Page 54 - Tachigrafi: uso e alterazioni
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O         Sanzioni per tempi di guida/riposo
                    e per uso del tachigrafo


                 Il regolamento (UE) si applica ai trasporti eff ettuati all’interno dell’UE o fra paesi UE e Svizzera
              o paesi SEE (818).
                 L’accordo AETR, invece, trova applicazione per i trasporti che comprendono percorsi al di
              fuori delle zone suddette e si applica per tutto il tragitto o, se il veicolo è immatricolato in un Paese
              non aderente all’AETR, solo per la parte eff ettuata sul territorio UE o aderente all’AETR (819).
                                         Violazione norme sociali
                                    Sanzioni amministrative pecuniarie
               Norma      Applicazione
               Art. 174   Conducenti UE esercenti attività di trasporto (con o senza tachigrafo)
               Art. 178   Conducenti di veicoli non UE nel territorio UE e AETR (violazione norme AETR)
                          Conducenti di veicoli UE nei trasporti internazionali extra UE (violazione norme
                          AETR)

              O2  SANZIONI PER IL CONDUCENTE
                 Le principali violazioni, accertate nel territorio dello Stato (820), previste dagli artt. 174 e 178
              (per le tipologie di trasporti elencate) e ascrivibili alla responsabilità del conducente (821), possono
              essere così riassunte:
              • per tutti i veicoli (provvisti o meno di tachigrafo analogico o digitale):
                -  superare i periodi di guida prescritti;
                -  non osservare le interruzioni durante il viaggio;
                -  non osservare i periodi di riposo giornaliero o settimanale previsti;
                -  non rispettare il divieto di permanere in cabina durante la fruizione dei riposi settimanali
                   regolari o maggiori di 45 ore a compensazione (v. § B7.5) (822);
              •  solo per i veicoli sprovvisti di tachigrafo analogico o digitale il conducente risponde, inoltre,
                delle seguenti infrazioni (823):

               (818) Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia).
               (819) La normativa sui tempi di guida e di riposo applicabile ai fi ni dell’art. 178 CDS fa riferimento alle disposizioni dell’ac-
                  cordo AETR ormai allineate a quelle del reg. (CE) n. 561/2006. L’accordo AETR del 1970 è stato ratifi cato in Italia
                  con legge 6.3.1976 n. 112.
               (820) Il regolamento trova applicazione uniforme nelle diverse giurisdizioni degli Stati comunitari e ciò aveva sollevato
                  qualche problema in merito alle possibilità di contestare in un determinato Stato membro le infrazioni commesse in
                  un altro.
                  L’art. 19 del reg. (CE) n. 561/2006 stabilisce che uno Stato membro può infl iggere sanzioni per infrazioni rilevate nel
                  proprio territorio, anche quando l’infrazione sia stata commessa altrove. Così, il conducente che inizia un viaggio in
                  un altro Stato membro e, nel territorio italiano, supera il limite di guida giornaliera, può essere oggetto di sanzione.
                  Tale possibilità è limitata al solo reg. (CE) n. 561/2006, pertanto non è consentito perseguire le violazioni del reg.
                  (UE) n. 165/2014 commesse in un altro Paese (v. (v. sentenza Corte di giustizia UE 9.9.2021, n. C906/19)).
               (821) Il Codice prevede una sanzione amministrativa anche per i membri dell’equipaggio. Va tuttavia ricordato che con l’intro-
                  duzione del dispositivo tachigrafo, si è abrogato l’obbligo del secondo conducente anche per i viaggi di lunga durata.
               (822) La violazione è collegata al divieto permanere in cabina, anche se attrezzata con cuccette, durante il perio-
                  do di riposo settimanale regolare. Come chiarito dal Ministero dell’interno con la circolare 30 aprile 2018, prot n.
                  300/A/3530/18/113/2, il riposo settimanale regolare fruito a bordo del veicolo deve essere considerato come non go-
                  duto e pertanto deve essere contestata la violazione di cui all’art. 174, c. 7, CDS nell’ipotesi più grave indicata nel
                  terzo periodo (mancato rispetto dei limiti prescritti per oltre il 20 per cento), con una corrispondente sanzione pecu-
                  niaria più grave. Mancando un onere di documentazione circa il luogo e le modalità di fruizione del riposo regolare
                  (salvo in caso in cui, in occasione di questo riposo, debba essere rispettato anche l’obbligo di rientro in sede o nel
                  luogo di residenza), si ritiene che violazione del divieto di riposo in cabina possa essere accertata esclusivamente
                  nel momento in cui viene commessa, cioè solo quando, in occasione di un controllo sulla strada, il conducente sia
                  sorpreso sul mezzo durante il periodo di riposo regolare che, invece, doveva fruire in alloggio idoneo. All’accerta-
                  mento della violazione consegue il ritiro dei documenti di guida con intimazione a fruire il riposo in idoneo alloggio e
                  a non riprendere il viaggio fi no al completamento del prescritto riposo nella modalità corretta.
               (823) Il caso dovrebbe restare teorico, dato l’obbligo per i veicoli UE, SEE e AETR di essere muniti di tachigrafo, ma può
                  ricorrere nel caso di veicoli immatricolati in Paesi non aderenti all’AETR che sono tenuti, comunque, al rispetto della
                  disciplina dei tempi di guida e di riposo per i tragitti compiuti nel territorio UE o di Paesi aderenti all’AETR.


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