Page 22 - Patenti straniere: conversioni e circolazione in Italia
P. 22

DOCUMENTI DI GUIDA NELLE
            D                               CONVENZIONI INTERNAZIONALI



            agli Stati membri di non riconoscere la validità delle patenti nazionali
            o internazionali rilasciate a persona la cui residenza non si trovava, al
            momento del rilascio, sul territorio dello Stato che l’ha rilasciata o che
            abbia trasferito, dopo il rilascio della patente, la residenza sul territo-
            rio di altro Stato (153). Così come è data facoltà di non riconoscere le
            patenti rilasciate da altri Paesi contraenti a persone che abbiano resi-
            denza, al momento del rilascio della patente, nel territorio dello Stato
            che deve procedere al riconoscimento o che vi abbiano trasferito la
            residenza dopo il rilascio (154).

            D2    LIMITAZIONI AL RICONOSCIMENTO DELLE PATENTI
               La convenzione di Vienna del 1968 reca una serie di limitazioni e di
            facoltà concesse ai Paesi contraenti per il riconoscimento o meno delle
            patenti di guida. Più specifi catamente la norma precisa che:
            •  non vengono riconosciute le patenti degli allievi conducenti. Per pa-
              tenti di allievi conducenti, deve correttamente intendersi il documen-
              to che ogni singolo Stato rilascia agli aspiranti conducenti al fi ne di
              consentire loro di esercitarsi alla guida. La limitazione, sebbene non
              espressamente tradotta in corrispondente norma nazionale, si deve
              ritenere applicabile anche alla circolazione internazionale in Italia
              (155);
            •  le parti contraenti possono riconoscere valide le patenti cosiddette
              speciali, e cioè quelle che consentono la guida a condizione che il
              conducente faccia uso di speciali apparecchi o previo speciale adat-
              tamento del veicolo, solo se le prescrizioni sono scrupolosamente
              osservate; nell’ordinamento italiano le patenti speciali rilasciate da

                 contrario, il cittadino straniero residente, dovrà conseguire una patente nazionale
                 sostenendo i relativi esami. Anche gli altri principi di cui si è detto sono stati tutti
                 recepiti dalla normativa italiana, che regolamenta la materia agli artt. 115÷130 CDS.
                 Uno specifi co articolo, il 135 CDS, è dedicato alla circolazione con patenti di guida
                 rilasciate da uno Stato estero. Detta norma, nell’anticipare i contenuti dell’art. 136, già
                 esaminato, quanto alla validità annuale delle patenti rilasciate da Stati esteri, precisa
                 che le patenti stesse devono essere accompagnate da traduzione solo ove le stesse
                 non siano conformi ai modelli stabiliti da convenzioni internazionali cui l’Italia abbia
                 aderito.
             (153)  Alla guida dei veicoli è interamente dedicato il capitolo IV della convenzione di Vienna
                 costituito di soli 3 articoli, che delineano i principi generali:
                  •  per il reciproco riconoscimento tra gli Stati contraenti delle patenti di guida,
                  •  dei requisiti per ottenerle, e
                  •  della loro validità.
             (154)  Analoghe previsioni sono contenute nelle convenzioni di Parigi del 1926 e di Ginevra
                 del 1949.
             (155)  In Italia la materia è regolata dell’art. 122 CDS che consente il rilascio, nei casi e con
                 le modalità previste, di un’autorizzazione per esercitarsi alla guida (“foglio rosa” nel
                 linguaggio corrente). La disposizione non prevede la conversione o il riconoscimento
                 di autorizzazioni di guida rilasciate da altri Stati né la possibilità di utilizzarle per eser-
                 citazioni di guida in Italia.


            200
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27