Page 37 - ATP e trasporti alimentari
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ACCORDO INTERNAZIONALE
                                             1° settembre 1970

               Accordo sui trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare
               per tali trasporti (ATP), concluso a Ginevra il 1° settembre 1970.

                   LA PARTI CONTRAENTI,
                   DESIDERANDO migliorare le condizioni di conservazione delle derrate dete-
               riorabili nel corso del loro trasporto, in particolare nell’ambito degli scambi interna-
               zionali,
                   RITENENDO che il miglioramento delle condizioni di conservazione può favori-
               re lo sviluppo del commercio delle derrate deteriorabili,
                   HANNO CONVENUTO quanto segue:

                                                Capitolo I
                                      MEZZI DI TRASPORTO SPECIALI

                                                Articolo 1
                   Per i trasporti internazionali di derrate deteriorabili, possono essere denominati mezzi di tra-
               sporti “isotermici”, “refrigeranti”, “frigoriferi”, “caloriferi” e “frigoriferi e caloriferi” solo quei mezzi che
               soddisfi no alle defi nizioni e norme, indicati nell’allegato 1 del presente Accordo.

                                                Articolo 2
                   Le Parti contraenti prenderanno le misure necessarie affi nché la conformità alle norme dei

               mezzi di trasporto, menzionati nell’articolo 1 del presente Accordo, sia controllata e verifi cata in
               base alle disposizioni delle appendici 1, 2, 3 e 4 dell’allegato 1 del presente Accordo. Ciascuna
               Parte contraente riconoscerà la validità degli attestati di conformità rilasciati, conformemente al pa-
               ragrafo 4 dell’appendice 1 dell’allegato 1 del presente Accordo, dall’autorità competente di un’altra
               Parte contraente. Ciascuna Parte contraente può riconoscere la validità degli attestati di conformi-
               tà rilasciati, rispettando le condizioni previste nelle appendici 1 e 2 dell’allegato 1 del presente Ac-
               cordo, dall’autorità competente di uno Stato che non è Parte contraente.

                                                Capitolo II
                           USO DEI MEZZI DI TRASPORTO SPECIALI PER I TRASPORTI
                             INTERNAZIONALI DI ALCUNE DERRATE DETERIORABILI

                                                Articolo 3
                   1. Le disposizioni dell’articolo 4 del presente Accordo si applicano ad ogni trasporto, per con-
               to di terzi o per proprio conto, eff ettuato esclusivamente - fatte salve le disposizioni del paragra-
               fo 2 del presente articolo - sia per ferrovia, sia con un mezzo automobilistico, oppure con entram-
               bi tali mezzi di trasporto,
               -  di derrate surgelate e congelate,
               -  di derrate elencate nell’allegato 3 del presente Accordo, anche se non sono surgelate o conge-
                 late,
               nel caso in cui il luogo di carico della merce o del mezzo di trasporto che la contiene, su un mezzo
               di trasporto ferroviario o automobilistico e il luogo di scarico della merce o del mezzo di trasporto
               che la contiene, da un mezzo di trasporto ferroviario o automobilistico, si trovino in due Stati diver-
               si e nel caso in cui il luogo di scarico della merce si trovi sul territorio di una delle Parti contraenti.
                   Nel caso di trasporti comprendenti uno o più tragitti marittimi, diversi da quelli indicati nel para-
               grafo 2 del presente articolo, ciascun percorso terrestre dovrà essere considerato a parte.




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