Page 22 - Patenti straniere: conversioni e circolazione in Italia
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DOCUMENTI DI GUIDA NELLE
D CONVENZIONI INTERNAZIONALI
agli Stati membri di non riconoscere la validità delle patenti nazionali
o internazionali rilasciate a persona la cui residenza non si trovava, al
momento del rilascio, sul territorio dello Stato che l’ha rilasciata o che
abbia trasferito, dopo il rilascio della patente, la residenza sul territo-
rio di altro Stato (153). Così come è data facoltà di non riconoscere le
patenti rilasciate da altri Paesi contraenti a persone che abbiano resi-
denza, al momento del rilascio della patente, nel territorio dello Stato
che deve procedere al riconoscimento o che vi abbiano trasferito la
residenza dopo il rilascio (154).
D2 LIMITAZIONI AL RICONOSCIMENTO DELLE PATENTI
La convenzione di Vienna del 1968 reca una serie di limitazioni e di
facoltà concesse ai Paesi contraenti per il riconoscimento o meno delle
patenti di guida. Più specifi catamente la norma precisa che:
• non vengono riconosciute le patenti degli allievi conducenti. Per pa-
tenti di allievi conducenti, deve correttamente intendersi il documen-
to che ogni singolo Stato rilascia agli aspiranti conducenti al fi ne di
consentire loro di esercitarsi alla guida. La limitazione, sebbene non
espressamente tradotta in corrispondente norma nazionale, si deve
ritenere applicabile anche alla circolazione internazionale in Italia
(155);
• le parti contraenti possono riconoscere valide le patenti cosiddette
speciali, e cioè quelle che consentono la guida a condizione che il
conducente faccia uso di speciali apparecchi o previo speciale adat-
tamento del veicolo, solo se le prescrizioni sono scrupolosamente
osservate; nell’ordinamento italiano le patenti speciali rilasciate da
contrario, il cittadino straniero residente, dovrà conseguire una patente nazionale
sostenendo i relativi esami. Anche gli altri principi di cui si è detto sono stati tutti
recepiti dalla normativa italiana, che regolamenta la materia agli artt. 115÷130 CDS.
Uno specifi co articolo, il 135 CDS, è dedicato alla circolazione con patenti di guida
rilasciate da uno Stato estero. Detta norma, nell’anticipare i contenuti dell’art. 136, già
esaminato, quanto alla validità annuale delle patenti rilasciate da Stati esteri, precisa
che le patenti stesse devono essere accompagnate da traduzione solo ove le stesse
non siano conformi ai modelli stabiliti da convenzioni internazionali cui l’Italia abbia
aderito.
(153) Alla guida dei veicoli è interamente dedicato il capitolo IV della convenzione di Vienna
costituito di soli 3 articoli, che delineano i principi generali:
• per il reciproco riconoscimento tra gli Stati contraenti delle patenti di guida,
• dei requisiti per ottenerle, e
• della loro validità.
(154) Analoghe previsioni sono contenute nelle convenzioni di Parigi del 1926 e di Ginevra
del 1949.
(155) In Italia la materia è regolata dell’art. 122 CDS che consente il rilascio, nei casi e con
le modalità previste, di un’autorizzazione per esercitarsi alla guida (“foglio rosa” nel
linguaggio corrente). La disposizione non prevede la conversione o il riconoscimento
di autorizzazioni di guida rilasciate da altri Stati né la possibilità di utilizzarle per eser-
citazioni di guida in Italia.
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