui all’art.
                  do intendere che la patente di servizio sia necessa-  138 CDS, perciò, non si applicano le disposizioni del
                  ria anche per i soggetti abilitati a svolgere servizio di   DM 11.8.2004 n. 246 riguardanti la competenza del
                  polizia stradale che non sono già in possesso della   prefetto a sospendere o a revocare la patente di ser-
                  patente speciale di cui all’art. 138 CDS.  vizio. Sebbene una lettura superfi ciale delle dispo-
                (5)  L’art. 5, DM 11.8.2004 n. 246, stabilisce, infatti, che   sizioni del comma 2 dell’art. 7 di detto DM potrebbe
                  questi soggetti sono autorizzati dall’amministrazione di   condurre ad un’opposta conclusione, si ritiene che il
                  appartenenza, secondo i regolamenti interni, alla guida   prefetto, per i motivi sopraindicati, non abbia nean-
                  dei veicoli in servizio di polizia stradale o comunque   che la possibilità di sospendere la patente speciale
                  dei veicoli nella disponibilità dell’amministrazione sen-  rilasciata ai sensi dell’art. 138 CDS nel caso in cui il
                  za necessità di rilascio di un altro titolo abilitativo.  suo titolare, nell’impiego dei veicoli di servizio, per
                (6)  La patente di servizio è richiesta per tutti coloro che   imperizia o negligenza, abbia provocato un inciden-
                  svolgono compiti di polizia stradale ai sensi dell’art.   te stradale, anche con soli danni alle cose.


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