Page 37 - ATP e trasporti alimentari
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ACCORDO INTERNAZIONALE
1° settembre 1970
Accordo sui trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare
per tali trasporti (ATP), concluso a Ginevra il 1° settembre 1970.
LA PARTI CONTRAENTI,
DESIDERANDO migliorare le condizioni di conservazione delle derrate dete-
riorabili nel corso del loro trasporto, in particolare nell’ambito degli scambi interna-
zionali,
RITENENDO che il miglioramento delle condizioni di conservazione può favori-
re lo sviluppo del commercio delle derrate deteriorabili,
HANNO CONVENUTO quanto segue:
Capitolo I
MEZZI DI TRASPORTO SPECIALI
Articolo 1
Per i trasporti internazionali di derrate deteriorabili, possono essere denominati mezzi di tra-
sporti “isotermici”, “refrigeranti”, “frigoriferi”, “caloriferi” e “frigoriferi e caloriferi” solo quei mezzi che
soddisfi no alle defi nizioni e norme, indicati nell’allegato 1 del presente Accordo.
Articolo 2
Le Parti contraenti prenderanno le misure necessarie affi nché la conformità alle norme dei
mezzi di trasporto, menzionati nell’articolo 1 del presente Accordo, sia controllata e verifi cata in
base alle disposizioni delle appendici 1, 2, 3 e 4 dell’allegato 1 del presente Accordo. Ciascuna
Parte contraente riconoscerà la validità degli attestati di conformità rilasciati, conformemente al pa-
ragrafo 4 dell’appendice 1 dell’allegato 1 del presente Accordo, dall’autorità competente di un’altra
Parte contraente. Ciascuna Parte contraente può riconoscere la validità degli attestati di conformi-
tà rilasciati, rispettando le condizioni previste nelle appendici 1 e 2 dell’allegato 1 del presente Ac-
cordo, dall’autorità competente di uno Stato che non è Parte contraente.
Capitolo II
USO DEI MEZZI DI TRASPORTO SPECIALI PER I TRASPORTI
INTERNAZIONALI DI ALCUNE DERRATE DETERIORABILI
Articolo 3
1. Le disposizioni dell’articolo 4 del presente Accordo si applicano ad ogni trasporto, per con-
to di terzi o per proprio conto, eff ettuato esclusivamente - fatte salve le disposizioni del paragra-
fo 2 del presente articolo - sia per ferrovia, sia con un mezzo automobilistico, oppure con entram-
bi tali mezzi di trasporto,
- di derrate surgelate e congelate,
- di derrate elencate nell’allegato 3 del presente Accordo, anche se non sono surgelate o conge-
late,
nel caso in cui il luogo di carico della merce o del mezzo di trasporto che la contiene, su un mezzo
di trasporto ferroviario o automobilistico e il luogo di scarico della merce o del mezzo di trasporto
che la contiene, da un mezzo di trasporto ferroviario o automobilistico, si trovino in due Stati diver-
si e nel caso in cui il luogo di scarico della merce si trovi sul territorio di una delle Parti contraenti.
Nel caso di trasporti comprendenti uno o più tragitti marittimi, diversi da quelli indicati nel para-
grafo 2 del presente articolo, ciascun percorso terrestre dovrà essere considerato a parte.
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