Page 10 - Tachigrafi: uso e alterazioni
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A         Regolazione dell’attività lavorativa
                    dei conducenti professionali


                 Tale accordo, secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006, si applica ai trasporti
              di merci (con veicoli di massa ammissibile superiore a 3,5 t) o di persone (con veicoli atti a traspor-
              tare più di 9 persone incluso il conducente).
                 In particolare, l’art. 2 del regolamento (CE) n. 561/2006 precisa di essere applicabile, a pre-
              scindere dal Paese in cui il veicolo è immatricolato, ai trasporti su strada eff ettuati:
              •  esclusivamente all’interno della UE,
              •  fra UE, Svizzera e Paesi SEE (Spazio economico europeo).
                 Ai trasporti internazionali che si svolgono in parte al di fuori di tali zone (4) si applica l’accordo
              AETR per:
              •  la totalità del percorso, se il veicolo è immatricolato nella UE o in un Paese aderente all’AETR;
              •  la sola parte di tragitto eff ettuato nel territorio della UE o di Paesi aderenti AETR, se si tratta di
                veicoli immatricolati in Paesi terzi non aderenti all’AETR (5).

              A1.2 Norme UE
                 Per i trasporti eff ettuati esclusivamente nell’ambito del territorio dell’Unione europea, della
              Confederazione elvetica e dello Spazio economico europeo (6), disciplinano la materia (7) regola-
              menti e direttive UE:


                  •  regolamentare alcune condizioni di lavoro secondo i principi dell’Organizzazione internazionale del lavoro;
                  •  garantire l’osservanza delle disposizioni mediante misure di controllo adeguate.
                  Concluso a Ginevra l’1.7.1970, l’accordo è stato fi rmato da 13 Stati e rappresenta il frutto di un complesso lavoro inizia-
                  to nel 1969 dalla Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (ECE) con lo scopo di elaborare una regola-
                  mentazione uniforme delle condizioni di lavoro nei trasporti internazionali su strada. Attualmente (7.10.2014) fanno parte
                  dell’accordo (oltre i fi rmatari entrati in UE e SEE) i seguenti Stati: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bo-
                  snia Erzegovina, Georgia, Kazakistan, Macedonia, Moldova, Monaco, Montenegro, Russia, Svizzera, S. Marino, Serbia,
                  Tagikistan, Turchia, Turkmenistan, Trinidad e Tobago, Ucraina, Uzbekistan.
                  Nella sua versione originaria riprendeva pressoché integralmente il regolamento (CEE) 25.3.1969 relativo all’armonizza-
                  zione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (regolamento (CEE) n. 543/69, vigente
                  all’epoca e successivamente sostituito dal regolamento (CEE) n. 3820/85). Nel 1993 l’AETR è stato adeguato pienamen-
                  te, sotto il profi lo materiale e formale, ai due regolamenti allora vigenti (CEE) n. 3820/85 e n. 3821/85. L’AETR, perciò, an-
                  che per eff etto di questo sostanziale allineamento alle norme sociali dettate dai regolamenti (CEE), unifi ca le prescrizioni
                  concernenti esenzioni, periodi di guida e di riposo, pause dei conducenti professionali addetti ai trasporti internazionali su
                  strada con quelle degli Stati che non fanno parte della UE (come da documento ECE/TRANS/SC.1/386/Add1 entrato in
                  vigore il 20.9.2010). Dal giugno 2010 anche per i veicoli immatricolati in Paesi non UE, ma aderenti all’AETR, sono obbli-
                  gatorie le disposizioni relative al tachigrafo digitale di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85, ora sostituito dal regolamento
                  (UE) n. 165/2014. In questo modo per i trasporti internazionali in tutta l’Europa sono valide le medesime prescrizioni.
                  Campo di applicazione. In linea di principio, l’AETR (art. 2 dell’accordo) si applica, sul territorio di ciascuna parte con-
                  traente, a qualsiasi trasporto internazionale su strada eff ettuato da qualsiasi veicolo destinato al trasporto di merci
                  o persone immatricolato sul territorio di detta parte contraente, o sul territorio di qualsiasi altra parte contraente. Al-
                  cune disposizioni, tuttavia, trovano applicazione anche ai trasporti su strada eff ettuati da veicoli provenienti da Stati
                  non parti contraenti dell’accordo. Infatti, secondo l’art. 3 dell’accordo, le parti contraenti si impegnano ad applicare
                  le principali disposizioni dell’AETR (es. durata massima di guida, riposo minimo giornaliero) anche nei confronti di
                  veicoli e conducenti di Stati non parti contraenti: ma, non avendo questi l’obbligo del tachigrafo, i controlli saranno
                  basati sui documenti di viaggio (v. anche art. 178 CDS).
                  Secondo la sentenza della Corte di giustizia europea (quinta sezione) del 16.1.2003, l’accordo AETR, sottoscritto dagli
                  Stati membri, fa parte del diritto UE e la Corte è competente a interpretarlo e a giudicare sui casi in cui si applica. La com-
                  petenza a negoziare le modifi che con le parti contraenti diverse dagli Stati membri dell’UE appartiene alla stessa UE e
                  non ai singoli Stati.
                (4) Dal punto di vista dell’applicazione territoriale cambiano praticamente solo i riferimenti normativi ma non i contenuti
                  principali, stante l’allineamento delle regole base delle disposizioni AETR con quelle del regolamento (CE) n. 561/2006.
                (5) Per i Paesi non aderenti all’AETR l’osservanza della disciplina dei tempi di guida e di riposo è controllata, oltre che con
                  i documenti del conducente, anche con le registrazioni del tachigrafo se il veicolo né è dotato (v. anche art. 178 c. 3).
                (6) Lo Spazio economico europeo (SEE) è costituito da Islanda, Liechtenstein, Norvegia.
                (7) L’obbligo del tachigrafo per il controllo dei periodi di guida e di riposo dei conducenti è stato imposto per la prima volta
                  dal regolamento (CEE) 20.7.1970 n. 1463/70, che a sua volta, secondo quanto sopra indicato circa la fi nalità del ta-
                  chigrafo, costituiva pratica e concreta attuazione della normativa in materia sociale dettata dal regolamento (CEE) n.
                  543/69. Il regolamento (CEE) n. 1463/70 fu oggetto di numerose modifi che e aggiornamenti e in particolare fu integra-
                  to dal regolamento (CEE) 12.12.1977 n. 2828. Nel 1985, il Consiglio della Comunità, visto il proliferare di disposizioni


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