Page 16 - Previdenza autoferrotranvieri
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B NUOVO REGIME DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE
Sono tra l’altro iscritti, nella stessa evidenza contabile riservata agli
assicurati provenienti dal Fondo soppresso, anche:
a. i lavoratori assunti in servizio in data posteriore al 31.12.1995, e
b. quelli che verranno assunti in futuro da parte delle aziende esercenti
pubblici servizi di trasporto (28).
per malattia o infortunio sommate fra loro non possono comunque superare il limite
massimo di 12 mesi, ferma restando la possibilità del riconoscimento degli ulteriori
120 giorni per motivi diversi da malattia o infortunio (sciopero, motivi di famiglia, ecc.).
Le assenze senza paga che risultino già accreditate o accreditabili fi no al 31 dicem-
bre 1995 sono considerate utili a pensione nel soppresso Fondo, come appresso
indicato.
Prima della soppressione del Fondo i periodi riconoscibili nei limiti suddetti non con-
correvano ai fi ni del raggiungimento del requisito minimo previsto per la pensione
di anzianità e di quello previsto per il diritto alla pensione di invalidità di cui all’art.
13 della legge n. 830/1961, ma erano utili per la determinazione della misura di tali
pensioni.
Ai fi ni del diritto alla pensione di invalidità (di cui all’art. 13 predetto) tale limitazione
operava però solo nei confronti dei lavoratori occupati presso aziende che non appli-
cano il RD n. 148/1931.
I suddetti periodi di assenza erano invece utili sia per il diritto che per la misura delle
pensioni diverse da quelle appena richiamate.
Con l’entrata in vigore del DLG n. 414/1996 i periodi di assenza paga rientranti
nella franchigia sono da considerarsi utili per il diritto e la misura di ogni tipo
di pensione; ivi incluse le pensioni da liquidarsi a carico dell’AGO in regime
di totalizzazione dei contributi come previsto dal decimo comma dell’art. 3 del
citato decreto.
Dette assenze senza paga vanno tuttavia riconosciute fino al 31.12.1995 e non
anche per periodi successivi.
(28) Sempre che rientrino nella previsione di cui al noto art. 4 della legge 29.10.1971 n.
889, che disciplinava appunto la iscrivibilità al soppresso Fondo del personale di
ruolo o in pianta stabile o addetto con continuità al servizio di trasporto.
V. anche DLG 29.6.1996 n. 414.
Art. 1. Iscrizione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti del personale addetto
ai pubblici servizi di trasporto.
Comma 2, lettera a) i lavoratori di cui all’arti. 4, c. 1, della legge 29.10.1971, n. 889,
e successive modifi cazioni e integrazioni, in servizio alla data del 31 dicembre
1995; lettera b) i lavoratori di cui all’arti. 4, c. 1, della legge 29.10.1971, n. 889, e
successive modifi cazioni e integrazioni, assunti dalle aziende esercenti pubblico
servizio di trasporto successivamente al 31 dicembre 1995; lettera c) i titolari di
posizione assicurativa presso il soppresso Fondo per la previdenza del personale
addetto ai pubblici servizi di trasporto, ancorché sia avvenuta la cessazione anticipa-
ta dal servizio con diritto a prestazione differibile.
Comma 3. Sono iscritti all’ assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vec-
chiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i titolari di trattamenti pensionistici
diretti e ai superstiti a carico del soppresso Fondo per la previdenza del personale
addetto ai pubblici servizi di trasporti in essere al 31 dicembre 1995 e dei trattamen-
ti di pensione di cui all’art. 5, c. 1, del presente decreto.
Comma 4. L’iscrizione di cui ai commi 2 e 3 è effettuata con evidenza contabile
separata nell’ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e è valida ai fi ni delle
prestazioni previste dalle norme che disciplinano il predetto Fondo e per gli oneri de-
rivanti da eventuali trasferimenti di posizioni assicurative in altri regimi previdenziali.
Comma 5. Ai fi ni dell’iscrizione di cui all’art. 1, c. 2, lettere a) e c), per ciascuno degli
iscritti al 31 dicembre 1995 al soppresso Fondo di previdenza del personale addetto
ai pubblici servizi di trasporto, è costituita una posizione assicurativa e contributiva
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