Page 29 - Prontuario del veicolo
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                         AUTOTELAI DEI VEICOLI E LORO ALLESTIMENTI

               F1.1    ALLESTIMENTO DEI VEICOLI OMOLOGATI
                       (IP 305) E. Biagetti
                   I veicoli che vengono allestiti sono soggetti a un accertamento tecnico (collaudo del veicolo)
               fi nalizzato all’approvazione del veicolo allestito in unico esemplare che presuppone anche l’acquisi-
               zione di specifi ca documentazione (certifi cato di origine del veicolo, dichiarazione della ditta di allesti-
               mento, certifi cato di origine della carrozzeria e delle eventuali attrezzature, eventuale nulla osta del
               costruttore del veicolo, ecc.).
                   L’approvazione dei veicoli in unico esemplare si conclude con il rilascio di:

               •  certificato di approvazione, per la successiva immatricolazione del veicolo (ai sensi dell’art. 75   F1
                 CDS), oppure
               •  verbale di visita e prova per l’aggiornamento della carta di circolazione / DU (ai sensi dell’art. 78
                 CDS); più raramente, può essere previsto il rilascio di un tagliando autoadesivo di aggiornamento
                 del documento di circolazione.                                               Veicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico
                   Anche nel caso di allestimento, come nel caso di trasformazione dei veicoli, a seguito dell’entrata
               in vigore del regolamento (UE) 2018/858 concernente l’omologazione dei veicoli M, N, O, il cosiddetto
               collaudo in unico esemplare (EU) viene inquadrato ora quale omologazione individuale nazionale. Autotelai dei veicoli e loro allestimenti

               F1.1.1   Principali operazioni di allestimento di veicoli omologati
                   L’allestimento di veicoli di tipo omologato riguarda principalmente l’installazione di:
               •  carrozzerie per merci pericolose diverse dalle cisterne (v. § F2.1),
               •  cisterne per merci pericolose ad esclusione della classe 2 (v. § F2.4),
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