Page 18 - Nazionalizzazione veicoli esteri
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B         Immatricolazione/prima iscrizione veicoli
                    provenienti da Paesi UE


              B1  PROCEDURE PROPEDEUTICHE ALL’IMMATRICOLAZIONE DI VEICOLI
                   PROVENIENTI DA PAESI UE
                 In linea generale, l’immatricolazione dei veicoli provenienti da Paesi della UE
              è consentita, previo espletamento di una serie di adempimenti, per via ammini-
              strativa (senza visita e prova) salvo alcuni casi nei quali è necessario sottoporre a
              visita e prova il veicolo da nazionalizzare (63).
                 L’immatricolazione di veicoli provenienti dalla UE riguarda veicoli:
              •  nuovi di fabbrica, muniti di certifi cato di conformità comunitario (COC) e di
                eventuali attestati necessari per dimostrare la rispondenza del veicolo alle vi-
                genti norme, per ammettere l’immatricolazione in deroga, ecc. (64); al riguardo, le
                norme che disciplinano la nazionalizzazione intendono per veicoli nuovi quelli
                mai immatricolati e quelli immatricolati con percorrenza non superiore a seimila
                chilometri o ceduti non oltre sei mesi dalla data della prima immatricolazione;
              •  usati (in circolazione all’estero), muniti di documenti di circolazione esteri dai
                quali risultano le caratteristiche del veicolo e eventuale documentazione integra-
                tiva qualora sia necessaria per la compilazione del documento di circolazione
                nazionale; al riguardo, le norme che disciplinano la nazionalizzazione intendono
                per veicoli usati quelli immatricolati per i quali ricorre la duplice e contestuale
                condizione della percorrenza superiore a seimila chilometri alla data della cessio-
                ne e cessione eff ettuata oltre il termine di sei mesi dalla data di prima immatrico-
                lazione (anche se temporanea).
                 A seguito dell’entrata in vigore delle nuove norme in materia di “censimento”
              dei veicoli nuovi ed usati oggetto di acquisto intra UE, di emissione del DU e di
              funzionamento dello STA nonché della disponibilità di specifi che procedure telema-
              tiche per l’immatricolazione di veicoli (autoveicoli, motoveicoli o rimorchi con massa
              complessiva uguale o superiore ai 3.500 kg esclusi ciclomotori, macchine agricole
              e macchine operatrici) usati (già circolanti) e nuovi (caratterizzati dall’assenza del
              “codice antifalsifi cazione”), sono previsti i  seguenti adempimenti propedeutici
              all’immatricolazione:
              •  obbligo di comunicazione dei dati relativi all’acquisto intra UE (censimento)
                (65);
              •  rilascio e convalida del codice di immatricolazione o numero di omologazio-
                ne;
              • verifi ca nel Sistema Informativo EUCARIS;
              • verifi ca nel Sistema Informativo Schengen (SIS II);
              •  eventuale visita e prova del veicolo;
              • abilitazione all’immatricolazione del veicolo;
              •  pre-convalida del fascicolo digitale con rilascio del codice di immatricolazione;
              •  validazione dell’Agenzia delle entrate che attesta l’assolvimento degli obblighi
                IVA o la sussistenza delle condizioni di esclusione.
                 In sede di immatricolazione, pertanto, non è richiesta la produzione di alcuna
              documentazione, nemmeno sotto forma di autocertifi cazione, comprovante il versa-
              mento dell’IVA dovuta sull’acquisto intra UE, essendo suffi  ciente la verifi ca che nel
              sistema informativo del DMS risulti validato il consenso per l’ambito fi scale da parte
              dell’Agenzia delle entrate.
                 I veicoli provvisti del codice antifalsifi cazione sono pertanto esclusi dall’ap-
              plicazione della procedura di validazione fi scale (66).







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