Page 5 - Digital forensics
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Introduzione
L’aspetto più problematico della cd. "rivoluzione digitale" si coglie dal punto di
vista processuale e consiste nel fatto che la prova - rappresentativa, sub specie do-
cumentale, di tipo reale - di qualsiasi tipo di illecito, fi nisce ormai quasi sempre per
annidarsi in dispositivi di memorizzazione virtuale delle informazioni (1). Si pensi a
tal proposito che ogni azione compiuta durante una normale giornata, una telefona-
ta, un messaggio su WhatsApp, un accesso a un social network, persino uno spo-
stamento in macchina, genera una traccia digitale o digital evidence e ciascuna di
queste tracce può, in futuro, rappresentare una potenziale prova in un procedimen-
to giudiziario a sostegno dell’innocenza o della colpevolezza di uno o più soggetti
collegati ad essa. Al contempo, per ragioni di natura giurisdizionale e grazie alla
possibilità dell’indagato di cifrare i propri dati o di rendersi anonimo in rete, l’organo
inquirente si trova sempre più spesso nell’impossibilità di accedere alle prove digi-
tali, non più presenti su supporto fi sico, ma spesso residenti nel World Wide Web
(2). Si pensi ad esempio che molti dei servizi di posta elettronica non hanno sede in
Italia, così come i principali servizi di messaggistica istantanea (quelli più conosciuti
WhatsApp, Telegram e oggi si parla tanto anche della nuova applicazione cinese
Tik Tok (3)) o cloud e, per questa ragione, la raccolta delle prove richiede rogatorie
internazionali i cui esiti sono spesso molto lunghi ed aleatori, o altre metodologie
(es. Ordine Europeo di Indagine penale) o semplicemente degli escamotage (es.
captatore informatico).
Pertanto, tali cambiamenti, che si sono rivelati nell’ultimo decennio drastici e
repentini, hanno fatto sì che se prima il computer, inteso in senso lato, ha smesso di
essere rilevante esclusivamente come elemento costitutivo della fattispecie (ossia
oggetto su cui cade la condotta criminosa) o come mezzo attraverso il quale veniva
realizzato l’illecito, per acquisire sempre maggiore importanza quale fonte di prova
(4) in relazione a qualsiasi tipo di inchiesta penale, dalle indagini sul terrorismo a
(1) ZICCARDI, Le tecniche informatico giuridiche di investigazione digitale, in "Investigazione penale
e tecnologia informatica", Milano, 2007, p. 9, aff erma che "Il diritto si sta muovendo sempre di più
verso la digitalizzazione, nel senso che nella società odierna, anche nel corso delle indagini corre-
late a reati tradizionali, vengono in essere, quasi sempre, aspetti tecnologici. Non appare peregrina
l’aff ermazione o, meglio, la previsione, che nel prossimo futuro qualsiasi tipo di fonte di prova sarà
"digitale", in quanto il processo di informatizzazione e digitalizzazione della nostra società condi-
zionerà direttamente il mondo giuridico e, soprattutto, il suo aspetto processuale".
(2) Per un approfondimento cfr. BRUTTO, Deep Web: osservazioni pedo support community, in IISFA
Memberbook 2014. digital forensics. Condivisione della conoscenza tra i membri dell’IISFA Italian
Chapter, a cura di Costabile-Attanasio-Ianulardo, Forlì, 2015, pp. 185 e ss, nel quale vengono fat-
te alcune distinzioni tra Il Web sommerso (o deep web), spesso erroneamente confuso con il Dark
Web (che è invece riferito alla navigazione web in anonimato), che è l’insieme delle risorse infor-
mative del World Wide Web non segnalate dai normali motori di ricerca. Secondo una ricerca sulle
dimensioni della rete condotta nel 2000 da Bright Planet, un’organizzazione degli Stati Uniti d’Ame-
rica, il Web è costituito da oltre 550 miliardi di documenti mentre Google ne indicizza solo 2 miliardi,
ossia meno del 2 per cento. Per accedere al Web sommerso, un utente deve utilizzare link diretti
o specifi ci motori di ricerca che raccolgono i siti esclusi dai motori di ricerca comuni e server DNS
meno selettivi sui contenuti rispetto a quelli forniti da Google o dai provider di rete internet. Data
la natura controversa di molti dei siti del deep web, tipicamente i navigatori cercano di occultare la
propria identità con programmi tipo Tor (The Onion Router) I2P e Freenet.
(3) Recentemente, particolarmente diff usa, per esempio, anche "Snapchat". Si tratta di un’applicazio-
ne che permette di scambiarsi foto e brevi video che vengono cancellati automaticamente al termi-
ne della visualizzazione. Permette inoltre di "chattare" in tempo reale e di condividere album pub-
blici di foto e video accessibili da tutti i propri contatti per un periodo di 24 ore.
(4) TONINI, Manuale di procedura penale, XVI, Milano, 2015, pp. 225 e ss., per una panoramica com-
pleta sulle diverse coniugazioni del termine "prova".
FARO-PIETRANGELO, L’importante strada aperta dal progetto Evidence, in Informatica e Diritto,
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